Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 gennaio 2023| n. 388.

I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c.

I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall’assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà; ne consegue che la decisione resa dalla Corte d’appello sul reclamo nei confronti di detti provvedimenti non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechi condanna alle spese.

Ordinanza|10 gennaio 2023| n. 388. I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c.

Data udienza 18 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Società di capitali – Società per azioni – Controllo giudiziario – Denunzia al tribunale – Provvedimenti resi ex art. 2409 c.c. – Reclamo – Decisione della Corte di appello – Impugnabilità in cassazione ex art. 111 Cost. – Esclusione – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13563/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 4475/2020, depositata il 10/11/2020.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:
1. – (OMISSIS) ricorre nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS) S.p.A., in persona del curatore speciale avvocato (OMISSIS), contro il decreto del 10 novembre 2020 con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo dell’odierno ricorrente avverso il decreto del locale Tribunale che aveva ordinato l’ispezione della societa’ in applicazione dell’articolo 2409 c.c.. Deposita memoria illustrativa contenente argomenti in replica alla proposta di definizione del ricorso.
2. – La societa’ resiste con controricorso. Gli altri intimati non spiegano difese.
CONSIDERATO CHE:
3. – Il ricorso e’ articolato nei seguenti paragrafi-motivi.
I. Ammissibilita’ del ricorso ex articolo 111 Cost., e ampiezza del sindacato giurisdizionale richiesto.
I.I. La parte del provvedimento con il quale la Corte d’appello ha disposto la condanna alle spese all’esito del reclamo ex articolo 2409 c.c., comma 2, e’ ricorribile con ricorso straordinario per cassazione in quanto definisce un contrasto in tema di diritti soggettivi.
I.II. Il provvedimento della Corte d’appello che ha deciso sul reclamo ex articolo 2409 c.c., comma 2, e’ ricorribile con ricorso straordinario per cassazione in quanto incide su diritti soggettivi e beni giuridici suscettibili di tutela straordinaria.
I.III. Ai fini della determinazione della correttezza della condanna alle spese e’ necessaria una valutazione incidentale di legittimita’ sul provvedimento della corte d’appello che ha deciso sul reclamo ex articolo 2409 c.c., comma 2.
II. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Error in procedendo per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Motivazione apparente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la considerazione dell’audit gia’ effettuato sulle societa’ brasiliane avrebbe consentito di superare i generici sospetti della Corte.
III. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2409 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per carenza dei requisiti dell’attualita’ del danno e delle gravi irregolarita’
IV. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2409 c.c., in relazione agli articoli 101 c.p.c., articoli 24 e 111 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per grave violazione del principio del contraddittorio che va garantito anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione.
V. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la carenza della documentazione delle societa’ brasiliane, posta a fondamento della decisione, non tiene conto del deposito della stessa.
VI. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2409 c.c., in relazione agli articoli 91 c.c. e segg., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la regola della soccombenza e’ inapplicabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione che non vedono parti vittoriose e parti soccombenti.
RITENUTO CHE:
4. – Il ricorso e’ inammissibile.
4.1. – Nella parte in cui il ricorso e’ rivolto avverso il rigetto del reclamo proposto contro il decreto pronunciato in applicazione dell’articolo 2409 c.c., l’inammissibilita’, ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, discende dall’applicazione del principio che segue, principio che gli argomenti svolti in ricorso non inducono a riconsiderare.
I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarita’ nella gestione di una societa’ ex articolo 2409 c.c., ancorche’ comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall’assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarita’ del relativo procedimento, sono privi di decisorieta’ in quanto, nell’ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, coinvolgono diritti soggettivi, ma non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, ne’ hanno attitudine ad acquistare autorita’ di giudicato sostanziale. Ne consegue che tali provvedimenti non sono impugnabili con ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechino condanna alle spese, e tale principio non incontra deroga ove la corte d’appello abbia risolto in senso positivo o negativo le questioni inerenti all’ammissibilita’ del reclamo, incluse quelle che attengano alla legittimazione ed all’interesse del reclamante, dato che la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda puo’ essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale per cui il processo e’ predisposto, di modo che, se tale atto e’ privo di decisorieta’, non puo’ avere autonoma valenza di provvedimento decisorio (Cass. 10 giugno 2004, n. 10989; Cass. 17 maggio 2005, n. 10349).
4.2. – Nella parte in cui il ricorso e’ rivolto contro la statuizione sulle spese, poste a carico del reclamante, odierno ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, l’inammissibilita’, ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, discende dall’applicazione del principio che segue, peraltro espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, senza che il ricorso esponga argomenti che inducano a riconsiderarlo.
Nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della societa’ di cui all’articolo 2409 c.c., la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della societa’, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, ne’ collegabile a comportamenti anteriori al processo, e’ legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, anche se non puo’ avere, comunque, ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della societa’, che restano sempre a carico dei denuncianti (Cass. 29 dicembre 2011, n. 30052).
Del tutto fuor d’opera, al riguardo, e’ l’assunto del ricorrente secondo cui ai fini dell’esame della censura concernente le spese di lite occorrerebbe procedere al sindacato incidentale di legittimita’ sul provvedimento della Corte d’appello: esso e’ difatti sottratto al controllo di questa Corte, in applicazione del principio poc’anzi rammentato, ed alla Corte di cassazione spetta esclusivamente di verificare che sia stata fatta corretta applicazione del principio della soccombenza, del che non v’e’ in questo caso ragione di dubitare, visto che lo (OMISSIS) ha proposto il reclamo, che e’ stato respinto.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato s’e’ dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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