La qualità di parte legittimata a proporre ricorso per Cassazione o per resistere ad esso spetta soltanto a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 maggio 2021| n. 12604.

La qualità di parte legittimata a proporre ricorso per Cassazione o per resistere ad esso spetta soltanto a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito che si è concluso con la decisione impugnata. Di conseguenza va dichiarato inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, il ricorso per Cassazione proposto da o contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito.

Ordinanza|12 maggio 2021| n. 12604

Data udienza 27 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Espropriazione – Rigetto dell’istanza di assegnazione di un’area – Ricorso proposto da soggetto diverso da quello che ha partecipato al giudizio di merito – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 37173/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CAPO D’ORLANDO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 385/2019 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il 08/05/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto Dott. LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso inammissibile.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) s.r.l. propose innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia domanda di condanna del Comune di Capo d’Orlando al risarcimento del danno in relazione all’illegittimo provvedimento (annullato con giudicato) del 17 marzo 2004 di rigetto dell’istanza di assegnazione, previa espropriazione, di area per l’ubicazione di impianti di distribuzione carburante ed in relazione al comportamento inerte tenuto a fronte dell’istanza del 27 novembre 2007 di rilascio delle autorizzazioni per l’installazione del distributore nella nuova area di assegnazione. Il Tribunale adito rigetto’ la domanda sulla base dell’esistenza del giudicato di rigetto della domanda risarcitoria per i danni fino ad una certa epoca e, per i danni relativi all’epoca successiva, perche’ la societa’ non avrebbe comunque potuto svolgere l’attivita’ per mancanza delle necessarie autorizzazioni non imputabile al Comune. Avverso detta sentenza propose appello la societa’. Con sentenza di data 8 maggio 2019 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana rigetto’ l’appello.
Osservo’ il giudice di appello che per cio’ che riguardava il comportamento antecedente la sentenza n. 513 del 2007, di annullamento del provvedimento impugnato, sussisteva il giudicato di rigetto dell’istanza risarcitoria, mentre, per quanto concerneva il comportamento successivo, la mancanza delle prescritte autorizzazioni aveva privato la societa’ appellante della possibilita’ di svolgere le attivita’ di distribuzione del carburante indipendentemente dallo svolgimento delle attivita’ amministrative per l’espropriazione delle aree dove ubicare l’impianto di distribuzione del carburante, non essendo inoltre imputabili all’Amministrazione appellata le scelte aziendali che avevano condotto alla sospensione dell’attivita’ di distribuzione.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di socio di (OMISSIS) s.r.l., sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che sulla domanda risarcitoria proposta non si e’ formato alcun giudicato dato che il presente giudizio non attiene solo ai danni subiti dalla societa’ (OMISSIS) a causa dell’illegittimo provvedimento, ma anche ai danni derivanti dall’inerzia dell’Amministrazione.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c. e dell’articolo 30 c.p.a., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, dopo la delibera consiliare di indicazione delle due aree per la razionalizzazione degli impianti di carburante, l’Amministrazione non si era attivata per la concessione della nuova area, nonostante l’intimazione piu’ volte di adempiere da parte del giudice amministrativo e che la societa’ aveva attivato tutti i mezzi di impugnazione a disposizione sicche’ nessuna negligenza le si poteva rimproverare.
Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare il comportamento tenuto dal Comune negli anni precedenti la sentenza n. 513 del 2007.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il Consiglio di giustizia amministrativa ha trascurato il fatto che se il Comune avesse tempestivamente assegnato alla societa’ un’area adeguata per l’installazione dell’impianto, si sarebbero potute ottenere anche tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio.
Il ricorso e’ inammissibile. La qualita’ di parte legittimata a proporre ricorso per cassazione o per resistere ad esso spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata. Ne consegue che va dichiarato inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, il ricorso per cassazione proposto da o contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito (fra le tante Cass. n. 13954 del 2006; n. 520 del 2013). Parte del giudizio relativo alla decisione impugnata e’ stata la societa’ (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore. L’odierno ricorso e’ stato invece proposto da (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di socio di (OMISSIS) s.r.l. (peraltro la procura speciale risulta rilasciata solo nella qualita’). Trattandosi di ricorso proposto da soggetto diverso da quello che era stato parte nel giudizio innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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