Procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2023| n. 1667.

Procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno

Nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, l’audizione personale del beneficiario dell’amministrazione deve essere espletata anche quando quest’ultimo sia stato già esaminato dal tribunale nel corso del procedimento d’interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c., trattandosi di un adempimento essenziale alla procedura, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi è sottoposta, ma anche perché funzionale allo scopo dell’istituto, che è quello di perimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiario dell’amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice tutelare, che aveva ritenuto sufficiente l’esame espletato un anno e mezzo prima dal tribunale investito del procedimento d’interdizione, ritenendo che, invece, l’esame avrebbe dovuto essere rinnovato per cogliere, nell’attualità, le condizioni psico-fisiche dell’interessato, tenendo conto, nei limiti del possibile, anche della sua volontà).

Ordinanza|19 gennaio 2023| n. 1667. Procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno

Data udienza 15 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Amministrazione di sostegno – Onere del giudice tutelare di ascoltare personalmente il beneficiario – Insufficienza dell’audizione risalente nel tempo – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Anton – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18296/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) giusta procura speciale in calce al ricorso;
-controricorrente-
nonchè contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA;
-intimato-
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di POTENZA n. 104/2020 depositato il 24/12/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno

FATTI DI CAUSA

 

. – Nel 2018 (OMISSIS) chiedeva al Tribunale di Lagonegro di dichiarare l’interdizione della figlia (OMISSIS), nata il (OMISSIS), per infermita’ mentale; la madre, (OMISSIS), si opponeva alla richiesta.
1.1. – Il tribunale rigettava il ricorso e trasmetteva gli atti per l’eventuale apertura di un’amministrazione di sostegno al Giudice tutelare in sede, che con decreto del 12/02/2020 nominava amministratrice di sostegno la Dott.ssa (OMISSIS), stabilendone i compiti e poteri, in quanto “professionista qualificata ed esperta della materia”, ritenendo inopportuna la nomina sia di uno dei due genitori, stante il clima di profonda conflittualita’ esistente tra essi, sia “di altre due persone disponibili, trattandosi di amici o affini dei genitori”.
1.2. – La (OMISSIS) proponeva reclamo lamentando: i) che il provvedimento era stato adottato senza l’audizione della beneficiaria, quasi trentenne, in violazione dell’articolo 407, comma 2, c.c., e senza dare rilievo alla missiva con cui la stessa aveva richiesto di avere la madre come amministratrice di sostegno; ii) che il Giudice Tutelare aveva privato la beneficiaria della possibilita’ di compiere atti di ordinaria amministrazione e di soddisfare autonomamente i suoi bisogni primari, in violazione dell’articolo 404 c.c., assegnando quasi tutta la pensione di invalidita’ spettante a (OMISSIS) all’amministratrice di sostegno; iii) che era nell’interesse di (OMISSIS), ex articolo 408 c.c., “avere accanto non una sconosciuta bensi’ la madre, che da sempre si prendeva cura di lei al meglio (come dimostrato dalle prove acquisite)”; iv) che il Giudice Tutelare non poteva giustificare l’esclusione di essa reclamante dall’incarico per “il rapporto conflittuale tra i genitori”, poiche’ tale conflitto derivava solo dall’opposizione della madre a tenere chiusa la figlia in una casa di cura.
Non si opponeva comunque all’amministrazione di sostegno, chiedendo pero’ di esserne nominata amministratrice.

Procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno

1.3. – Con decreto del 24/12/2020 la Corte d’appello di Potenza ha rigettato il reclamo, osservando: i) che non sussiste la denunziata nullita’ del procedimento, in quanto la beneficiaria era stata sentita dal tribunale all’udienza del 24/06/2019, nel corso del pregresso procedimento per interdizione, senza che la reclamante avesse dedotto il pregiudizio derivatole dalla mancata rinnovazione dell’audizione; ii) che le disposte limitazioni alla capacita’ di agire sono connaturate all’istituto; iii) che il potere discrezionale di scegliere l’amministratore di sostegno tra le persone indicate nell’articolo 408 c.c. e’ stato correttamente esercitato dal giudice tutelare, poiche’ la missiva a firma di (OMISSIS), depositata all’udienza del 07/01/2020, e’ priva di valore probatorio e “palesemente non e’ frutto delle capacita’ intellettive di (OMISSIS), quali si evincono dal verbale di audizione 24.6.19, contenente non poche dichiarazioni deliranti”, mentre “l’accesa conflittualita’ tra i genitori rende senz’altro opportuno che amministratore di sostengo sia un terzo, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni di qualsiasi decisione adottata dal medesimo”.
2. – Avverso detta decisione la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, cui il (OMISSIS) ha resistito con controricorso; il P.G. intimato non ha svolto osservazioni.

Procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. – Il primo motivo denuncia violazione e/o errata applicazione dell’articolo 407, comma 2, c.c. e della l. n. 18 del 2009, articoli 1 e 2, di ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilita’ di New York del 13.12.2006, a causa della mancata audizione della beneficiaria, adempimento imprescindibile anche “quando la misura intervenga a seguito di una revoca di un’interdizione nel corso del cui procedimento il Giudice Istruttore abbia gia’ provveduto all’esame dell’interessato”, dovendo il Giudice tutelare valutarne in concreto le condizioni psico-fisiche al fine di emettere un provvedimento adeguato alla persona cui e’ destinato.
2.2. – Con il secondo mezzo si lamenta la violazione e/o errata applicazione dell’articolo 408 c.c., per avere la corte d’appello violato i criteri legali di scelta dell’amministratore di sostegno, prioritariamente orientati verso i familiari della beneficiaria, per un verso sminuendo la volonta’ dalla stessa manifestata nella missiva del 04/02/2020 – definendone le richieste “deliranti”, senza aver espletato alcuna consulenza tecnica e decontestualizzandole – e per altro verso valorizzando l’accesa conflittualita’ tra i genitori, genericamente indicata e di fatto insussistente, “in quanto il Sig. (OMISSIS) ha abbandonato il domicilio coniugale nonche’ (OMISSIS), non interessandosi piu’ dei suoi percorsi terapeutici dal ben lontano 2003”, a fronte della documentata cura e assistenza prestata dalla madre, gia’ insegnante delle scuole superiori, “che ha speso l’intera sua esistenza per assicurare alla figlia le migliori cure e per sottoporla a visita presso i piu’ qualificati specialisti”.
2.3. – Il terzo motivo denuncia la violazione e/o errata applicazione dell’articolo 404 c.c., per essere stata la beneficiaria privata di qualsiasi diritto, “nonche’ di compiere anche atti di ordinaria amministrazione tra cui quello di disporre della modesta pensione di invalidita’ di cui e’ titolare, per poter soddisfare autonomamente, i suoi primari bisogni di vita”, senza specificare in alcun modo il grado di limitazione della sua capacita’, che va connaturato alle sue condizioni psicofisiche, mentre “nella struttura in cui si trova, (OMISSIS) e’ letteralmente segregata”.

Procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno

3. – Il primo motivo e’ fondato e va accolto, con assorbimento dei restanti due.
3.1. – L’articolo 407, comma 2, c.c. dispone che “Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresi’, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione”.
3.2. – La disposizione e’ in linea con i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilita’, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con l. n. 18 del 2009, ed in particolare con l’articolo 1, par. 1, per cui “Scopo della presente Convenzione e’ promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le liberta’ fondamentali da parte delle persone con disabilita’, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignita’” e con l’articolo 12, par. 4, in base al quale “Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della capacita’ giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformita’ alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacita’ giuridica rispettino i diritti, la volonta’ e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il piu’ breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorita’ competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone”.
3.3. – Conformemente al riferito quadro normativo nazionale e sovranazionale della materia, l’audizione personale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno rappresenta un adempimento essenziale della procedura in esame, non solo perche’ rispettoso della dignita’ della persona che vi sia sottoposta in ragione di una qualche disabilita’, ma anche perche’ funzionale alla realizzazione dello scopo dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, che e’ quello di accertare la ricorrenza dei relativi presupposti in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle concrete – e attuali – condizioni di menomazione fisica o psichica del beneficiario, sia rispetto alla loro incidenza sulla capacita’ del medesimo di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, al fine di perimetrare i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, dovendo la misura risultare funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacita’ di agire della persona. E’ dunque evidente che a tali fini va accertata la volonta’ del beneficiario, le cui dichiarazioni, opposizioni o preferenze devono essere scrupolosamente registrate e valutate dal giudice (Cass. 25855/2022, 21887/2022, 10483/2022).
3.5. – In altri termini, l’audizione del beneficiario e’ strumentale alla ratio delle disposizioni in materia di amministrazione di sostegno, le quali, secondo l’insegnamento dei massimi organi giurisdizionali, devono essere interpretate in modo da valorizzare tutte le capacita’ del beneficiario non compromesse dalla disabilita’ fisica, psichica o sensoriale (Corte Cost. 114 del 2019; Cass. Sez. U, 21985 del 2021).
3.6. – Orbene, la corte d’appello non si e’ attenuta a questi principi, poiche’ ha erroneamente ritenuto sufficiente l’audizione effettuata, un anno e mezzo prima della propria decisione, dinanzi al tribunale investito del pregresso e diverso procedimento per interdizione, mentre l’audizione della beneficiaria avrebbe dovuto essere rinnovato all’attualita’ proprio per cogliere, come detto, le specifiche condizioni psico-fisiche dell’interessata e calibrare al meglio sulle sue esigenze i provvedimenti da adottare, tenendo conto, nei limiti del possibile, della sua volonta’.
3.7. – La conseguente contrarieta’ del provvedimento impugnato a specifiche disposizioni normative toglie ogni fondamento alla seconda ratio decidendi, relativa alla inammissibilita’ della contestazione per mancata allegazione del pregiudizio derivante alla reclamante (madre della beneficiaria) dalla mancata audizione della propria figlia.
4. – Il vizio rilevato risulta assorbente rispetto alle ulteriori violazioni di legge lamentate con il secondo ed il terzo motivo.

Procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno

4.1. – Invero, l’audizione del beneficiario e’ strumentale anche alla individuazione del soggetto piu’ adeguato ad assumere i compiti e i poteri dell’amministrazione di sostegno, non apparendo conducente il generico riferimento della corte territoriale alla conflittualita’ tra i genitori della beneficiaria, che impedirebbe la nomina dei soggetti resisi disponibili (madre, amici e affini dei genitori), a fronte di quanto dispone l’articolo 408 c.c., per cui “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno puo’ essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacita’, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare puo’ designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”.
4.2. – Attraverso l’audizione sara’ inoltre possibile verificare l’effettiva volonta’ della beneficiaria, come manifestata nella missiva prodotta dalla madre, o eventualmente accertarne in modo appropriato la capacita’ di intendere e di volere.
4.3. – Allo stesso modo, l’audizione costituira’ uno strumento prezioso, e percio’ imprescindibile, per calibrare secondo lo stretto necessario, a norma dell’articolo 404 c.c., le limitazioni della capacita’ della beneficiaria contestate dalla madre ricorrente, tenendo conto che la finalita’ dell’amministrazione di sostegno e’ la protezione delle persone fragili – ovvero di coloro che si trovano in difficolta’ nel gestire le attivita’ della vita quotidiana e i propri interessi, o che addirittura si trovano nell’impossibilita’ di farlo (l. n. 6 del 2004, articolo 1) – e che la conseguente tutela deve realizzarsi con la minore limitazione possibile della sua capacita’ di agire, in modo da conciliare la predetta necessita’ con l’esigenza di non “mortificare” la persona, cosi’ da non intaccare la dignita’ personale del beneficiario (cfr. Cass. 22602 del 2017).
4.4. – Esiste infatti un principio generale, riconducibile alla Cost., articolo 2, che impone di rispettare la sfera di libera volizione dell’amministrato e di conservarne il piu’ possibile la capacita’ di agire, poiche’ quella che e’ stata declinata dalla dottrina come “tutela dei diritti dei piu’ fragili” passa necessariamente attraverso la valorizzazione della loro dignita’ e l’adozione di provvedimenti “su misura” (tailor made), proporzionati e adeguati alle effettive, concrete ed attuali esigenze del beneficiario (cfr. Cass. 4709 del 2018), con l’obbiettivo di salvaguardare, sempre nei limiti del possibile, la capacita’ e l’autodeterminazione della persona.
5. – In conclusione, il decreto impugnato va cassato in relazione all’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimita’. Con oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa il decreto impugnato nei termini di cui in motivazione e rinvia la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’. Oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione del presente provvedimento.

 

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