Art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14873.

La massima estrapolata:

L’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, ai sensi del quale l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all’impresa di assicurazione, non trova applicazione nell’ipotesi in cui il medesimo assicuratore, convenuto in giudizio per l’integrale risarcimento, proceda alla chiamata in garanzia impropria di un altro danneggiante (e del suo assicuratore) per sentirlo dichiarare corresponsabile dei danni lamentati dall’attore, ai fini della ripartizione interna ex art. 2055 c.c. dell’obbligazione solidale, atteso che tale domanda non ha ad oggetto alcuna richiesta di risarcimento del danno, trovando invece titolo nella disciplina dei rapporti tra coobbligati solidali.

Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14873

Data udienza 21 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8522/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati.-
Nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, in persona dl suo Procuratore Speciale e legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 2250/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 05/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Perugia, con sentenza in data 5.10.2016 n. 2250, accoglieva parzialmente l’appello principale proposto da (OMISSIS) s.p.a. ed accoglieva l’appello incidentale proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza non definitiva n. 3799/2008 – che aveva rigettato la eccezione di improponibilita’ ex articolo 145 CAP -, ed in riforma delle decisioni definitiva e non definitiva di prime cure: a) dichiarava improponibile la domanda di condanna formulata da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti del terzo corresponsabile (OMISSIS), in quanto non risultava previamente inviata la lettera raccomandata ex articolo 145 Cod. Ass. Priv. all’assicuratore RCA del coautore dell’illecito e non era decorso utilmente il termine di giorni sessanta stabilito dalla legge per la eventuale definizione stragiudiziale della lite; b) riteneva sussistere la pari responsabilita’ ex articolo 2054, comma 2, c.c. di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nella causazione del sinistro stradale che aveva visto coinvolti i veicoli rispettivamente condotti dai predetti; liquidava, quindi, nella corrispondente misura i danni per il risarcimento dei quali, in primo grado, avevano agito (OMISSIS) – che aveva subito lesioni personali- e (OMISSIS) quale proprietaria del veicolo danneggiato, non avendo (OMISSIS) s.p.a. fornito prova che il proprio assicurato ( (OMISSIS)) avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La sentenza di appello, non notificata, e’ stata impugnata ritualmente per cassazione con ricorso principale, affidato ad un unico motivo, da (OMISSIS).
Resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo da (OMISSIS) s.p.a..
Non hanno svolto difese gli altri intimati (OMISSIS) ed (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
La parte ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative ex at. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso principale (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 276 c.p.c., comma 2, dell’articolo 112 c.p.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (recte n. 4), nonche’ in punto di insanabile contraddittorieta’ tra i capi in rito ed in merito della medesima pronuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Sostiene il ricorrente che, una volta dichiarata improcedibile la domanda di condanna svolta da (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.) convenuta con azione diretta in primo grado – nei suoi confronti, in qualita’ di terzo chiamato in causa in primo grado, il Giudice di appello era incorso in violazione dell’articolo 112 c.p.c. (extrapetizione) e articolo 276 c.p.c. (ordine di trattazione delle questioni), in quanto rimaneva precluso l’esame del merito concernente l’accertamento della concorrente responsabilita’ ed il grado della colpa del terzo chiamato.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) s.p.a. censura la sentenza di appello per violazione dell’articolo 145 CAP, della L. n. 990 del 1969, articolo 22, e degli articoli 2054 – 2055 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene la societa’ assicurativa di non essere tenuta all’adempimento della condizione di proponibilita’ dell'”azione di regresso in garanzia impropria” in quanto le disposizioni, indicate in rubrica, della legge sull’assicurazione della responsabilita’ civile automobilistica prescrivono detto onere esclusivamente all’azione risarcitoria proposta dal danneggiato.
I motivi dei due ricorsi debbono essere esaminati congiuntamente, in quanto dalla soluzione dell’uno dipende quella dell’altro.
Il ricorso principale resta assorbito nell’accoglimento del ricorso incidentale.
La norma contenuta nella L. n. 990 del 1969, articolo 22, e quindi trasfusa nell’articolo 145 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 2005) nel subordinare l’esercizio dell’azione risarcitoria diretta alla preventiva richiesta del danno all’assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilita’ dell’azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d’ufficio ed in sede di legittimita’, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Detta condizione di proponibilita’ e’ posta dalla legge senza distinzione tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente o singolarmente, per cui e’ improponibile anche la domanda ex articolo 2054 c.c., promossa contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata inviata oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all’assicuratore r.c.a. (giurisprudenza consolidata: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15138 del 23/11/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 2336 del 16/02/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 18493 del 25/08/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 08/06/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 12910 del 09/06/2014).
La esigenza sottesa alla norma, chiaramente individuata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 depositata in data 1 marzo 1973 (“la disposizione dell’articolo 22 (ndr della L. n. 990 del 1969), la quale, col subordinare la proponibilita’ dell’azione del danneggiato alla previa comunicazione all’istituto assicuratore, o agli istituti previsti dall’articolo 20, della richiesta di risarcimento del danno e al successivo decorso di sessanta giorni, intende, come precisato nei lavori preparatori della legge, porre le imprese e gli istituti predetti in grado di istruire la pratica e raccogliere tutti gli elementi di valutazione e favorire la possibilita’ di liquidazione dell’indennizzo in via di composizione stragiudiziale, evitando una troppo sollecita proposizione di giudizi, le cui spese, quando non finissero col gravare, almeno in parte, sullo stesso danneggiato, nel caso di eccessivita’ delle sue pretese risarcitorie, si risolverebbero comunque in un aggravio del costo di gestione delle imprese, con riflessi pregiudizievoli per l’intero settore del servizio assicurativo…”) ricorre in tutte le ipotesi in cui venga esercitata l’azione risarcitoria del danno, rimanendo pertanto ininfluente, sull’onere di preventiva comunicazione ex lege, la posizione processuale – di attore, convenuto, terzo chiamato – assunta dal soggetto danneggiato che intende esercitare detta azione di condanna.
Con la conseguenza che, da un lato, risultano del tutto irrilevanti le vicende inerenti l’acquisto o la cessione del diritto al risarcimento del danno, essendo quindi assoggettato alla condizione di proponibilita’ colui che esercita l’azione risarcitoria, indipendentemente dall’essere egli il soggetto danneggiato od il soggetto subentrato nella titolarita’ del credito, come avviene con la surrogazione ex lege dell’assicuratore – che ha pagato l’indennizzo, ai sensi dell’articolo 1916 c.c., comma 1, – nei diritti del “proprio assicurato-danneggiato” contro i terzi responsabili ed il loro assicuratore RCA (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20740 del 14/10/2016, rimanendo peraltro in tal caso assolto dall’onere della formalita’, l’assicuratore RCA, in quanto puo’ avvalersi, quale successore a titolo particolare nell’identico diritto al risarcimento del danno, della comunicazione preventiva gia’ effettuata dal proprio assicurato-danneggiato: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8617 del 23/08/1990; id. Sez. 3, Sentenza n. 338 del 14/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 10827 del 11/05/2007); dall’altro lato, tale onere di previa comunicazione si impone anche al convenuto che rivolga contro l’attore la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lui subito nel medesimo sinistro, non contrastando tale condizione di proponibilita’ con il diritto di difesa ex articolo 24 Cost., atteso che “il legislatore non impone al convenuto, il quale intenda far valere delle pretese contro l’attore in dipendenza dal titolo gia’ dedotto in giudizio, di proporle in via riconvenzionale, ma lo lascia libero di agire in separato giudizio, salva l’applicazione – ove si renda possibile il simultaneus processus – della disciplina della connessione, dettata per criteri relativi di economia processuale” (cfr. Corte Cost. sentenza n. 24/1973 cit.). Pertanto e’ stato precisato che “l’onere e’ imposto in via generale al danneggiato che voglia esperire azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti e non esclusivamente al soggetto che, instaurando il processo, riveste la posizione processuale di attore. Ed azione per il risarcimento e’ anche quella avanzata in via riconvenzionale dal convenuto che, a sua volta danneggiato, mira ad ottenere un provvedimento positivo a suo favore, il ristoro cioe’ di un danno diverso da quello gia’ richiesto da controparte. (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 12006 del 11/11/1991; id. Sez. 3, Sentenza n. 10419 del 03/12/1994; id. Sez. 3, Sentenza n. 22597 del 26/10/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 22981 del 11/11/2015).
Ed ancora e’ stato chiarito che la mera circostanza della “pendenza del giudizio” non assolve i soggetti gia’ parti in causa dall’osservanza della previa comunicazione, qualora alcuna di esse intenda proporre od estendere la domanda di risarcitoria nei confronti di eventuali terzi chiamati, ricorrendo anche in tali casi la medesima esigenza cui e’ preordinata la norma di legge (cfr. Corte Cost., ordinanza n. 251 del 15 luglio 2003 che ha ravvisato la necessita’ della previa comunicazione all’assicuratore, anche nel caso in cui la necessita’ della chiamata in causa del terzo autore o coautore dell’illecito sia insorta, nel processo pendente, in conseguenza delle difese svolte dall’originario convenuto: in tal caso l’attore che intenda chiamare in causa il terzo e’ onerato della previa comunicazione all’assicuratore di quello. Piu’ oltre si e’ spinta Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9700 del 21/05/2004 laddove ha ritenuto che, nel caso di chiamata in causa del terzo, effettuata dal convenuto che l4 ha indicato quale esclusivo responsabile, l’attore -ove intenda estendere la domanda risarcitoria al terzo chiamato – e’ tenuto ad osservare la condizione di proponibilita’ dell’azione; conf. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8074 del 31/03/2007. Tali arresti vengono quindi a subordinare, nelle controversie in materia di RCA, alla condizione di proponibilita’ la applicazione del principio di “automatica” estensione della domanda risarcitoria attorea nei confronti del terzo chiamato in causa quale esclusivo autore dell’illecito dall’originario convenuto. Nella stessa linea argomentativa si pongono Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3449 del 06/03/2012 ed id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 29034 del 13/11/2018 con riguardo alla ipotesi in cui il convenuto chiami in causa, con azione contrattuale, il proprio assicuratore RCA per essere garantito in caso di soccombenza: in tal caso l’attore che intenda estendere esperendo l’azione diretta – la domanda risarcitoria nei confronti dell’assicuratore del convenuto, e’ tenuto ad assolvere all’onere della condizione di proponibilita’).
Tutti i precedenti giurisprudenziali passati in rassegna, sulla base della inequivoca espressione letterale della norma di legge “il danneggiato abbia chiesto alla impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”, correlano in via esclusiva la condizione di proponibilita’ dell’azione alla domanda proposta dal soggetto danneggiato dal sinistro, in quanto diretta ad ottenere la condanna dei soggetti civilmente responsabili (conducente, proprietario) o tenuti ex lege (assicuratore RCA) all’adempimento della obbligazione di risarcimento del danno, dato che solo in relazione a tale domanda vengono in rilievo le esigenze di natura sociale volte ad evitare la introduzione e moltiplicazione di gravose iniziative giudiziarie.
Consegue che, al di fuori dell’azione risarcitoria, la condizione di proponibilita’ non opera per tutte quelle domande, eventualmente connesse per il titolo o per l’oggetto ovvero collegate da nessi di dipendenza alla domanda principale di condanna al risarcimento del danno, in relazione alle quali le esigenze predette non si pongono essendo stata gia’ esercitata dal danneggiato l’azione risarcitoria in giudizio.
Pertanto non debbono ritenersi assoggettate al previo adempimento della comunicazione all’assicuratore della RCA, le azioni svolte dalle parti in causa con le quali non viene fatto valere un proprio diritto al risarcimento dei danni ma, che, in via esemplificativa, possono ricondursi alle ipotesi di chiamata del terzo, effettuata dal convenuto: ai fini della indicazione di esclusiva o concorrente responsabilita’ del terzo nella causazione del danno; ovvero ai soli fini dell’opponibilita’ del giudicato di accertamento della quota di responsabilita’, secondo il grado della colpa, in funzione di successiva azione di rivalsa/regresso; od ancora ai fini della proposizione alla azione di condanna condizionata in via di regresso ex articolo 2055 c.c.; o per esperire le azioni contrattuali inerenti il rapporto di garanzia impropria tra il convenuto od il terzo -assicurati – ed i propri assicuratori; ovvero ai fini alla azione rivalsa proposta dall’assicuratore nei confronti del proprio assicurato L. n. 990 del 1969, ex articolo 18, e articolo 144, comma 2, CAP (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5996 del 13/10/1986, id. Sez. 3, Sentenza n. 10804 del 29/10/1998, in relazione alla domanda condizionata di regresso, tra coobbligati solidali e quindi anche tra assicuratori; Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8115 del 03/04/2013 ed id. Sez. 3, Sentenza n. 7089 del 09/04/2015 con riferimento alla domanda del coobbligato solidale di mero accertamento delle rispettive quote percentuali di responsabilita’; Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9224 del 16/09/1997, in relazione all’azione di rivalsa dell’assicuratore inerente al proprio contratto assicurativo).
Venendo ad applicare, nella controversia sottoposta all’esame del Collegio, i principi di diritto enunciati da questa Corte nella interpretazione della norma della legge sulla responsabilita’ civile automobilistica che impone la condizione di proponibilita’ della azione risarcitoria, occorre evidenziare in fatto quanto segue:
– L’azione risarcitoria era stata proposta da (OMISSIS) ed (OMISSIS) nei confronti dei convenuti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. rispettivamente, conducente, proprietario ed assicuratore della RCA del veicolo investitore;
– (OMISSIS) s.p.a., assumendo la corresponsabilita’ di altri soggetti, aveva chiamato in causa (OMISSIS), esercitando un’azione qualificata dal Giudice di Pace come “domanda di regresso/manleva” (cfr. estratto della decisione di prime cure riportato alla pag. 10 del ricorso principale) e dal Tribunale come “domanda di manleva” (cfr. sentenza appello, in motiv. pag. 8).
Tanto premesso, indipendentemente dalle equivoche indicazioni fornite dalle parti e desumibili dalla sentenza di appello, la domanda proposta da (OMISSIS) s.p.a. era stata interpretata dal Giudice di Pace come tesa a “riversare” sul terzo chiamato “gli effetti pregiudizievoli della sua (ndr dell’assicuratore) condanna al risarcimento dei danni in favore dei coniugi (OMISSIS), assumendo la riferibilita’ (totale o parziale) degli stessi danni alla condotta colposa del medesimo (OMISSIS)…”.
Ne segue che l’assicuratore RCA degli originari convenuti, non ha svolto alcuna azione di risarcimento danni:
a) non vantando alcun credito risarcitorio nei confronti del terzo chiamato;
b) non agendo in via di surrogazione ex articolo 1916 c.c., comma 1, nel diritto al risarcimento del danno, non soltanto non essendo state neppure allegate da (OMISSIS) s.p.a. le condizioni legittimanti tale azione (pagamento dell’indennizzo al danneggiato; comunicazione all’autore del danno di volersi avvalere della surrogazione), ma non ricorrendo, nel caso concreto, la fattispecie della surroga nel credito al risarcimento del danno, non rivestendo i soggetti assicurati con (OMISSIS) s.p.a. la posizione di danneggiati dal sinistro. Al riguardo e’ opportuno osservare come la vicenda della surrogazione, delineata dalla norma del codice, operi esclusivamente all’interno del contratto assicurativo, presupponendo l’adempimento della prestazione di indennizzo dovuta dall’assicuratore in favore del “proprio” assicurato (stante la specialita’ della norma dell’articolo 1916 c.c., richiamata dall’articolo 1203 c.c., comma 1, n. 5, che disciplina l’istituto della surrogazione di diritto), indipendentemente dalla circostanza che il pagamento – su indicazione dell’assicurato o su comunicazione a quest’ultimo effettuata dall’assicuratore – debba essere o sia stato effettuato direttamente al terzo – danneggiato ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 2: con la conseguenza che, anche nel caso in cui (OMISSIS) s.p.a. avesse integralmente pagato il risarcimento del danno liquidato a favore dei danneggiati – coniugi (OMISSIS) -, in tal modo assolvendo alla obbligazione contrattuale nei confronti del proprio assicurato, non si sarebbe surrogata ex articolo 1916 c.c., – mediante acquisto per via successoria a titolo particolare – nello stesso “diritto al risarcimento del danno” azionato dai danneggiati (OMISSIS), ma piuttosto si sarebbe surrogata nel “diritto di regresso” spettante al proprio assicurato, pro quota, nei confronti degli altri coobbligati solidali, venendo pertanto ulteriormente confermata la inapplicabilita’ della condizione di proponibilita’ di cui all’articolo 145 CAP all’azione (di regresso) esercitata dalla societa’ – chiamante nei confronti del terzo chiamato (OMISSIS) (concorrente nella produzione del danno e dunque coobbligato in via solidale).
L’azione proposta non poteva, quindi, che ricondursi alle fattispecie prevista dall’articolo 2055 c.c., comma 2, e cioe’ all’azione di mero accertamento ovvero di condanna intesa, rispettivamente, ad ottenere: 1- un giudicato opponibile al terzo in ordine all’accertamento della sua quota di responsabilita’ concorrente nella causazione del sinistro e nella produzione del danno che la societa’ assicurativa, in caso di soccombenza, sarebbe stata chiamata a risarcire; 2 – una condanna del terzo al pagamento pro quota – nell’ambito dei rapporti interni tra coobbligati solidali – del danno liquidato al danneggiato condizionatamente all’effettivo pagamento dell’indennizzo corrisposto dalla societa’ assicurativa a titolo risarcitorio (esercizio dell’azione di regresso).
In entrambi i casi l’azione proposta non aveva ad oggetto alcuna richiesta di risarcimento del danno, trovando invece titolo nella disciplina dei rapporti interni tra coobbligati solidali: in quanto tale, la domanda proposta nei confronti di (OMISSIS) da (OMISSIS) s.p.a. – che non agiva in qualita’ di danneggiata in proprio, o di soggetto surrogatosi ex articolo 1916 c.c. nel credito risarcitorio degli attori danneggiati- non doveva essere preceduta da alcuna preventiva comunicazione ex articolo 145 CAP rivolta all’assicuratore RCA del terzo chiamato, non essendo sufficiente ad attivare la condizione di proponibilita’ l’atto del convenuto di chiamata in causa del terzo indicato quale esclusivo o concorrente responsabile del sinistro, essendo tale allegazione idonea al piu’ a suscitare l’interesse dell’attore-danneggiato ad estendere la originaria domanda risarcitoria anche nei confronti del terzo chiamato, in questo caso soltanto essendo, invece, richiesto il previo adempimento da parte dell’attore-danneggiato dell’onere formale della previa comunicazione inviata all’assicuratore RCA del terzo.
La inapplicabilita’ alla domanda proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. con l’atto di chiamata in causa della condizione di proponibilita’ prescritta dall’articolo 145 CAP priva di rilevanza la censura di extrapetizione formulata dal ricorrente principale, rimanendo l’esame della stessa assorbito dalla cassazione della sentenza di appello in relazione al riscontrato vizio di legittimita’ della pronuncia in rito. Una volta che questa e’ stata cassata, viene meno l’elemento preclusivo alla decisione sul merito, anche nei confronti del terzo chiamato (OMISSIS), inerente l’accertamento della responsabilita’ dei diversi soggetti coinvolti nella causazione del sinistro.
Nel caso di specie, infatti, la “potestas judicandi” del Giudice di appello non puo’ ritenersi correttamente esercitata nei confronti di tutte le parti in causa. Non e’ dubbio che, come evidenziato dalla difesa della parte resistente, il motivo di gravame principale dedotto da (OMISSIS) s.p.a. aveva ad oggetto la revisione delle emergenze istruttorie concernenti la incidenza causale delle singole condotte dei diversi conducenti coinvolti nel sinistro, inclusa la allegata condotta concorrente dell’attore-danneggiato (OMISSIS), sicche’ il Tribunale era comunque tenuto a procedere, nella individuazione del grado delle colpe ascrivibili al (OMISSIS) ed allo (OMISSIS), anche alla valutazione della quota di responsabilita’ da imputare, se pure solo “virtualmente” (avendo dichiarato improponibile la domanda proposta dalla societa’ assicurativa nei confronti del terzo chiamato), al conducente (OMISSIS). Ma tale accertamento compiuto dal Giudice di appello, non concerneva il rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS), non essendo opponibile e non potendo fare stato – stante la statuizione di improponibilita’ della domanda della societa’ chiamante – nei confronti del terzo chiamato, al quale non risultava, peraltro, neppure essere stata estesa la domanda risarcitoria proposta dagli attori (OMISSIS).
Orbene se la verifica di legittimita’ demandata a questa Corte, avente ad oggetto il vizio di nullita’ processuale, e’ strumentale al ripristino del corretto svolgimento del processo in funzione del suo esito naturale (la pronuncia di merito), ne segue che cassata la pronuncia in rito viziata da errore di diritto il Giudice di merito, nella competente sede del rinvio, sara’ chiamato a dare pieno accesso all’esame del merito delle questioni introdotte dalle domande ed eccezioni delle parti, rinnovando l’accertamento di merito avente ad oggetto la individuazione delle singole responsabilita’ da ascrivere a tutti i soggetti che hanno concorso alla produzione del sinistro, non potendo frazionarsi tale accertamento di fatto che – anche in considerazione del litisconsorzio processuale venutosi a creare anche nei confronti del terzo con la chiamata in corresponsabilita’: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015 – deve necessariamente esser condotto in modo unitario nei confronti di tutte le parti in causa.
Pertanto:
– il Tribunale, dichiarando improcedibile l’azione proposta da (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.) non si e’ attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, dovendo in conseguenza essere cassata in parte qua la sentenza impugnata;
– la statuizione della sentenza di appello che, decidendo sul motivo di gravame dedotto nell’atto di appello di (OMISSIS) s.p.a. ed accertando in base alla presunzione legale ex articolo 2054 c.c., comma 2, il grado delle colpe da attribuire ai singoli coautori del danno liquidato ai coniugi (OMISSIS), viene ad essere caducata quale capo di sentenza dipendente dalla cassazione della pronuncia in rito, non essendosi svolto detto accertamento anche nei confronti del terzo chiamato (OMISSIS) in quanto contraddittore necessario.
In conclusione il ricorso incidentale deve essere accolto; il ricorso principale deve essere dichiarato assorbito; la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, con rinvio della causa al Giudice di merito per nuovo esame e liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale.
Cassa la sentenza in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto; rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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