Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 febbraio 2021| n. 6229.
E’ inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal sostituto del difensore di fiducia, munito di procura speciale autenticata solo per la presentazione della istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.
Sentenza|17 febbraio 2021| n. 6229
Data udienza 17 novembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Giudizio – Sentenza – Rescissione del giudicato – Difetto di legittimazione del difensore provi della procura speciale – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. MICCOLI Grazia – rel. Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. SESSA Renata – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Miccoli Grazia;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Tassone Kate, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), con atto sottoscritto dall’avvocato (OMISSIS), ha impugnato l’ordinanza, emessa in data 8 luglio 2020, con la quale la Corte di appello di Milano aveva rigettato l’istanza di rescissione del giudicato con riferimento alla sentenza di condanna n. 7111/2018, emessa dal Tribunale di Milano in data 13 giugno 2018 (irrevocabile in data 30 luglio 2018).
2. Con un unico motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione all’effettiva conoscenza del procedimento da parte della (OMISSIS), non avendo costei mai ricevuto alcuna comunicazione in ordine a detto procedimento, ne’ avendo mai conosciuto il difensore nominato d’ufficio e ricevuto da quest’ultimo alcuna comunicazione.
La Corte territoriale sarebbe incorsa in errore laddove ha confuso la validita’ delle notifiche ex articolo 420 bis c.p.p. con il concetto di conoscenza reale ed effettiva nell’ambito del giudizio di rescissione del giudicato.
Con riferimento al caso di specie, le notifiche eseguite presso lo studio del difensore di ufficio, nominato nel verbale di identificazione dell’11 novembre 2015, hanno creato una mera fictio di conoscenza del procedimento, legittimando la (OMISSIS) ad ottenere l’invocata rescissione del giudicato.
3. Il Procuratore Generale, nella persona della Dott. Kate Tassone, ha chiesto l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile per difetto di legittimazione del difensore che ha sottoscritto il ricorso, il quale non risulta essere munito di procura speciale rilasciata dall’interessata per la proposizione della impugnazione.
1.1. Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che, in tema di rescissione del giudicato ex articolo 629-bis c.p.p., e’ inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all’articolo 640 c.p.p. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480).
Si e’ sostenuto che l’attuale formulazione dell’articolo 629 bis c.p.p. ribadisce che la richiesta sia presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilita’, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.
Quanto all’impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello, l’articolo 629 bis rinvia all’articolo 640 c.p.p. in tema di revisione, istituto che prevede, sia per la proposizione della richiesta dinanzi alla Corte territoriale sia per la proposizione del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 3, sent. n. 18016 del 08/01/2019, Rv. 276080, che in motivazione ha precisato come, in forza dell’articolo 571 c.p.p., comma 3, la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell’imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che e’ gia’ stato condannato).
E’ d’altronde incontroverso che anche in tema di revisione sia inammissibile l’istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l’articolo 571 c.p.p., comma 3, prevede autonoma possibilita’ di impugnazione solo per il difensore dell’imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione giustificazione nel cairattere assolutamente personale della richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 27720 del 03/04/2019, Rv. 276223).
1.2. Ne’ puo’ ritenersi che la situazione sia mutalta in seguito alle modifiche apportate all’articolo 613 c.p.p. dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, con le quali si e’ inteso assicurare un livello di professionalita’ adeguato alla difficolta’ tecnica del giudizio di legittimita’ (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011), senza contraddire il carattere assolutamente “personale” sia della richiesta di revisione che della istanza di rescissione, istituti caratterizzati entrambi dall’essere mezzi di impugnazione straordinari (si veda in tal senso per la rescissione Sez. U, Sentenza n. 36848 del 17/07/2014, Rv. 259990; si veda altresi’ per la revisione in motivazione la citata Sez. 6, Sentenza n. 27720 del 03/04/2019, Rv. 276223).
L’articolo 629 bis c.p.p., introdotto proprio con la L. n. 103 del 2017, ha previsto espressamente che la “richiesta e’ presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilita’, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento”.
Cio’ significa che, anche nel caso in cui l’istanza sia presentata personalmente dall’interessato, con contestuale nomina di difensore di fiducia, a tale difensore non e’ attribuita la “legittimazione” per proporre autonomamente ricorso per cassazione, essendo necessario che sia munito di specifica procura. L’istanza di rescissione infatti ha carattere “personale”, ripercuotendosi necessariamente sugli atti successivi che riguardano il soggetto condannato.
1.3. Quanto sopra evidenziato non significa affatto che l’interessato possa presentare ricorso personale avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rescissione.
E’ chiaro, infatti, che la disciplina cui si e’ fatto riferimento per ritenere necessaria la procura speciale non riguarda le forme e le modalita’ soggettive di proposizione del ricorso in cassazione bensi’ la legittimazione all’impugnazione.
Cosi’ come chiarito da Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, deve ritenersi che l’articolo 613 c.p.p. non disciplina la legittimazione all’impugnazione, ma “unicamente le forme e le modalita’ soggettive di proposizione del ricorso, imponendo la sottoscrizione dell’atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte. Da tale esito ricostruttivo del sistema discendono due fondamentali conseguenze: a) per un verso, l’articolo 571 c.p.p., esclude espressamente, attraverso il formale richiamo all’articolo 613 c.p.p., che l’imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione; b) per altro verso, e’ quest’ultima norma a disciplinare le modalita’ ed i requisiti soggettivi per la redazione e la sottoscrizione del ricorso, ferma restando l’autonoma legittimazione alla proposizione dell’impugnazione da parte del difensore, che continua a trovare la propria fonte nell’articolo 571 c.p.p., comma 3.
Valorizzando il tradizionale canone dogmatico incentrato sulla esigenza di mantenere una precisa linea di distinzione tra il profilo della legittimazione all’impugnazione e quello attinente alle concrete modalita’ di esercizio di tale diritto, deve pertanto ritenersi che la modifica dell’articolo 613 c.p.p. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell’imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all’impugnazione.
Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimita’ opera, in definitiva, con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall’imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati”.
La stessa sentenza delle Sezioni Unite ha fatto delle puntualizzazioni analoghe con riferimento ad un altro mezzo straordinario di impugnazione, qual e’ quello previsto dall’articolo 625 bis c.p.p.”. Questa Corte (Sez. U, n. 32744 del 27 luglio 2015, Zangari, Rv. 264048) si e’ occupata della problematica relativa alla legittimazione a proporre il ricorso straordinario, ponendo in rilievo l’autonomia del profilo attinente alla legittimazione ad impugnare, che e’ riferibile al solo soggetto “condannato” quale strumento eccezionale di tutela da possibili errori di fatto contenuti in una decisione di legittimita’ a lui comunque sfavorevole, rispetto alle concrete modalita’ di proposizione di un ricorso le cui peculiarita’ precludono l’applicabilita’ del disposto dell’articolo 571 c.p.p., comma 3, in quanto espressamente riferito al “difensore dell’imputato” e non al “difensore del condannato”. Muovendo da tali premesse la Corte ha quindi affermato che e’ inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex articolo 122 c.p.p. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria. All’esigenza riconnessa al compimento di tale specifico atto – che si rende necessario solo nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale (Sez. 4, n. 7660 del 17/11/2005, dep. 2006, Pero, Rv. 233395) – ed e’ volto a formalizzare il conferimento della rappresentanza del titolare della legittimazione sostanziale in vista del compimento di un determinato e particolare atto processuale, ossia di un ricorso avente ad oggetto la richiesta “rescindente” di cui all’articolo 625-bis c.p.p., il legislatore ha pertanto affiancato l’ulteriore garanzia di effettivita’ della difesa contemplata in via generale dall’articolo 613 c.p.p., comma 1 e articolo 571 c.p.p., comma 1, ai fini dell’esercizio del relativo ius postulandi esclusivamente attraverso il patrocinio di un difensore le cui capacita’ tecniche risultino selezionate in virtu’ della sua iscrizione nell’albo speciale della Corte di cassazione”. E’ stato quindi affermato il principio secondo il quale il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’articolo 625-bis c.p.p., non puo’ essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli articoli 571 e 613 c.p.p. dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilita’, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039).
2. Nel caso in esame, l’avvocato (OMISSIS), che ha sottoscritto il ricorso, si definisce “sostituto processuale ex articolo 102 c.p.p. “del difensore di fiducia della (OMISSIS), ovvero l’avvocato (OMISSIS).
Risulta dagli atti che quest’ultimo difensore ha sottoscritto la richiesta di rescissione del giudicato e ha allegato alla stessa un atto di nomina, con conferimento di procura speciale, sottoscritto dalla condannata. La firma di costei risulta autenticata ma la procura speciale ha ad oggetto solo la presentazione dell’istanza di rescissione, mentre non si fa alcuna menzione all’eventuale impugnazione del provvedimento emesso dalla Corte di appello.
Nella specie, allora, non puo’ ritenersi che il “sostituto processuale” del difensore, procuratore speciale nominato dalla condannata solo per presentare l’istanza di rescissione, sia “legittimato” a presentare ricorso per cassazione.
E’ evidente che l’avvocato (OMISSIS), avendo il diritto -come difensore di fiducia- di proporre impugnazione, ha deciso di avvalersi, ex articolo 102 c.p.p., dell’operato dell’avv. (OMISSIS) (regolarmente iscritto nell’albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori) al fine di superare il proprio impedimento, rappresentato dalla mancanza del titolo abilitativo.
Va in proposito ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 40517 del 28/04/2016 (Taysir, Rv. 267627), hanno affermato che e’ ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista. In tale ottica ancora una volta le Sezioni Unite hanno distinto i profili della “legittimazione ad impugnare”, riconosciuta in capo al difensore, e delle “modalita’ di esercizio” della stessa.
Orbene, nella specie, incontroversa l’ammissibilita’ del ricorso sottoscritto dal sostituto del difensore di fiducia, difetta la prova della “legittimazione” di quest’ultimo a designare l’avv. (OMISSIS) per proporre l’impugnazione, non essendo a sua volta legittimato in virtu’ di procura speciale rilasciata dalla (OMISSIS) e non essendo sufficiente la mera nomina difensiva.
3. Va allora conclusivamente affermato che, in tema di rescissione del giudicato ex articolo 629-bis c.p.p., e’ inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato dal sostituto ex articolo 102 c.p.p. del difensore di fiducia del condannato non munito di procura speciale autenticata, contenente espresso riferimento al potere di proporre impugnazione.
4. Alla pronunzia di inammissibilita’ consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione del tenore delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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