Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 maggio 2021| n. 12474.
I rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti rientrano nella categoria dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dagli artt. 183 e 184 d.lgs. n. 152 del 2006 e, in relazione al tributo speciale dovuto alle Regioni per il deposito in discarica ex art. 3, commi 24-41, l. n. 549 del 1995, possono essere soggetti a tariffa di smaltimento ridotta se si raggiungono i volumi di raccolta differenziata previsti dalla legge vigente “ratione temporis”. (In motivazione, la S.C. ha riconosciuto natura innovativa – e non interpretativa – alla norma introdotta dall’art. 44 l.r. Veneto n. 3 del 2013, secondo cui “ai soli fini dell’applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento”, con conseguente inapplicabilità a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore).
Ordinanza|12 maggio 2021| n. 12474
Data udienza 22 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani – Art. 3 l. n. 549/95 – Configurabilità come rifiuti urbani di quelli derivanti dallo spazzamento delle strade – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17535-2015 proposto da:
REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 64/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata l’8/1/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
la Regione Veneto propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 115/1/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti dalla (OMISSIS) S.p.A. avverso avvisi di contestazione e determinazione, con relative sanzioni, del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti urbani, annualita’ 2005 e 2007-2008, con riferimento al conferimento in discarica dei rifiuti derivati dallo spazzamento strade e del biostabilizzato;
la societa’ resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (Legge Regionale n. 3 del 2000, articolo 39, comma 4 e Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 7, Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 22 e 184) e si lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto che fossero rifiuti urbani anche quelli derivati dallo spazzamento delle strade;
1.2. con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (Legge Regionale n. 3 del 2013, articolo 44), avendo il legislatore regionale disposto, con norma di interpretazione autentica, che “ai soli fini dell’applicazione del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivati dallo spazzamento”;
1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese;
1.4. come gia’ affermato da questa Corte (cfr. ord. n. 4966/2018), la Legge Regionale n. 3 del 2000, articolo 39 nella versione modificata dalla Legge Regionale n. 24 del 2002, applicabile ratione temporis, stabiliva, al comma 2, lettera e), che l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi da 24 a 41, e’ determinato ai sensi del medesimo articolo 3 ed e’ fissato, per tonnellata, in Euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorche’ conferiti in discariche per rifiuti speciali, ed al comma 4, lettera a), stabiliva che il tributo e’ determinato in misura del 30% rispetto all’ammontare fissato dal comma 2, lettera e), per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani qualora nell’anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell’obiettivo del cinquanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
1.5. della L. n. 549 del 1995, il comma 24 stabilisce, inoltre, che, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 e’ istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosi’ come definiti e disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, articolo 2;
1.6. Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, articolo 2 definiva come “urbani” “i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi”, ed a seguito dell’abrogazione di questa disposizione, la definizione come urbani dei rifiuti provenienti dall’attivita’ di spazzamento delle strade e’ ora recepita dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 183 e 184;
1.7. dal quadro legislativo cosi’ ricostruito emerge che i rifiuti “da spazzamento” delle strade sono rifiuti urbani;
1.8. la disposizione dell’articolo 44 cit. ha – come risulta chiaro dal significato letterale delle espressioni usate (“nuove norme”; “sostituito”) carattere innovativo rispetto al previgente testo dell’articolo 39 e non si applica al caso di specie in quanto sopravvenuta rispetto al presupposto dell’atto regionale dianzi indicato, ed alle annualita’ sottoposte a tassazione con gli atti impugnati, il che priva di rilevanza la questione della compatibilita’ della previsione regionale in questione con il dettato legislativo statuale;
2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve quindi essere rigettato e va affermato il seguente principio di diritto: “I rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti rientrano nella categoria dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 183 e 184 e, in relazione al tributo speciale dovuto alle Regioni per il deposito in discarica L. n. 549 del 1995, ex articolo 3 comma 24 ss. possono essere soggetti a tariffa di smaltimento ridotta se si raggiungono i volumi di raccolta differenziata previsti dalla legge vigente ratione temporis. In materia, la Legge Regionale Veneto n. 3 del 2013, secondo cui “ai soli fini dell’applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento”, ha natura innovativa e non interpretativa, per cui essa non si applica a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore”;
3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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