Locazione ad uso commerciale rimborso delle spese straordinarie di manutenzione ed adeguamento dell’immobile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 gennaio 2023| n. 324.

Locazione ad uso commerciale rimborso delle spese straordinarie di manutenzione ed adeguamento dell’immobile

Nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’articolo 665 del Cpc determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale.

Ordinanza|10 gennaio 2023| n. 324. Locazione ad uso commerciale rimborso delle spese straordinarie di manutenzione ed adeguamento dell’immobile

Data udienza 8 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Locazione ad uso commerciale – Rimborso delle spese straordinarie di manutenzione ed adeguamento dell’immobile – Compensazione parziale tra le rate concordate di rimborso ed i canoni da corrispondere da parte del subconduttore – Mancata compensazione delle spese – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21479-2021 proposto da:
(OMISSIS) SRLS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 56/2021 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata in data 8/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) SRLS (di seguito anche indicata, per brevita’, (OMISSIS)), in qualita’ di conducente in locazione l’immobile di proprieta’ di (OMISSIS), sito in (OMISSIS), concesse lo stesso in sublocazione alla (OMISSIS), societa’ cooperativa sociale (di seguito anche indicata, per brevita’, (OMISSIS)), con contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia in data 9 dicembre 2013. Con successiva scrittura privata le parti convennero il rimborso delle spese straordinarie di manutenzione ed adeguamento dell’immobile sostenute dall’ (OMISSIS) nella misura forfetaria di Euro 100.000,00 ed il meccanismo di compensazione parziale tra le rate concordate di rimborso ed i canoni da corrispondersi da parte del subconduttore.
A seguito di morosita’ dell’ (OMISSIS), la (OMISSIS) le intimo’ lo sfratto ex articolo 658 c.p.c., contestualmente citandola per la convalida. Costituitasi l’ (OMISSIS) si oppose allo sfratto, sostenendo che fosse cessata la materia del contendere per l’avvenuto acquisto, in sede di esecuzione immobiliare, dell’immobile in questione. L’opponente chiese, inoltre, in via riconvenzionale il pagamento della somma di Euro 29.617,60, quale residuo risultante dalla compensazione tra quanto richiesto dalla (OMISSIS) e quanto preteso dall’ (OMISSIS) per le spese di straordinaria manutenzione ed adeguamento. La (OMISSIS) eccepi’ la tardivita’ e la conseguente inammissibilita’ di tale domanda riconvenzionale, per essere stata proposta con memoria ex articolo 426 c.p.c. a seguito del mutamento del rito invece che con atto di costituzione ed opposizione alla prima udienza.
Con sentenza n. 518 del 2 aprile 2019, il Tribunale di Perugia dichiaro’ cessata la materia del contendere relativamente al rapporto locatizio, rigetto’ l’eccezione di inammissibilita’ per tardivita’ della domanda riconvenzionale spiegata dall’ (OMISSIS) e, in accoglimento di questa domanda, condanno’ la (OMISSIS) al pagamento della complessiva somma di Euro 29.617,60, oltre IVA, nonche’ alle spese di lite in favore di (OMISSIS).
Avverso tale provvedimento (OMISSIS) propose impugnazione sostenendo, tra l’altro e per quanto rileva in questa sede, che il Tribunale avesse errato nel ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale.
Con sentenza n. 56 dell’8 febbraio 2021, la Corte d’appello di Perugia rigetto’ il gravame, confermando la sentenza impugnata, e condanno’ l’appellante al pagamento delle spese di quel grado.
Avverso la decisione di secondo grado (OMISSIS) SRLS ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria.
(OMISSIS) societa’ cooperativa sociale ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “violazione o falsa applicazione degli articoli 667 – 426, 418, 663 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, assumendo che la Corte di merito, nel ritenere infondato il motivo d’appello relativo alla lamentata tardivita’ della domanda riconvenzionale, avrebbe motivato tale decisione riportando pronunce di questa Corte asseritamente non conferenti al caso all’esame.
La giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale in relazione alle riconvenzionali spiegate con memoria di costituzione nel giudizio di merito a seguito di mutamento del rito ex articolo 426 c.p.c., secondo la ricorrente, presupporrebbe che tali domande debbano essere gia’ anticipate con i motivi di opposizione “in sede cautelare”; secondo la (OMISSIS), una corretta adesione a tale giurisprudenza avrebbe quindi consentito una piu’ attenta formulazione della domanda, ma non di una domanda nuova.
La ricorrente sostiene, in sintesi, che l’ (OMISSIS), nell’atto di opposizione, non avesse anticipato in alcun punto quello che poi sarebbe stato l’oggetto della riconvenzionale e che, conseguentemente, la sua domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere considerata inammissibile.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “nullita’ della sentenza e del procedimento ex articolo 360 c.p.c., n. 4”, poiche’ l’asserito erroneo ingresso della domanda riconvenzionale dell’ (OMISSIS) avrebbe comportato la nullita’ del procedimento nei due gradi di merito, in quanto ne avrebbe “viziato le argomentazioni svolte sia dalle parti che dai Giudicanti”.
3. I motivi primo e secondo, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’articolo 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facolta’ connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilita’ di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilita’ di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale (Cass., ord., 23/06/2021, n. 17955). La Corte di appello ha quindi fatto corretta applicazione delle norme che disciplinano il procedimento con rito ordinario instauratosi in seguito all’opposizione dell’intimato ex articolo 665 c.p.c. e buon governo dei principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimita’, sicche’ neppure sussiste la lamentata nullita’ della sentenza impugnata e dei procedimenti del doppio grado del giudizio di merito.
4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Sostiene la (OMISSIS) che la Corte di merito avrebbe condannato l’attuale ricorrente al pagamento delle spese processuali avversarie, irrogando inoltre la sanzione di cui al del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, “sul presupposto errato della soccombenza”.
Tale presupposto, infatti, secondo la ricorrente sarebbe errato poiche’ la controversa argomentazione della decisione non consentirebbe di ravvisare la soccombenza; inoltre, la (OMISSIS) sostiene che sarebbe mancante il requisito della temerarieta’ nella proposizione dell’appello, tale da giustificare l’applicazione della sanzione de qua.
4.1. Il terzo motivo di ricorso si articola in tre diverse doglianze: la prima inerente all’asserito errore nell’individuazione della parte soccombente e alla violazione dell’articolo 91 c.p.c., la seconda relativa alla mancata compensazione delle spese e la terza relativa alla sanzione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13.
4.2. Con riferimento all’asserito “presupposto errato della soccombenza”, va ribadito che l’individuazione della parte soccombente e’ rimessa al potere discrezionale del giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ (Cass. 16/06/2003, n. 9631 del 2003 e Cass., 7/04/2000, n. 4371); tale doglianza e’, quindi, inammissibile. Inoltre, e’ infondata la censura con cui si deduce la violazione dell’articolo 91 c.p.c., alla luce del principio secondo cui la violazione del precetto di cui alla norma appena citata – che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo articolo 92 c.p.c. – si configura ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 4/06/2007, n. 12963).
4.3. In relazione alla mancata compensazione delle spese va ribadito che il sindacato di questa Corte ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese processuali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Ne consegue che la valutazione dell’opportunita’ di compensare le spese in tutto o in parte, nonche’ delle proporzioni dell’eventuale soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali devono ripartirsi ex articolo 92 c.p.c., esula dal sindacato del giudice di legittimita’ e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass., sez. un. 15/07/2005, n. 14989; Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass., ord., 31/03/2017, n. 8421; v. anche Cass. 31/01/2014, n. 2149).
Il giudice di merito, infatti, non e’ neanche tenuto a dare espressa motivazione del mancato utilizzo del suo potere discrezionale di compensazione, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualita’ di una compensazione, non potrebbe essere censurata in Cassazione neanche sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., sez. un., n. 14989 del 2005, cit.).
Con riferimento a tale profilo di censura, il terzo motivo di ricorso e’, quindi, inammissibile.
4.4. In relazione, invece, alla ritenuta errata applicazione della sanzione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13 per assenza di temerarieta’, la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ piu’ volte chiarito che l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dipende dalla coesistenza di due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione, la cui sussistenza e’ oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater; il secondo, di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l’impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario. (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315; Cass., ord., 22/02/2021, n. 4731).
Alla luce di quanto sopra argomentato, questo profilo di doglianza e’ manifestamente infondato.
4.5. Il terzo motivo va, quindi, complessivamente disatteso.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

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