Il decreto sul reclamo ex art. 26 l. fall.

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 3 luglio 2019, n. 17836.

La massima estrapolata:

Il decreto con cui il tribunale respinge il reclamo proposto contro la decisione di rigetto della domanda di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, disciplinata dagli artt. 14 ter e ss. della legge n. 3 del 2012, come successivamente modificata dal d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, ha la stessa natura del decreto che respinge il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di fallimento, sicché esso non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, difettando dei requisiti della definitività (in quanto la domanda di apertura della procedura è riproponibile) e della decisorietà (in quanto non incide su un diritto del debitore).

Sentenza 3 luglio 2019, n. 17836

Data udienza 4 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7302/2018 proposto da:
(OMISSIS), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
0- ricorrente –
contro
Massa dei Creditori della Fondazione, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 21/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO, che si riporta alle osservazioni scritte gia’ depositate e chiede l’inammissibilita’ del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato il reclamo proposto dalla (OMISSIS) contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nelle forme della liquidazione del patrimonio (L. n. 3 del 2012, articolo 14-ter).
Ha osservato che la Fondazione svolgeva attivita’ d’impresa di tipo commerciale, cosi’ da essere assoggettabile, per dimensioni, alle procedure concorsuali maggiori, e che a ogni modo la proposta di liquidazione, avendo previsto la continuazione dell’attivita’ dell’ente e la sottrazione alla procedura di beni a cio’ funzionali, delle rette scolastiche e dei fondi pubblici stanziati annualmente, si palesava in contrasto con la finalita’ della norma.
La Fondazione ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrati da memoria.
L’organismo di composizione della crisi e’ rimasto intimato.
Il procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ inammissibile.
La facolta’ del debitore di richiedere la liquidazione concorsuale dei propri beni in alternativa all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (o al piano del consumatore, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi) e’ accordata dalla L. n. 3 del 2012 su base pienamente concorsuale.
Le corrispondenti norme (articolo 14-ter e seg. Legge citata) mutuano non solo lo schema generale delle procedure concorsuali liquidatorie (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), ma anche la struttura procedimentale, che postula un decreto di apertura, una fase di definizione della consistenza dell’attivo, un sub-procedimento di accertamento del passivo, una fase di liquidazione, un sub-procedimento di esdebitazione.
Unica mancante e’ la disciplina della ripartizione dell’attivo.
Questa specificita’ non rileva in vista del regime di impugnazione del provvedimento di diniego di apertura (o di rigetto della domanda).
Poiche’ si discute dell’ammissibilita’ del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, occorre tener conto della giurisprudenza di questa Corte su tale istituto, la quale, come noto, ammette il rimedio in questione avverso i provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza, presentino tuttavia i requisiti della decisorieta’ e della definitivita’.
Da ogni punto di vista codesti requisiti fanno difetto.
Innanzi tutto, tenuto conto della similitudine procedimentale appena sopra rappresentata, debbono essere anche in questa fattispecie applicati i principi desunti dall’orientamento sedimentato con riguardo al decreto di rigetto della domanda di fallimento.
E’ assolutamente pacifico che il decreto reiettivo dell’istanza di fallimento – al pari di quello confermativo del rigetto in sede di reclamo – non e’ idoneo al giudicato e non e’, dunque, ricorribile per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7, trattandosi di provvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su diritti soggettivi, dal momento che nessun istante e’ portatore di un diritto al fallimento (v. Cass. n. 5069-17, Cass. n. 16411-18; cfr. pure Cass. n. 6683-15) e men che meno lo e’ il debitore.
Alla stessa conclusione deve accedersi considerando l’orientamento di questa Corte sul tema specifico della soluzione delle crisi da sovraindebitamento.
Piu’ volte si e’ affermato che avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento, non e’ proponibile ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., perche’ il provvedimento e’ privo dei caratteri della decisorieta’ e definitivita’, e pertanto non e’ suscettibile di passaggio in giudicato (di recente Cass. n. 30534-18, Cass. n. 4500-18 e altre); conclusione, codesta, che non determina alcun vulnus al diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost., dal momento che il decreto, in relazione al quale non e’ prevista alcuna forma di impugnazione, non preclude la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui alla L. n. 3 del 2012, articolo 7, comma 2, lettera b), operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.
La comunanza di funzione – il superamento giustappunto della crisi da sovraindebitamento – rende i detti principi estensibili anche al caso in cui la composizione sia prospettata nella forma della liquidazione del patrimonio.
Da ogni angolo visuale lo si consideri, dunque, il presente ricorso va ritenuto inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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