Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 maggio 2016, n. 9386

È pienamente valido il recesso dell’assicurato da una polizza di durata pluriennale sulla base del decreto Bersani del 2007. Recesso effettuato prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e relative modifiche.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III
sentenza 10 maggio 2016, n. 9386

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3609/2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA, – DIVISIONE (OMISSIS) – AGENZIA GENERALE DI LODI (gia’ (OMISSIS) SPA – AGENZIA GENERALE DI (OMISSIS)) (OMISSIS), in persona del signor (OMISSIS), quale socio amministratore della societa’ (OMISSIS) SNC, procuratrice ed agente generale (OMISSIS) SPA per la Provincia di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL;

– intimata –

nonche’ da:

(OMISSIS) SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SPA – DIVISIONE (OMISSIS) – AGENZIA GENERALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2695/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/07/2013, R.G.N. 188/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La societa’ (OMISSIS) s.r.l. (olim, (OMISSIS) s.n.c.; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”) nel 2005 stipulo’ due contratti di assicurazione con la societa’ (OMISSIS) (che in seguito mutera’ ragione sociale in ” (OMISSIS) s.p.a.”; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”).

Il primo contratto era denominato “Rischi industriali”, ed aveva il n. (OMISSIS); il secondo era denominato “Responsabilita’ civile” ed aveva il n. (OMISSIS).

Ambedue le polizze suddette avevano durata pluriennale.

2. Il 1.2.2007 entro’ in vigore il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. “decreto Bersani”), il cui articolo 5, comma 4, accordo’ agli assicurati la facolta’ di recesso ad nutum dai contratti di assicurazione pluriennali, con preavviso di 60 giorni.

Il 16.3.2007 la (OMISSIS), avvalendosi di tale facolta’ recedette dai contratti.

Il 2.4.2007 venne pubblicata in Gazzetta ufficiale la L. 2 aprile 2007, n. 40, che converti’ in legge, con modificazioni, il Decreto Legge n. 7 del 2007.

La legge di conversione modifico’ il decreto-legge stabilendo che il recesso dalle polizze pluriennali stipulate prima dell’entrata in vigore della legge stessa (e quindi prima del 3.4.2007) fosse consentita solo se il contratto era “stato in vita” per almeno tre anni.

3. Nel 2008 la societa’ (OMISSIS), invocando tale previsione, contesto’ all’assicurata la validita’ del recesso, e chiese in via monitoria al Tribunale di Lodi la condanna della (OMISSIS) al pagamento di varie rate di premi scadute, relativi alle due polizze stipulate nel 2005, per l’importo di Euro 7.975,46.

Il Tribunale accordo’ il richiesto decreto ingiuntivo.

4. Proposta opposizione a decreto dalla (OMISSIS), il Tribunale di Lodi con sentenza 27.1.2010 n. 2758 revoco’ il decreto e rigetto’ la pretesa della (OMISSIS).

Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale di Lodi ritenne che il recesso dell’assicurato, essendo valido e consentito dal decreto legge 7/07 al momento in cui venne esercitato, aveva provocato ipso facto lo scioglimento del contratto, sicche’ nessun rilievo poteva avere avuto, sulla ormai avvenuta dissoluzione del contratto, la successiva legge di conversione.

5. La Corte d’appello di Milano, adita dalla societa’ (OMISSIS), con sentenza 3.7.2013 n. 2695 rigetto’ il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che la legge di conversione, nulla disponendo per il passato, aveva prodotto i suoi effetti solo dal momento della sua entrata in vigore: con la conseguenza che il recesso della (OMISSIS) dalle due polizze stipulate con la (OMISSIS) era stata validamente compiuta “vigente il decreto legge che la consentiva”.

6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla societa’ (OMISSIS), con ricorso fondato su un solo motivo.

La (OMISSIS) ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, anch’esso fondato su un motivo.

La societa’ (OMISSIS) ha altresi’ depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico del ricorso principale.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Si lamenta, in particolare, la violazione dell’articolo 77 Cost., comma 3; L. 2 aprile 2007, n. 40, articolo 5.

Deduce, al riguardo, che in virtu’ dell’articolo 77 Cost., in caso di mancata conversione in legge d’un decreto-legge, questo perde efficacia con effetto ex tunc. La medesima regola, pertanto, deve valere nel caso di conversione parziale o con modifiche: anche in questo caso il testo originario della norma introdotta dal decreto-legge, ma non convertita o convertita con modifiche, deve ritenersi caducato con effetto ex tunc nella parte in cui conteneva previsioni non reiterate.

Pertanto la Corte d’appello, ritenendo valido il recesso effettuato sulla base d’una norma contenuta in un decreto-legge e non confermata dalla legge di conversione, aveva violato i suddetti precetti.

1.2. Il motivo e’ infondato, sebbene la motivazione in iure adottata dalla Corte d’appello debba essere corretta, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 4.

1.3. Sulla questione dell’efficacia intertemporale di norme contenute in decreti-legge e modificate o soppresse dalla legge di conversione esistono molti contrasti in dottrina.

Secondo un primo e tradizionale orientamento dottrinario, per risolvere tale questione si dovrebbe distinguere tra emendamenti soppressivi e sostitutivi da un lato, ed emendamenti modificativi dall’altro.

Mentre, si sostiene, i primi travolgerebbero il decreto-legge con effetto ex tunc, i secondi hanno effetto solo ex tunc. Pertanto le norme contenute in un decreto-legge, e successivamente modificate dalla legge di conversione, continuano ad applicarsi ai fatti avvenuti sotto la loro vigenza temporale. Altri autori hanno contestato l’utilita’ della distinzione tra emendamenti soppressivi, modificativi e sostitutivi: sia per l’oggettiva difficolta’ di distinguere tra “modifica” e “sostituzione” d’una norma; sia perche’ sul piano dogmatico sostituire una norma significa, per cio’ solo, modificarla; e qualsiasi modifica normativa in altro non consiste che nel sopprimere il precedente precetto e sostituirlo con uno nuovo. Chi sostiene questa tesi conclude che la norma del decreto-legge “modificata”, “sostituita” o “soppressa” e’, in ogni caso, una norma “non convertita”, e che pertanto perde efficacia ex tunc.

Un terzo orientamento dottrinario, infine, ritiene che l’emendamento al decreto-legge contenuto nella legge di conversione non costituisca che “normale esercizio della funzione legislativa”, e quindi non possa che avere efficacia ex nunc, anche quando abbia effetto soppressivo di norme contenute nel decreto.

1.4. Maggiore coerenza si registra invece nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha prevalentemente aderito al primo degli orientamenti sopra indicati. Cosi’, in applicazione di esso, Sez. 5, Sentenza n. 8056 del 28/03/2008, Rv. 602648 ha ammesso l’effetto ex tunc dell’abrogazione d’una norma contenuta nel decreto-legge, disposta dalla legge di conversione.

Allo stesso modo, Sez. 3, Sentenza n. 11186 del 26/05/2005, Rv. 581930 (ricordata anche dalla ricorrente) ha ritenuto che l’effetto ex tunc degli emendamenti contenuti nella legge di conversione si produce se si tratta di emendamenti soppressivi o sostitutivi, ma non di emendamenti modificativi (cosi’ pure Sez. 1, Sentenza n. 3106 del 17/03/2000, Rv. 534842). E prima ancora (nel regime anteriore alle modifiche introdotte dalla 23.8.1988 n. 400 sull’entrata in vigore dei decreti-legge), Sez. 1, Sentenza n. 3605 del 15/12/1972, Rv. 361599 aveva ritenuto che la disposizione contenuta in un decreto-legge e sostituita od abrogata dalla legge di conversione perde efficacia ex tunc; nell’ipotesi, invece, di mera modificazione d’una disposizione del decreto-legge, si verifica la totale conversione del decreto stesso e la nuova norma acquista efficacia ex nunc (cosi’ anche Sez. 1, Sentenza n. 242 del 03/02/1971, Rv. 349678).

1.5. Questo Collegio condivide l’orientamento appena ricordato, il quale resiste altresi’ alle critiche dottrinarie che gli sono state mosse.

Costituisce infatti un sofisma predicare l’indistinguibilita’ tra norme modificate e norme sostituite, distinzione che invece a livello astratto e’ limpida: nel primo caso (modifica) ci troveremmo al cospetto d’un decreto-legge contenente una fattispecie astratta alla quale la legge di conversione aggiunge o sottrae soltanto alcuni elementi costitutivi; nel secondo caso (sostituzione) ci troveremmo al cospetto d’una legge di conversione che continua a disciplinare la stessa fattispecie concreta gia’ disciplinata da una norma contenuta nel decreto-legge, ma lo fa in modo totalmente diverso rispetto a quest’ultimo.

1.6. Si applichino ora i suddetti principi al caso di specie.

Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, articolo 5, comma 4, nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, recitava: “al comma 1, dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facolta’ di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”.

La legge di conversione del suddetto decreto, come accennato, aggiunse un periodo alla norma sopra trascritta, che assunse percio’ la seguente forma: “All’articolo 1899 c.c., comma 1, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facolta’ di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta’ di cui al primo periodo puo’ essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni”.

E’ dunque evidente che la norma contenuta nel testo originario del decreto legge consisteva in una fattispecie astratta cosi’ costituita:

(a) un “precetto” composto di due elementi, ovvero:

(a’) la stipula d’una assicurazione pluriennale;

(a”) la comunicazione del recesso dell’assicurato con anticipo di 60 giorni sulla scadenza;

(b) una “sanzione” rappresentata dalla liceita’ del recesso dell’assicurato.

La legge di conversione ha lasciato immutata questa previsione, aggiungendo un terzo elemento alla fattispecie astratta: ovvero la “esistenza in vita” (sic) del contratto da almeno tre anni al momento del recesso dell’assicurato.

Dinanzi ad una norma che si e’ formata in questo modo, e che ha questo contenuto, deve trarsi la conclusione della legittimita’ del recesso della (OMISSIS) dai due contratti stipulati con la (OMISSIS), per due indipendenti ragioni.

1.7. La prima ragione e’ che la L. n. 40 del 2007, non ha ne’ sostituito, ne’ abrogato la previsione astratta di cui al Decreto Legge n. 7 del 2007, articolo 5, comma 4. L’ha semplicemente modificata, aggiungendo un terzo elemento (durata triennale del contratto) ai due che gia’ componevano la fattispecie astratta introdotta dal decreto-legge.

Si e’ trattato dunque d’un emendamento modificativo, come tale avente efficacia ex nunc.

1.8 La seconda ragione e’ che la previsione di cui all’articolo 77 Cost., comma 3, invocata dalla (OMISSIS), secondo cui i decreti non convertiti perdono efficacia ex tunc, trova applicazione solo quando il legislatore non ritenga di dettare norme di diritto transitorio ad hoc. Occorre dunque chiedersi se tali norme siano contenute nella L. n. 40 del 2007: ed a tale quesito deve darsi risposta affermativa.

Come accennato, infatti, il Decreto Legge n. 7 del 2007, articolo 5, comma 4, ultimo periodo, come modificato dalla legge di conversione, ha operato un distinguo tra contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, e contratti stipulati prima.

Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, si e’ attribuita all’assicurato la facolta’ di recedere liberamente dai contratti pluriennali, col solo obbligo del preavviso di 60 giorni.

Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, la medesima facolta’ e’ stata subordinata, oltre che al preavviso di 60 giorni, anche alla condizione che “il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni”.

Una previsione cosi’ costruita, quale che fosse l’intentio legislatoris, sul piano dell’intentio legis puo’ avere un solo significato: ovvero la salvezza degli effetti dei recessi avvenuti nella vigenza del Decreto Legge n. 7 del 2007.

Ed infatti:

(a) la’ dove stabilisce che il recesso e’ consentito, per i contratti stipulati prima della legge di conversione, quando la polizza abbia gia’ avuto una durata almeno triennale, la legge presuppone che esista un contratto e che sia in corso, giacche’ non avrebbe senso accordare il diritto di recedere da… un contratto gia’ risolto; da cio’ consegue che la norma contenuta nella legge di conversione non riguarda e non si applica ai contratti gia’ risolti;

(b) la norma introdotta dalla legge di conversione, in mancanza di qualsiasi diversa previsione, si applica dal momento della sua entrata in vigore, ovvero dal 3.4.2007. Essa, infatti, nulla stabilisce per i recessi gia’ perfezionatisi prima della sua entrata in vigore: si limita a stabilire che, d’ora innanzi, il recesso dell’assicurato e’ consentito solo se il contratto stato stipulato da almeno tre anni.

Da cio’ consegue che il Decreto Legge n. 7 del 2007, articolo 5, comma 4, secondo periodo, come introdotto dalla L. n. 40 del 2007, costituisce un regolamento implicito dei recessi avvenuti sotto la vigenza del Decreto Legge n. 7 del 2007, e prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, distinguendo tre ipotesi:

(a) contratti stipulati prima della L. n. 40 del 2007, e per i quali era gia’ avvenuto il recesso dell’assicurato ai sensi dell’articolo 7/07: per tali contratti il legislatore nulla ha formalmente disposto, implicitamente ammettendo la validita’ del recesso;

(b) contratti stipulati prima della L. n. 40 del 2007, ed ancora vigenti; per tali contratti il legislatore ha accordato la facolta’ di recesso all’assicurato con il limite del decorso del triennio dalla stipula del contratto;

(c) contratti stipulati dopo la L. n. 40 del 2007, per i quali vi e’ piena facolta’ di recesso dell’assicurato solo obbligo di preavviso di 60 giorni.

Resta solo da aggiungere che qualsiasi diversa interpretazione porrebbe seri problemi di legittimita’ costituzionale, quanto meno sul piano della ragionevolezza (principio, come noto, desumibile dall’articolo 3 Cost.), giacche’ esporrebbe il cittadino al rischio di conseguenze patrimonialmente svantaggiose non in conseguenza di proprie scelte illegittime od illecite, ma in conseguenza dei tentennamenti o, peggio, della irresolutezza nomopoietica del legislatore: esito interpretativo che, come icasticamente e correttamente rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni in pubblica udienza, trasformerebbe quest’ultimo nel Leviatano di Thomas Hobbes.

Il ricorso deve dunque essere rigettato, sulla base del seguente principio di diritto:

E’ valido ed efficace il recesso dell’assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, avvenuto ai sensi del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, articolo 5, comma 4, e perfezionatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione.

2. Il ricorso incidentale condizionato.

2.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la (OMISSIS) lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso che il credito dell’assicuratore fosse prescritto.

Il motivo resta ovviamente assorbito dal rigetto del ricorso principale.

3. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso principale;

(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale;

(-) condanna (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;

(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quarter, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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