Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2023| n. 1651.
Diritto d’autore e Diritto a riprodurre articoli di giornale nelle rassegne stampa
Tra la norma di cui all’art. 2598 cod. civ. (atti di concorrenza sleale) e quella di cui all’art. 101 della legge sul diritto d’autore (divieto di taluni atti di concorrenza sleale) intercorre un rapporto di specialità: infatti, mentre l’art. 2598 cod. civ. delinea tutte le possibili specie di concorrenza sleale e in particolare, al n. 3, quelle realizzate “con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale”, l’art. 101 della legge sul diritto d’autore prevede una particolare forma di concorrenza sleale ai danni di agenzie giornalistiche o di informazioni ovvero di giornali o altri periodici, consistente nella indebita riproduzione di informazioni e notizie fatta “con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica”, espressione questa che costituisce una specificazione di quei “mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale” ai quali si richiama più genericamente l’art. 2598 cod. civ.
Ordinanza|19 gennaio 2023| n. 1651. Diritto d’autore e Diritto a riprodurre articoli di giornale nelle rassegne stampa
Data udienza 9 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Diritto d’autore – Diritto a riprodurre articoli di giornale nelle rassegne stampa – Legge 53/2021 – Recepimento della direttiva 219/790 e relativa tutela
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2643/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tommaso Raccuglia;
-controricorrente-
nonche’ contro
(OMISSIS) s.p.a., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente-
nonche’ contro
FIEG FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI, (OMISSIS) s.r.l.
-intimati-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3931/2019 depositata il 12.6.2019.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2023 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.
Diritto d’autore e Diritto a riprodurre articoli di giornale nelle rassegne stampa
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 5.12.2013 le societa’ (OMISSIS) s.r.l. (di seguito, semplicemente, (OMISSIS)) e (OMISSIS) s.r.l. (di seguito, semplicemente, (OMISSIS)) hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, la FIEG Federazione Italiana Editori Giornali, la (OMISSIS) s.r.l. e numerose societa’ editrici, tra le quali le attuali ricorrenti (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., chiedendo di accertare la piena liceita’ dell’attivita’ di riproduzione sulle rassegne stampa da loro prodotte di articoli, informazioni e notizie pubblicati sui giornali e periodici delle convenute, anche in difetto di licenza o di consenso degli autori.
Le attrici hanno chiesto inoltre nei confronti di FIEG e (OMISSIS) l’inibitoria della divulgazione di comunicati che qualificavano la loro attivita’ come illegittima e il risarcimento dei danni per le attivita’ denigratorie da loro poste in essere.
A loro volta, FIEG e (OMISSIS), sia in proprio, sia quali rappresentanti delle societa’ editrici mandanti, hanno citato in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Milano con atto notificato il 6.12.2013, chiedendo l’inibitoria dell’attivita’ di pubblicazione nelle loro rassegne stampa degli articoli pubblicati nei giornali e periodici della societa’ mandanti in violazione del diritto d’autore, anche a titolo di concorrenza sleale, nonche’ il risarcimento dei danni.
La causa, radicata a Milano, e’ stata riassunta dinanzi al Tribunale di Roma, dopo che il Tribunale di Milano, adito per s (OMISSIS)ndo, aveva dichiarato la litispendenza con riferimento all’accertamento della liceita’/illiceita’ della condotta posta in essere da (OMISSIS) e (OMISSIS).
Con sentenza del 18.1.2017 il Tribunale di Roma ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione processuale di (OMISSIS); ha accolto la domanda di (OMISSIS) e (OMISSIS), accertando la legittimita’ della pubblicazione degli articoli nelle rassegne stampa anche quando autori ed editori se ne fossero riservata la riproduzione ai sensi del L. 22.4.1941 n. 633 articolo 65 (di seguito, breviter, l.d.a.); ha rigettato le domande inibitorie e risarcitorie rivolte contro (OMISSIS) e (OMISSIS); ha rigettato anche le domande risarcitorie e inibitorie proposte da (OMISSIS) e (OMISSIS).
Secondo il Tribunale, l’attivita’ di rassegna stampa si situava al di fuori dell’ambito considerato dall’articolo 65 l.d.a. sicche’ la riproduzione era comunque sempre lecita e non soggetta alla limitazione apportata dal predetto articolo 65 a un principio di generale di libera riproducibilita’ degli articoli di giornale.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado FIEG e (OMISSIS), in proprio e in rappresentanza delle societa’ mandanti, hanno proposto appello, a cui hanno resistito le appellate (OMISSIS) e (OMISSIS) proponendo appello incidentale.
La Corte di appello di Roma con sentenza del 12.6.2019 ha respinto sia l’appello principale, sia l’appello incidentale, e ha ritenuto assorbito l’appello incidentale condizionato quanto alla legittimazione processuale di (OMISSIS).
Diritto d’autore e Diritto a riprodurre articoli di giornale nelle rassegne stampa
La Corte di appello ha ritenuto che la disciplina di cui all’articolo 65 l.d.a. fosse applicabile, anche solo a titolo di interpretazione estensiva e non analogica, alla riproduzione di articoli di giornale su rassegne stampa, ritenendo lecita pertanto l’attivita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) nei limiti fissati da tale disposizione, posto che nella fattispecie non si faceva questione di riproduzione di articoli riservati.
3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 10.1.2020 hanno proposto ricorso per cassazione le societa’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a, (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., svolgendo quattro motivi.
Con atto notificato il 18.2.2020 ha proposto controricorso (OMISSIS), chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Con atto notificato il 19.2.2020 ha proposto controricorso (OMISSIS), chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
FIEG e (OMISSIS) sono rimaste intimate.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Diritto d’autore e Diritto a riprodurre articoli di giornale nelle rassegne stampa
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Appare opportuna una premessa generale per il debito inquadramento, soprattutto temporale, delle questioni trattate con il ricorso.
La presente controversia e’ regolata ratione temporis dall’articolo 65 l.d.a. (come modificato dall’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 9.4.2003, n. 68 e dichiarato indispensabile dall’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1.12.2009, n. 17) che al comma 1 dispone: “Gli articoli di attualita’ di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non e’ stata espressamente riservata, purche’ si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.”
Occorre tuttavia tener presente l’approvazione, successiva ai fatti di causa, della direttiva UE 17.4.2019 n. 790, del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, modificativa delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, la cosiddetta “Direttiva Copyright”, il cui articolo 15, rubricato “Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online”, ha introdotto un nuovo diritto in favore degli editori di pubblicazioni giornalistiche, al fine di ottenere un compenso per l’utilizzo digitale dei pezzi da loro editati.
La Direttiva (considerando 54) ha affermato che una stampa libera e pluralista e’ essenziale per garantire un giornalismo di qualita’ e l’accesso dei cittadini all’informazione e da’ un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una societa’ democratica; che l’ampia disponibilita’ di pubblicazioni di carattere giornalistico online ha comportato la nascita di nuovi servizi online, come gli aggregatori di notizie o i servizi di monitoraggio dei media, per i quali il riutilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico costituisce una parte importante dei loro modelli imprenditoriali e una fonte di introiti; che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico incontrano una serie di problemi nel concludere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni ai prestatori di questo tipo di servizi, rendendo ancora piu’ difficile per loro recuperare gli investimenti effettuati; che in assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nelle pubblicazioni di carattere giornalistico riguardo agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della societa’ dell’informazione nell’ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.
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Secondo la Direttiva (considerando 57) i diritti concessi agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della societa’ dell’informazione; inoltre (considerando 58) l’utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della societa’ dell’informazione puo’ consistere nell’utilizzo di intere pubblicazioni o di interi articoli, ma anche di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico e anche l’utilizzo di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico ha acquisito una rilevanza economica.
Il citato articolo 15 ha sancito il riconoscimento agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico stabiliti in uno Stato membro dei diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della societa’ dell’informazione, fatti salvi gli utilizzi privati o non commerciali da parte di singoli utilizzatori e con l’eccezione dell’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi delle pubblicazioni di carattere giornalistico.
La Direttiva e’ stata attuata in Italia con la L. 22.4.2021 n. 53, il cui articolo 9, alla lettera h), ha conferito delega al Governo per prevedere, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo on-line delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della societa’ dell’informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni.
L’attuazione della delega e’ stata quindi portata a compimento con il Decreto Legislativo n. 8.11.2021 n. 177, che ha introdotto nella l.d.a. l’articolo 43 bis, che, tra l’altro, per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico ha previsto da parte dei prestatori di servizi della societa’ dell’informazione il riconoscimento di un equo compenso, soggetto alla regolamentazione da parte dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e a un’equa negoziazione tra i prestatori di servizi della societa’ dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, e gli editori, salvo ricorso all’Autorita’ Garante e/o al Giudice
Allo stato attuale, quindi, agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sono riconosciuti per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della societa’ dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione e spetta loro un equo compenso all’esito di una leale e controllata negoziazione.
La presente fattispecie e’ tuttavia sottratta ratione temporis alla nuova disciplina, che e’ scaturita proprio dalla riconosciuta esistenza di un’assenza di regolamentazione a livello Europeo, e deve essere decisa alla stregua della normativa anteriore.
5. Le rassegne stampa seguono storicamente la diffusione dei giornali e rispondono all’esigenza di essere informati.
La progressiva proliferazione dei giornali e l’incremento delle testate giornalistiche ha reso impossibile a imprese e privati tenersi aggiornati sulle notizie ritenute di interesse in modo esaustivo Monitorare i giornali per conto altrui e’ divenuto cosi’ un servizio di rassegna stampa o di media monitoring service.
Per rassegna stampa si intende la lettura comparata dei mezzi d’informazione. Inizialmente limitata alle notizie pubblicate su giornali e periodici, si e’ estesa a tutti gli altri media (tv, radio, giornali online) e alle reti sociali. Le notizie della rassegna stampa vanno a costituire un archivio.
Per una testata giornalistica la rassegna stampa e’ parte integrante dell’attivita’ professionale della redazione; attraverso di essa un giornale si confronta con le altre testate e rileva le notizie non pubblicate ma che invece sono apparse sugli altri giornali.
Un ente pubblico che prende decisioni che hanno un impatto sulla collettivita’ ha interesse a ritrovare sui giornali le notizie che riguardano i provvedimenti adottati e a sapere come i mezzi d’informazione registrano e commentano tali decisioni. Per un’azienda la rassegna stampa e’ la raccolta delle notizie piu’ importanti (press clipping) tratte dai mezzi d’informazione, in cui vengono selezionate in ragione della loro rilevanza per l’attivita’ dell’azienda o per le finalita’ specifiche dei suoi clienti; essa permette di conoscere la reputazione online di un marchio o di un’impresa e di prevenire potenziali crisi di comunicazione.
Diritto d’autore e Diritto a riprodurre articoli di giornale nelle rassegne stampa
Si parla invece di media monitoring per riferirsi a un’attivita’ che, analizzando le informazioni pubbliche su un determinato soggetto, permette di esaminare i risultati di una campagna marketing e di pubbliche relazioni.
6. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 14 disp. sulla legge in generale, 65 e 71 novies l.d.a. e 5 Direttiva CE 29/01.
Le ricorrenti osservano che l’utilizzo delle opere dell’ingegno e’ assoggettato in linea di principio al consenso dell’autore e che le deroghe previste, in particolare quelle contenute nel capo V della l.d.a., rubricato “eccezioni e limitazioni”, hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di estensione analogica; aggiungono poi che l’articolo 65 l.d.a. apporta deroga ed eccezione al generale divieto di riproduzione dell’opera giornalistica con qualsiasi mezzo dell’articolo 13 l.d.a.; negano l’ammissibilita’ dell’interpretazione estensiva, non consentita quando e’ volta a ridurre la portata della norma eccezionale con l’introduzione di nuove eccezioni; escludono, ancora, che nella specie l’articolo 65 l.d.a. potesse essere interpretato estensivamente sino a ricomprendere in tale norma anche le rassegne stampa; secondo le ricorrenti, infatti, l’articolo 65 permette la libera riproducibilita’ degli articoli su riviste e giornali con finalita’ esclusivamente informativa, per soddisfare quindi un interesse pubblico, ben diverso dall’interesse meramente privato perseguito dal beneficiario delle rassegne stampa; ricordano, infine, che l’articolo 71 nonies l.d.a. prescrive che le eccezioni e le limitazioni del capo V non devono arrecare un ingiustificato pregiudizio alle ragioni dei titolari.
7. Come si e’ detto, la Corte di appello non si e’ pronunciata sulla natura eccezionale o meno della previsione dell’articolo 65, comma 1, avvalendosi del principio di economia processuale della “ragion piu’ liquida” per affermare che le rassegne stampa potevano essere ritenute incluse in forza di una interpretazione estensiva della disposizione, conforme alla sua ratio, vista la finalita’ informativa perseguita anche dalle rassegne stampa, sia pur volta a soddisfare interessi e bisogni informativi particolari di determinate categorie di soggetti.
Al riguardo, ancorche’ la questione sia rimasta assorbita nel percorso argomentativo della Corte capitolina, che, affrontando lo scoglio logico successivo, non si e’ soffermata sulla natura, eccezionale o meno, della norma, l’articolo 65 l.d.a. deve ritenersi effettivamente una norma di carattere eccezionale, in quanto introduttiva di eccezione alla regola generale del necessario consenso del titolare a qualsiasi utilizzo dell’opera protetta dal diritto d’autore e pertanto non applicabile ex articolo 14 disp.prel. c.c. oltre i casi e i tempi in esse considerati.
La rubrica stessa del Capo V, che reca “Eccezioni e limitazioni”, parla chiaro e la giurisprudenza di questa Corte si e’ gia’ espressa, del tutto condivisibilmente, in tal senso allorche’ si e’ occupata dell’articolo 70, pure incluso nello stesso Capo.
Venne allora affermato che in tema di diritto d’autore, la libera utilizzazione, mediante citazione, riassunto o riproduzione, di brani o parti di un opera protetta, nei limiti giustificati dalle finalita’ di critica, di discussione o di insegnamento, consentita dall’articolo 70 della L. 22 aprile 1941, n. 633 (con norma di stretta interpretazione perche’ derogatrice alla regola generale che
attribuisce all’autore il diritto esclusivo di utilizzare
(OMISSIS)nomicamente l’opera) trova fondamento nelle particolari finalita’ sopraindicate, le quali siccome del tutto autonome rispetto a quelle dell’opera utilizzata escludono la possibile concorrenza con il diritto di sfruttamento (OMISSIS)nomico spettante all’autore di questa (Sez. 1, n. 2089 del 7.3.1997).
Principio questo ancor molto recentemente ribadito da questa Corte con l’ordinanza n. 4038 dell’8.2.2022, anche con riferimento alla giurisprudenza Europea circa la disciplina contenuta nella Dir. 2001/29/CE (CGUE 16.7.2009, C5/08, Malenovsky, 56; CGUE 26.10.2006, C-36/05, Commissione/Spagna, 31).
8. Il Collegio dissente invece dalla Corte romana circa la ritenuta ininfluenza della Convenzione di Berna, non avente, a suo dire, diretta applicazione nel diritto interno.
L’articolo 10 della Convenzione di Berna, che risale al 1886 ma e’ stata ripetutamente integrata e aggiornata, da ultimo a Parigi nel 1971, regola espressamente, nell’ambito della disciplina del diritto d’autore, giornali, giornalisti, notizie e rassegne stampa, allorche’ dispone: “Sont licites les citations tire’es d’une L.uvre, de’ja’ rendue licitement accessible au public, a’ condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifie’e par le but a’ atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils pe’riodiques sous forme de revues de presse” e cioe’ “Sono lecite le citazioni tratte da un’opera gia’ resa lecitamente accessibile al pubblico, nonche’ le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo”.
La Convenzione e’ stata infatti ratificata dall’Italia, da ultimo nel testo riveduto a Parigi nel 1971, ad opera della L. 20.6.1978, n. 399, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato.”
9. La giurisprudenza di questa Corte si e’ occupata delle rassegne stampa con la sentenza n. 20410 del 20.9.2006, ponendosi, al di la’ della decisione del caso concreto, nella stessa prospettiva ermeneutica seguita dai giudici capitolini.
In quel caso, infatti, la Corte osservo’ che l’articolo 65 l.d.a., da un canto, per la considerazione della attualita’ degli articoli, ne consente la libera riproducibilita’ in altre forme di pubblicazione, dall’altro fa eccezione per il caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne se ne sia riservata la riproduzione o la utilizzazione.
Poiche’ in quel caso l’esistenza della riserva formulata dal titolare era pacifica, in quanto accertata, articolo per articolo, dal giudice del merito, con affermazione non contestata, la riproduzione venne ritenuta illecita, proprio nella prospettiva, non esplicitata, ma implicitamente data per scontata, dell’applicabilita’ dell’articolo 65 l.d.a. alle rassegne stampa.
10. Il divieto dell’articolo 14 preleggi riguarda solo l’integrazione delle lacune dell’ordinamento con il ricorso all’analogia e non gia’ la mera interpretazione estensiva.
L’interpretazione estensiva di disposizioni eccezionali o derogatorie, rispetto ad una disposizione avente natura di regola, che tende a comprendere nella portata concreta della norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti non solo dalla lettera ma anche dalla ratio della disposizione, non e’ in astratto preclusa e deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con l’introduzione di nuove eccezioni, bensi’ si limiti ad individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria gia’ codificata altra fattispecie avente identita’ di ratio con quella espressamente contemplata (Sez. 1, n. 9205 del 1.9.1999; Sez. 5, n. 30722 del 30.12.2011; Sez. 2, n. 4657 del 28.2.2018).
11. La ratio dell’articolo 65, comma 1, l.d.a. va chiaramente colta nella ritenuta meritevolezza di tutela, anche in base ai valori costituzionali, della finalita’ informativa delle pubblicazioni (riviste e giornali, anche radiotelevisivi) che godono dell’eccezione in una prospettiva di amplificazione della risonanza dell’articolo di attualita’ nell’interesse pubblico alla massima circolazione delle informazioni.
Ed allora, non si scorge alcuna differenza apprezzabile, come correttamente osservato dalla Corte romana, tra i giornali e le riviste, da un lato, e le rassegne stampa, dall’altro, che sono destinate a soddisfare una innegabile finalita’ informativa, pur indubbiamente selettivamente appuntata su di uno specifico interesse nutrito dal pubblico di riferimento.
Non si comprenderebbe quindi per quale ragione l’eccezione avrebbe dovuto valere solo per una pubblicazione come un giornale o una rivista, magari super-specialistica, e non gia’ per una rassegna compilativa, altrettanto specialistica o di nicchia.
La distinzione, posta in risalto dai ricorrenti, fra interesse pubblico alla lettura di giornali e riviste e interesse privato alla lettura di rassegne stampa, si rivela, ad attenta analisi, fuorviante: in entrambi i casi vi e’ un interesse generale, collettivo e piu’ ampio, alla circolazione e alla diffusione delle informazioni, e un interesse privato e particolare, che al primo si sovrappone, a soddisfare il bisogno informativo di una collettivita’, un gruppo o un soggetto.
Il tutto, sullo sfondo e nell’inquadramento generale dell’espresso riconoscimento della liceita’ dell’attivita’ di redazione di rassegne stampa mediante citazione di articoli di giornale, beninteso nel rispetto delle regole di correttezza professionale, impresso dal ricordato articolo 10 della Convenzione di Berna.
La finalita’ di lucro e’ ininfluente, in quanto non considerata nella disposizione dell’articolo 65 l.d.a., ma solo nel comma 2 dell’articolo 101 l.d.a. (su cui infra) e comune anche alla diffusione di giornali e riviste.
I ricorrenti hanno anche richiamato l’articolo 71 nonies l.d.a. che prescrive che le eccezioni e le limitazioni del capo V non devono arrecare un ingiustificato pregiudizio alle ragioni dei titolari, senza pero’ individuare uno specifico pregiudizio e soprattutto senza confutare le considerazioni al riguardo espresse dalla Corte distrettuale alle pagine 12 e 13 della sentenza impugnata, per escludere, con accertamento di fatto non sindacabile, il pregiudizio con riferimento alla pretesa alternativita’ dei prodotti e alla modalita’ di fruizione del servizio.
12. L’interpretazione estensiva seguita dalla sentenza impugnata deve quindi essere ritenuta condivisibile ratione temporis, quanto al regime anteriore all’introduzione del ricordato articolo 43 bis l.d.a., che ha attuato in Italia la Direttiva Europea, animata proprio dall’intento, come si e’ visto, di rafforzare la tutela dei diritti spettante agli editori, sia pur gravati dall’onere di una negoziazione equa del compenso.
Le conclusioni cosi’ raggiunte esimono dal valutare la complessa e articolata questione di legittimita’ costituzionale proposta da (OMISSIS) nella sua memoria illustrativa.
13. Con il secondo e subordinato motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti denunciano nullita’ della sentenza per violazione del dovere di pronunciare su tutta la domanda ex articolo 112 c.p.c. e comunque per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo.
I ricorrenti, dopo aver premesso che il Tribunale aveva ritenuto l’attivita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) estranea all’articolo 65 l.d.a. e ne aveva tratto la conseguenza della liceita’ della riproduzione di tutti gli articoli di giornale, espressamente riservati o meno che fossero, osservano che l’interpretazione accolta dalla Corte di appello, nel senso dell’applicabilita’ alla fattispecie delle rassegne stampa dell’articolo 65 l.d.a., con i limiti in esso indicati (e quindi non nel caso di espressa riserva) avrebbe dovuto condurla ad accogliere parzialmente i primi due motivi di appello.
E cio’ al fine di dire illecita la condotta di (OMISSIS) e (OMISSIS) laddove consistente nella riproduzione di articoli di giornale espressamente riservati con riferimento alla domanda di accertamento proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) e, al contempo, accogliere parzialmente la richiesta di inibitoria con riferimento anche in questo caso alla riproduzione di articoli di giornale espressamente riservati.
La Corte di appello, a pagina 15, ha affermato che nella specie non si faceva questione di articoli protetti dalla riserva.
In altri termini, ha escluso che fosse stato dedotto e dimostrato che (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero pubblicato articoli riservati.
Cio’, come osservano i ricorrenti, poteva valere solo con riferimento alle domande da loro proposte, volte a sanzionare e inibire l’illecito lamentato, ma non con riferimento alla domanda di accertamento proposto dalle attrici che non distingueva tra articoli riservati e no e che era stata accolta integralmente dal Tribunale predicando tout court lecita la riproduzione di rassegna stampa degli articoli, quand’anche riservati, sulla base della ritenuta estraneita’ della fattispecie all’articolo 65 c l.d.a.
Opinione questa correttamente disattesa ut supra dalla Corte territoriale.
14. E’ da escludere in primo luogo che il motivo non sia adeguatamente specifico e autosufficiente, come sostengono i controricorrenti.
Il contenuto della domanda di accertamento proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) viene riferito nella sentenza impugnata e comunque dalle stesse ricorrenti, anche con riferimento al prodotto documento B) e non distingueva fra articoli riservati e non riservati: per cio’ solo includeva la richiesta di accertamento della liceita’ anche della pubblicazione di articoli riservati, quale parte di un insieme piu’ vasto.
Il Tribunale di Roma, in ogni caso, ha accolto la domanda delle attrici, accertando che le rassegne stampa potevano pubblicare, anche in difetto di consenso, articoli e informazioni gia’ pubblicati su giornali e periodici (pag.2) al di fuori dei limiti di cui all’articolo 65 l.d.a., ritenuta norma non pertinente alla fattispecie.
Non vi e’ quindi dubbio che il Tribunale abbia ritenuto lecita l’attivita’ di inclusione in rassegna stampa anche degli articoli riservati.
15. E’ pur vero, come obiettano le controricorrenti, che i motivi di appello non investivano espressamente il tema della riserva ex articolo 65 l.d.a. e tantomeno chiedevano esplicitamente alla Corte di secondo grado, almeno in subordine, di modulare il proprio responso, distinguendo fra le due ipotesi, e di dichiarare l’illiceita’ quantomeno per gli articoli riservati.
E tuttavia l’invocazione del principio devolutivo non giova ai controricorrenti: il gravame aveva investito il capo di decisione e nel piu’ sta il meno. Negando che nelle rassegne stampa potessero essere inclusi tutti gli articoli, le appellanti avevano anche sostenuto che non potessero esservi inclusi gli articoli oggetto di riserva di riproduzione autorizzata.
16. Pertanto, allorche’ la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello e nello sviluppo di un diverso (e corretto) percorso argomentativo rispetto a quello seguito dal Tribunale, ha ritenuto che l’articolo 65 l.d.a., interpretato estensivamente, si applicasse alla fattispecie in conformita’ alla sua ratio, con i limiti in esso indicati (ancora una volta correttamente) non poteva non trarne tutte le conseguenze e non riformare la sentenza di primo grado laddove, con riferimento alla domanda attorea di (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva ritenuto la liceita’ della riproduzione anche degli articoli riservati.
E cio’ a prescindere dal fatto che le appellanti con riferimento alla loro domanda di accertamento dell’illecito avessero dedotto e dimostrato che la pubblicazione di articoli riservati fosse in concreto avvenuta.
17. Il motivo va conseguentemente accolto nei sensi di cui in motivazione e la Corte al riguardo puo’ decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, per statuire correttamente sulla domanda di accertamento proposta dalle parti attrici, escludendo cosi’ il diritto di riprodurre gli articoli oggetto di espressa riserva ex articolo 65 l.d.a.
18. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti denunciano nullita’ della sentenza per motivazione inesistente su di un fatto decisivo per il giudizio.
La sentenza sarebbe nulla perche’ la Corte territoriale non avrebbe motivato in alcun modo la propria apodittica affermazione circa l’assenza di prova del fatto, rilevante per quanto ritenuto dalla stessa Corte, dell’esistenza di articoli inclusi nelle rassegne stampa e oggetto di espressa riserva ai sensi dell’articolo 65 l.d.a.
Si sarebbe in conseguenza di fronte a una motivazione meramente apparente, inidonea a dar conto del fondamento della decisione.
19. Il motivo e’ infondato.
La Corte di appello con la citata formulazione di pag.15, quarto e quinto rigo (“il caso di specie (in cui non si fa questione della riproduzione di articoli oggetto di riserva”), ha assunto che non fosse mai stato dedotto e provato che (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero riprodotto articoli oggetto di riserva ex articolo 65 l.d.a.
Il percorso logico seguito dal giudice e’ chiarissimo e per confutarlo sarebbe stato sufficiente alle attuali ricorrenti indicare quando e come avessero dedotto e provato tale circostanza negli atti di causa.
20. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 2598 c.c. e 101 l.d.a.
S (OMISSIS)ndo le ricorrenti, la decisione della Corte di appello sarebbe errata laddove (pag.14, capoverso) aveva desunto dalla liceita’ della riproduzione degli articoli di giornale non riservati in rassegna stampa l’automatico corollario della liceita’ concorrenziale ex articolo 2598 c.c. e 101 l.d.a. dell’attivita’ di riproduzione quotidiana e sistematica.
21. Il motivo e’ infondato.
Giustamente la Corte di appello ha ritenuto che non potesse essere ritenuto atto contrario alla correttezza professionale (articolo 2598, n. 3. c.c.) e agli usi onesti in materia giornalistica la riproduzione in rassegna stampa di articoli nel rispetto dell’articolo 65 l.d.a., non ammettendosi cosi’ il doppio scrutinio implicitamente evocato dalle ricorrenti, che sembrano voler cogliere l’illiceita’ concorrenziale a prescindere da qualsiasi accertamento di fatto circa le concrete modalita’ della produzione e commercializzazione delle rassegne stampa.
L’articolo 101 l.d.a., del resto, come ritenuto dalla Corte di appello, si riferisce alle informazioni e alle notizie e non ai veri e propri articoli e quindi effettivamente al dato informativo grezzo e non elaborato. Come e’ noto, tra la norma di cui all’articolo 2598 c.c. (atti di concorrenza sleale) e quella di cui all’articolo 101 l.d.a. (divieto di taluni atti di concorrenza sleale) intercorre un rapporto di specialita’: infatti, mentre l’articolo 2598 c.c. delinea tutte le possibili specie di concorrenza sleale e in particolare, al n. 3, quelle realizzate con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, l’articolo 101 l.d.a. prevede una particolare forma di concorrenza sleale ai danni di agenzie giornalistiche o di informazioni ovvero di giornali o altri periodici, consistente nella indebita riproduzione di informazioni e notizie fatta con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica, espressione questa che costituisce una specificazione di quei mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale ai quali si richiama piu’ genericamente l’articolo 2598 c.c. (Sez. 1, n. 5346 del 10.5.1993).
L’assunto della Corte di appello non e’ affatto contrario all’insegnamento della gia’ ricor(OMISSIS) sentenza n. 20410 del 2006 di questa Corte, che ha ritenuto in violazione dell’articolo 2598 c.c. e dell’articolo 101 l.d.a. la condotta di chi aveva incluso in rassegna stampa articoli oggetto di espressa riserva.
21. Il ricorso va quindi accolto solo con riferimento al motivo n. 2, e nei sensi di cui in motivazione, con la successiva decisione nel merito come sopra indicato nel § 17.
Gli altri motivi debbono essere rigettati.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, sia in ragione della reciproca soccombenza, sia in ragione della novita’ della questione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito:
dichiara che nel regime, ratione temporis applicabile, anteriore all’introduzione dell’articolo 43 bis l.d.a. le societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l. avevano diritto alla riproduzione di articoli, informazioni e notizie pubblicati sui giornali e periodici editi, non oggetto di riserva di riproduzione e utilizzazione ex articolo 65, comma 1, l.d.a. nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dal predetto articolo;
dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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