Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14877.
La massima estrapolata:
Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 cod. civ. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14877
Data udienza 12 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25225-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, quale procuratore di (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 326/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 23/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Lecce ha rigettato, con sentenza n. 00326 del 23/03/2017, l’impugnazione avverso sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla (OMISSIS) S.r.l. nei confronti della (OMISSIS) S.p.a., che aveva agito in nome e per conto di (OMISSIS), con riferimento a credito assistito da garanzia fideiussoria prestata dalla societa’.
Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione, con dieci motivi, la (OMISSIS) S.r.l..
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.a., intervenuta nel corso del giudizio di appello, quale procuratore di (OMISSIS) S.r.l., che si era resa cessionaria di tutti i crediti gia’ vantati dalla (OMISSIS) S.p.a..
(OMISSIS) S.r.l. ha depositato memoria per l’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 per omesso esame del fatto decisivo attinente la querela di falso, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e per nullita’ della sentenza per violazione del giusto processo.
Il secondo mezzo formulato mediante l’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 attiene alla violazione dell’articolo 132, n. 4 c.p.c. per la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, per omesso esame di fatto decisivo, consistente nella querela di falso riguardo all’apposizione della data dattiloscritta sulla firma ” (OMISSIS)”, ed alla violazione degli articoli 2702 e 2697 c.c. ed all’articolo 112 c.p.c..
Il terzo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione degli articoli 1956 e 2697 c.c. ed all’omesso esame, da parte della Corte di appello, della conoscenza, da parte del creditore, del deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Il quarto motivo di ricorso e’ formulato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di fatto decisivo con riferimento ai parametri normativi dell’articolo 116 cod. proc. civ. e degli articoli 1813 e 1839 c.c. per contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione sulla nullita’ del contratto di mutuo per difetto di realita’; per omesso esame di fatto decisivo attinente l’interpretazione dell’articolo 4 del contratto di mutuo, per violazione degli articoli 1362 e segg. c.c., per violazione del Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143, articolo 1 convertito nella L. 5 luglio 1991, n. 197, per violazione degli articoli 2727 e segg. c.c. e per nullita’ della fideiussione ai sensi dell’articolo 1939 c.c..
Il quinto motivo e’ rubricato sotto l’articolo 360 c.p.c., comma 1, i nn. 3 e 5 con riferimento all’omesso esame di fatto decisivo, consistente nella mancanza di alcuna previsione nell’oggetto sociale della societa’ della prestazione di garanzie in favore di terzi nonche’ nell’atto costitutivo e nello statuto della societa’ di poteri dell’amministratore di prestare fideiussioni, degli articoli 2487, 2384 e 2384 bis c.c..
Il sesto motivo attiene alla violazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 degli articoli 1957 e 2702 c.c. in relazione alla falsita’ della data e della scritta ” (OMISSIS) s.r.l.” premessa a ” (OMISSIS)” da mano diversa ed omesso esame della detta falsita’, che avrebbe escluso la validita’ della garanzia ai sensi dell’articolo 6 del contratto di fideiussione.
Il settimo mezzo attiene alla violazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 degli articoli 1955 e 2697 c.c. in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. per omesso esame della circostanza del non avere la banca fatto valere la garanzia ipotecaria verso la (OMISSIS) a r.l. e di averla conservata per il fideiussore.
L’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 censura l’omesso esame di fatto decisivo, consistente nel mancato esame della domanda riconvenzionale.
Il nono motivo afferma, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 la violazione dell’articolo 642 c.p.c. in relazione all’articolo 132 c.p.c., n. 4 ed attiene alla sospensione del processo esecutivo davanti al Tribunale di Lecce ed alla provvisoria esecutorieta’ del monitorio, nonche’ omessa pronuncia sulla domanda ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. e violazione di detta norma.
Il decimo motivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 fa valere violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in riferimento ai motivi di opposizione a decreto ingiuntivo e a quelli di appello e omesso esame dei capitoli di interrogatorio formale e prova testimoniale formulati a sostegno dell’impugnazione di merito.
Le censure portate dai motivi di ricorso sono in parte infondate ed in parte inammissibili.
Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Essi sono infondati.
I due mezzi, proposti richiamando l’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, sono relativi all’oggetto della querela di falso proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. per contrastare il falso materiale mentre invece la Corte territoriale, avendo ritenuto dedotto il falso ideologico (riempimento cd. contra patta), ha reputato non allegato il diverso accordo di riempimento, pur riscontrando che dalla consulenza tecnica d’ufficio grafologica espletata in primo grado risultava che il testo a stampa era stato sovrascritto alla firma del (OMISSIS).
La sentenza d’appello motiva ampiamente sulla ragione per cui e’ stata ritenuta irrilevante la accertata apposizione successiva della parte a stampa, dopo la firma del (OMISSIS), richiamando la giurisprudenza di legittimita’ che afferma (da ultimo Cass. n. 00899 del 17/01/2018): “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsita’ materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra patta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale puo’ avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale e’ quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l’obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso”.
Il giudice del merito ha inoltre rilevato che non risultava allegata neppure la diversa data nella quale il documento contrattuale sarebbe stato sottoscritto ne’, prosegue la motivazione della Corte territoriale, la ragione per la quale l’amministratore della societa’ avrebbe apposto la sua firma in calce a un foglio totalmente o parzialmente in bianco e lo avrebbe consegnato alla banca.
Sui detti ultimi punti le censure del ricorso nulla aggiungono ai motivi di appello, e non sono riportati i capitoli di prova non ammessi, in guisa tale che si possa riscontrare o meno un eventuale vizio motivazionale in ordine alla non ammissione della prova testimoniale.
Giova, peraltro, evidenziare che anche nel caso in cui si addivenisse alla conclusione dell’autenticita’ della firma di (OMISSIS), amministratore della (OMISSIS) s.r.l., la conclusione non sarebbe quella prospettata con il motivo, ossia della sua sola garanzia personale e non anche della societa’, giusta quanto si esporra’ in relazione al quinto motivo del ricorso.
Il terzo motivo non supera il rilievo della sentenza d’appello sul mancato assolvimento dell’onere probatorio, gravante sul fideiussore, della conoscenza in capo al creditore, ai sensi dell’articolo 1956 c.c., del peggioramento delle condizioni patrimoniali del terzo (Cass. n. 23422 del 27/11/2016 e in precedenza Cass. n. 02524 del 07/02/2006: “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’articolo 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioe’ che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”), non risultando riportati i capitoli di prova non ammessi, ne’ adeguatamente richiamato il contenuto dei documenti asseritamente non valutati dai giudici del merito.
Il quarto motivo, relativo alla mancata prova dell’effettiva consegna del denaro a fronte della stipula del contratto di mutuo in favore della (OMISSIS) a r.l., e quindi alla insussistenza dell’obbligazione principale, e’ parimenti infondato, risultando coerente la motivazione della Corte territoriale relativa alla circostanza che nelle moderne transazioni la consegna del denaro e’ stata sempre piu’ frequentemente sostituita dalla messa a disposizione contabile delle somme, che il mutuatario potra’ quindi trasferire (in termini si veda Cass. n. 17194 del 27/08/2015) e che vi era prova dell’effettiva stipulazione del mutuo, subordinatamente all’adempimento di alcune condizioni, quale la concessione d’ipoteca, da ritenersi adempiute, in considerazione della successiva azione esecutiva intrapresa dalla (OMISSIS) S.p.a. nei confronti della societa’ cooperativa. Il richiamo alla L. 5 luglio 1991, n. 197, articolo 1, di conversione del Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143 (recante: “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”) e’ del tutto inconferente, trattandosi di disposizione volta a limitare l’uso del contante nelle transazioni commerciali, fissando a tal fine il limite di lire venti milioni, successivamente modificato.
Il quinto motivo e’ infondato, avendo la sentenza in scrutinio fatto riferimento alla normativa codicistica sui poteri degli amministratori della societa’ a responsabilita’ limitata (articoli 2475 cod. civ. e segg.), affermando che il richiamo agli articoli del codice civile relativi agli amministratori della societa’ per azioni (articoli 2383 e 2384 c.c.), comportava l’inopponibilita’ ai terzi di buona fede – e tra questi la banca fidejubente non risultando che essa avesse agito in mala fede – delle limitazioni al potere di rappresentanza, incluso quello di firma di contratti di garanzia, ancorche’ risultanti dall’atto costitutivo e dallo statuto ed anche se pubblicate.
Il mezzo e’, inoltre, infondato sotto altro e distinto profilo: la sentenza in scrutinio ha affermato, e sul punto la censura non incide sulla correttezza della statuizione, che il rilascio di fidejussioni, ed in genere di garanzie, risulta ricompreso nell’oggetto sociale dall’articolo 3 dello statuto della (OMISSIS) s.r.l., e parte ricorrente non ha in alcun modo riportato il testo dello statuto societario laddove, asseritamente, prevede che il rilascio di fidejussioni debba essere funzionalizzato all’attivita’ produttiva di (OMISSIS) S.r.l..
Il sesto mezzo, che affronta il tema della decadenza nei confronti del fideiussore e’ infondato, in quanto esso fa perno sulla dedotta, e, per quanto detto, irrilevante falsita’ della sottoscrizione del contratto di fideiussione, poiche’ l’articolo 6 del testo contrattuale prevede,” valida la deroga all’articolo 1957 c.c..
Il settimo motivo e’ parimenti infondato, avendo la Corte territoriale affermato che la (OMISSIS) S.p.a. aveva escusso la garanzia ipotecaria e non vi era stato alcun detrimento per il fideiussore, non avendo egli perso le ragioni di surroga nei confronti del garantito (Cass. n. 28838 del 05/12/2008) in quanto “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell’articolo 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non puo’ consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex articolo 1949 c.c., o di regresso ex articolo 1950 c.c.), e non gia’ nella mera maggiore difficolta’ di attuarlo per le diminuite capacita’ satisfattive del patrimonio del debitore”).
L’ottavo motivo e’ infondato, avendo i giudici del merito affermato, con accertamento di fatto, non adeguatamente censurato dal motivo in esame, che la compensazione non poteva avere luogo, stante la controvertibilita’ di quelli vantati dalla (OMISSIS) s.r.l., non essendo suscettibile essa di operare, a norma dell’articolo 1243 c.c., se non tra crediti liquidi ed esigibili ovvero di facile e pronta liquidazione, ai sensi dell’articolo 1243 c.c..
Il nono motivo e’ infondato, avendo la Corte d’appello dato atto della circostanza fattuale che la (OMISSIS) S.r.l. risultava debitrice in numerosi procedimenti di esecuzione forzata, con la conseguenza che doveva ritenersi sussistente pericolo nel ritardo, ai sensi dell’articolo 642 c.p.c., comma 2, e, quindi, la richiesta di provvisoria esecutorieta’ del monitorio nei suoi confronti non poteva essere considerata fonte di responsabilita’ processuale non risultando connotata da mala fede o colpa grave.
Infine, il decimo motivo e’ inammissibile, non risultando riportati e comunque specificamente indicato il luogo processuale in cui sono stati calendati, i capitoli di interpello e prova testimoniale non ammessi.
In conclusione il ricorso e’ rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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