Rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 10 giugno 2019, n. 15555.

La massima estrapolata:

In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, non è configurabile un diritto all’incarico di posizione organizzativa per i responsabili di struttura apicale ex VIII qualifica funzionale, in coerenza con il principio della rotazione degli incarichi e in virtù del carattere discrezionale del conferimento.

Ordinanza 10 giugno 2019, n. 15555

Data udienza 26 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14042-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE BIANCAVILLA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato PASQUALE PAPPALARDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 517/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 02/05/2013 R.G.N. 714/2008.

RILEVATO

che, con sentenza del 2 maggio 2013, la Corte d’Appello di Catania, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Catania nel giudizio promosso da (OMISSIS) nei confronti del Comune di Biancavilla, di rigetto della domanda diretta alla reintegrazione nella posizione di responsabile di una struttura di massimo livello del comune, con riconoscimento dell’indennita’ di posizione organizzativa e della retribuzione di risultato di cui all’articolo 10 CCNL 31.3.1999 a decorrere dall’1.9.2004 e dell’indennita’ di funzioni dirigenziali L. n. 48 del 1991, ex articolo 51, comma 3 ter, a decorrere dal 26.1.2000, nonche’ della somma di 5.000,00 Euro mensili a titolo di risarcimento del danno conseguente al demansionamento subito, incidente altresi’ sull’immagine professionale e la vita di relazione per l’intera durata di tale condizione pregiudizievole e, di contro, di accoglimento della domanda di condanna del Comune al risarcimento del danno per la perdita dell’indennita’ di progettazione conseguente all’illegittima revoca dell’autorizzazione all’assunzione dell’incarico di responsabile unico del procedimento relativo al progetto di completamento della rete idrica comunale, confermava la decisione di prime cure rigettando l’appello principale del (OMISSIS) e l’appello incidentale del Comune;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa del ricorrente all’assegnazione dell’incarico di posizione organizzativa per il solo fatto di essere stato assunto presso il Comune di Biancavilla, anteriormente alla privatizzazione del lavoro pubblico, quale vincitore di un concorso implicante la titolarita’ di una posizione apicale, nella specie ingegnere capo, responsabile del VI settore funzionale del Comune, con inquadramento nella ex VIII qualifica funzionale, non potendo leggersi la disciplina relativa al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa, per l’insanabile contrasto con il principio della rotazione degli incarichi dirigenziali e della temporaneita’ degli stessi, nel senso della configurabilita’ di un diritto all’incarico in capo a ciascun responsabile di struttura apicale con inquadramento nella ex VIII qualifica funzionale, da ritenersi, viceversa, espressione del potere discrezionale dall’amministrazione datrice e, conseguentemente, insussistente, in relazione a tale mancato conferimento, il denunciato demansionamento, del resto non ravvisabile nei termini piu’ ampi in cui era stato dedotto, sia pur in termini del tutto generici e senza adeguato sostegno probatorio, relativi al mancato affidamento di compiti propri della qualifica posseduta e, cosi’ priva di fondamento l’azionata pretesa risarcitoria;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il (OMISSIS), affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Biancavilla;
che il ricorrente ha poi presentato memoria.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, articolo 2103 c.c., articoli 3 e 4, all. A al CCNL 31.3.1999 per il comparto Regioni ed Enti locali e dei principi generali in materia di inquadramento e classificazione del personale nella P.A. in una con il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo alle mansioni proprie della categoria D assegnate al ricorrente, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione dell’incidenza limitativa del potere discrezionale dell’amministrazione datrice ai fini del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa del percorso professionale del ricorrente, che, in coerenza con l’evoluzione del sistema di inquadramento, attualmente lo colloca, quale ex VIII qualifica funzionale, nel livello D3 superiore al livello D1 cui poteva accedere, in quanto ex VII qualifica funzionale, il dipendente investito dell’incarico di posizione organizzativa, atteso che il discrezionale esercizio del potere di conferimento del predetto incarico qualificato come apicale con preferenza verso il soggetto con inquadramento inferiore implica l’assegnazione al ricorrente di una posizione non coerente con l’inquadramento superiore cui ha diritto, implicante l’attribuzione in suo favore della posizione apicale;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 19 e 52, articolo 2103 c.c., articolo 11 CCNL 31.3.1999, L. n. 142 del 1990, articolo 51, comma 3 bis, come recepito dalla Legge Regionale n. 48 del 1991 e articolo 15 CCNL 22.1.2004, il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale sotto il medesimo profilo dell’inconfigurabilita’ di un potere discrezionale di assegnazione degli incarichi dirigenziali con specifico riferimento ai “piccoli comuni” privi delle qualifiche dirigenziali contestando la ritenuta applicabilita’ alla fattispecie del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 109, comma 2;
che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c., articoli 2, 3 e 97 Cost., Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, articolo 1418 c.c. e L. n. 241 del 1990, articolo 21 septies e’ prospettata ancora una volta in relazione alla negazione del carattere discrezionale del potere dell’amministrazione di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa ed alla qualificazione del comportamento concretatosi nella mancata attribuzione dell’incarico al ricorrente come in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede e dunque quale comportamento inadempiente fonte di un obbligo risarcitorio;
che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova, per aver dichiarato il ricorrente tenuto all’assolvimento di quell’onere in relazione alla dedotta condizione di inattivita’ in cui sarebbe stato costretto dall’amministrazione,
che con il quinto motivo, sotto la rubrica “Violazione degli articoli 2043 e 2103 c.c., articolo 115 c.p.c., comma 2, articoli 2727 e 2729 c.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (articolo 112 c.p.c.), il ricorrente lamenta l’incongruita’, a suo dire tale da sfiorare la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, della motivazione addotta dalla Corte territoriale a fondamento della decisione di rigetto della pretesa risarcitoria e data dal difetto della stessa allegazione del fatto/demansionamento da provare, sostenendo di aver fornito tale prova e di aver pertanto diritto al risarcimento richiesto quantificabile, quanto alle componenti non patrimoniali, anche in via presuntiva;
che tutti gli esposti motivi in cui si articola l’impugnazione qui formulata, discendono dalla riproposizione di una ricostruzione della vicenda per la quale il ricorrente sarebbe stato vittima di un demansionamento all’atto dell’attribuzione dell’incarico di
posizione organizzativa con riferimento ad entrambe le relative aree (“Opere pubbliche” ed “Urbanistica e Territorio”) individuate all’interno del settore tecnico del Comune, al dipendente che in precedenza condivideva detta posizione con il ricorrente, per essere questi incaricato di posizione organizzativa con riguardo all’area “Opere pubbliche” ed il primo con riguardo all’area “Urbanistica e Territorio” e cio’, in primo luogo, in quanto l’attribuzione a questi di una posizione gerarchicamente sovraordinata quando, viceversa, l’evoluzione della disciplina in materia di inquadramento era tale da attestare il possesso da parte del ricorrente, nell’ambito del medesimo livello D, di un grado superiore, D3 rispetto al D1, da riconoscersi al collega, era tale da collocarlo in una posizione deteriore rispetto a quella apicale da sempre rivestita e che non poteva essergli sottratta ed, in secondo luogo, in quanto a tale ridimensionamento era comunque conseguita una emarginazione rispetto all’attivita’ dell’ufficio spinta fino al punto di non consentirgli l’esercizio delle mansioni e ridurlo in una condizione di totale inattivita’, situazioni entrambe tali da legittimare l’azionato diritto al risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale subito;
che, in ragione di cio’, tutti i predetti motivi, suscettibili, giacche’, per quanto detto, frutto di una specifica ricostruzione della vicenda, di essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati non valendo a confutare (se non, addirittura, sottraendosi al confronto con) la diversa impostazione data alla fattispecie dalla Corte territoriale sul corretto presupposto della non interferenza del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa con la problematica dell’inquadramento, del resto resa comunque irrilevante in ragione dell’omogeneita’ della posizione professionale all’interno delle varie categorie, che caratterizza il vigente sistema di classificazione del personale, valendo la distinzione all’interno di ciascuna di dette categorie sul piano della mera posizione economica, impostazione per la quale, in coerenza con il principio della rotazione degli incarichi dirigenziali e, dunque, della loro intrinseca temporaneita’ invalso a seguito della privatizzazione del lavoro pubblico, la Corte territoriale valorizza correttamente l’inconfigurabilita’ di un diritto all’incarico ed il carattere discrezionale del conferimento, escludendo che esso possa incidere in senso limitativo sulla posizione gerarchica e funzionale di coloro che non ne sono investiti e tantomeno sull’esercizio delle loro comuni mansioni, secondo quanto dedotto in aggiunta dal ricorrente, ma dalla Corte territoriale ritenuto non solo non provato, rilievo ampiamente motivato con riferimento all’esito dell’istruttoria, cui il ricorrente ha opposto la sola infondata censura dell’arbitraria inversione dell’onere della prova, assumendo che a fronte della deduzione relativa alla condizione dell’inattivita’ fosse l’amministrazione datrice onerata della prova del fatto contrario, ma altresi’ neppure allegato nel suo concreto atteggiarsi quale danno/conseguenza, rilievo al quale il ricorrente si limita ad opporre l’apodittica affermazione dell’assolvimento da parte sua dell’onere di allegazione e prova e del suo diritto al risarcimento da determinarsi anche sulla base di presunzioni; che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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