Decisione della controversia e mancata assegnazione dei termini per comparse conclusionali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 gennaio 2023| n. 369.

Decisione della controversia e mancata assegnazione dei termini per comparse conclusionali

La violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, accogliendo l’impugnazione con la quale parte ricorrente aveva lamentato di non avere potuto illustrare né precisare le conclusioni né confutare l’unico motivo di appello proposto in quanto il giudice del gravame aveva trattenuto la causa in decisione senza concedere i termini ex articlo 190 cod. proc. civ., la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 novembre 2021, n. 36596).

Ordinanza|10 gennaio 2023| n. 369. Decisione della controversia e mancata assegnazione dei termini per comparse conclusionali

Data udienza 10 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Sentenza – Decisione della controversia – Mancata assegnazione da parte del giudice alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica – Omessa attesa della loro scadenza – determinazione di nullità della sentenza – Pregiudizio del diritto di difesa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n 14357-2019 R.G.o’ proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), pec (OMISSIS);
– ricorrenti-
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), pec (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 704/2019 del Tribunale di Benevento, depositata in data 15 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), ricorrono, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 704/2019, emessa dal Tribunale di Benevento, resa pubblica il 15 aprile 2019;
resiste con controricorso (OMISSIS);
i ricorrenti rappresentano, nella descrizione del fatto, che (OMISSIS), loro dante causa, aveva ottenuto il decreto n. 45/2013 con cui era ingiunto a (OMISSIS), il quale aveva preso in locazione dall’ingiungente un immobile commerciale, il pagamento di Euro 4.552,69, cioe’ quanto dovuto (OMISSIS) S.p.A. per il consumo di acqua;
(OMISSIS) aveva proposto opposizione, eccependo l’incompetenza del Giudice di Pace, l’inesistenza del credito, l’assenza di prova circa l’effettivo pagamento e la prescrizione del credito;
il Giudice di Pace, con sentenza n. 5/2018, aveva rigettato l’opposizione;
il Tribunale di Benevento, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investito del gravame da (OMISSIS) ha accolto l’appello;
la sentenza del Tribunale ha, in primo luogo, rilevato che il Giudice di pace si era indebitamente arrogato la potestas judicandi, schivando l’eccezione di incompetenza, anziche’ “declinare, con sentenza, la propria competenza, con addentellata revoca del decreto opposto”, considerando che la causa petendi era strettamene collegata al contratto di locazione, salvo poi “annotare che, sulla questione, e’ inesorabilmente sceso il giudicato, attesoche’ l’appellante ha omesso di riproporre la eccezione… ne’, in senso contrario, puo’ valere a mo’ di riapertura del tema, la circostanza che, in maniera poco sorvegliata, la parte appellata ha ritenuto, sua sponte, di rispondere, in questo ambiente processuale di appello, ad una eccezione che, si ripete, la controparte non aveva riproposto”; nel merito, ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione di (OMISSIS) secondo cui l’obbligo di pagare il consumo idrico era a carico del locatore, in considerazione del fatto che non vi era stata la voltura del contatore e che le fatture erano state sempre recapitate al locatore, quest’ultimo avrebbe dovuto dimostrare la ricorrenza di un accordo che ponesse a carico del conduttore l’obbligo di volturare l’utenza e quello di corrispondere il pagamento direttamente al gestore; percio’, a fronte della mancanza di prova di tale accordo e, in considerazione del fatto che il contratto di locazione poneva a carico del conduttore solo le spese di riscaldamento, e tenuto altresi’ conto che l’appellato non aveva mai proposto una domanda di arricchimento indebito, ha accolto l’impugnazione, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha regolato le spese di lite.
la trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
parte controricorrente ha depositato memoria.

 

CONSIDERATO

che:
1) con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 112 e dell’articolo 113 c.p.c. nonche’ la nullita’ del procedimento di appello per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perche’, avendo l’appello proposto da (OMISSIS) investito la decisione del Giudice di pace solo nella parte in cui non aveva esaminato l’eccezione di intervenuta prescrizione biennale della L. n. 341 del 1973, ex articolo 6, il Tribunale non avrebbe potuto se non incorrendo nel vizio di extrapetizione, pronunciarsi sull’incompetenza del Giudice di Pace ne’ sulla prova dell’obbligo di voltura dell’utenza idrica in capo al conduttore;
2) con il secondo motivo i ricorrenti rimproverano al Tribunale, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, articolo 9, articolo 1587, e articoli 1575 e 2697 c.c..
La tesi dei ricorrenti e’ che la problematica della voltura del contratto di utenza, non essendo mai stata contestata la riferibilita’ dell’utenza all’esclusivo servizio del locale condotto in locazione da (OMISSIS), avrebbe dovuto essere considerata irrilevante; cosi’ come irrilevante avrebbe dovuto considerarsi l’intestazione delle fatture al locatore, attesa la mancata contestazione della lettera a.r. di messa in mora del 3 dicembre 2012 e la mancata contestazione che le fatture si riferissero ai consumi idrici del locale ove (OMISSIS) aveva svolto la sua attivita’ commerciale;
3) con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, invocando l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonche’ la nullita’ del procedimento di appello per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c.;
in particolare, secondo la rappresentazione dei ricorrenti, la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere provati i fatti non contestati: le ricevute di pagamento delle fatture sarebbero state depositate in giudizio e non sarebbe mai stato contestato che le fatture non erano state pagate dal locatore, percio’, la conclusione dei ricorrenti e’ che il Tribunale abbia emesso una sentenza fondata su un motivo di impugnazione non proposto, su una prova mai contestata e assunta omettendo di valutare le prove in atti non contestate;
4) con il quarto motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 190 c.p.c. e deducono la nullita’ della sentenza e del procedimento in riferimento agli articoli 156 e 159 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
premesso che il Tribunale avrebbe trattenuto la causa in decisione senza concedere i termini per l’illustrazione delle conclusioni, in assenza di prova che le parti vi avessero rinunciato, i ricorrenti deducono di non avere potuto illustrare ne’ precisare le conclusioni ne’ confutare l’unico motivo di appello, quello relativo alla prescrizione del diritto, attesa l’irrilevanza dell’ulteriore motivo di impugnazione su una domanda non proposta ma della quale era stata fatta riserva di azione;
5) va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilita’ ed improcedibilita’ del ricorso per inesistenza giuridica e nullita’ dell’attivita’ notificatoria sollevata da parte ricorrente, la quale (p. X e ss.) sostiene che la notificazione del ricorso era avvenuta tramite pec del 2 maggio 2019, contenente due file formato pdf nativi, la relata di notifica e il ricorso, ma non anche la procura che: i) avrebbe dovuto essere formata, a mente dell’articolo 83 c.p.c., comma 3, o come documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente e ulteriormente sottoscritto dall’avvocato o come copia informatica della procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e autenticata di pugno dall’avvocato; ii) essere allegata al messaggio pec, per essere considerata apposta in calce al ricorso, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 8;
l’eccezione non puo’ essere accolta, perche’ la procura rilasciata in formato cartaceo e’ stata materialmente connessa al ricorso dal rappresentante legale dei ricorrenti ed e’ stata notificata tramite un unico file;
la procura alle liti nel procedimento in cassazione, come nel caso di specie, e’ stata originariamente rilasciata in formato cartaceo e risulta materialmente unita al ricorso ai sensi del dell’articolo 83 c.p.c., comma 3, sicche’ e’ stata soddisfatta l’esigenza di garantire che si possa pervenire – mediante esame dell’originale – alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (Cass. 12/06/2019, n. 15852); a fortiori nel caso di specie tale accertamento e’ possibile, seppure non esaminando un file separato nell’ambito della notifica via PEC;
6) va esaminato innanzitutto l’ultimo motivo di ricorso, il quale merita accoglimento;
la sentenza impugnata, a p. 2, ha affermato che la causa e’ stata riservata in decisione senza concessione dei termini di cui all’articolo 190 c.p.c.; essa, dunque, deve essere dichiarata nulla, sulla scorta del principio sancito dalle Sezioni Unite n. 36596 del 25/11/2021 secondo cui la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per se’ la nullita’ della sentenza per impedimento frapposto alla possibilita’ per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non e’ riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettivita’ durante tutto lo svolgimento del processo;
7) gli altri motivi sono assorbiti;
8) dato l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza e’ cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, in persona di altro Magistrato appartenente al medesimo Ufficio Giudiziario, che provvedera’ anche a liquidare le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di altro Magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, che liquidera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.

 

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