Può parlarsi di eccesso colposo in legittima difesa

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 4 luglio 2019, n. 29365.

La massima estrapolata:

Può parlarsi di eccesso colposo in legittima difesa se, nella necessaria valutazione logica della fattispecie, si sono precedentemente ritenute sussistenti le condizioni per la configurabilità della scriminante di cui all’articolo 52 del Cp. Pertanto, ove si accerti l’insussistenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, ciò impedisce di ravvisare l’eccesso colposo nella scriminante, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati. Può discutersi di eccesso colposo, invece, quando, apprezzati come sussistenti le condizioni per la legittima difesa, è la giusta proporzione fra offesa e difesa a venir meno per “colpa”, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza. L’eccesso colposo, quindi, è dovuto a un errore di valutazione – da apprezzare ex ante – nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale. Detto altrimenti, l’eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, mentre invece si fuoriesce dal’eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione (fattispecie in cui l’imputato era stato condannato per il reato di lesioni volontarie gravi e la Corte, a fronte di una doppia conforme sentenza di merito, ha ritenuto correttamente esclusi i presupposti dell’eccesso colposo nella condotta dell’imputato che, durante un diverbio aveva attinto la controparte con due violenti pugni al volto, sul rilievo che la reazione violenta dell’imputato era stata il frutto di una scelta deliberata di tenere una condotta reattiva assolutamente ingiustificata rispetto alla banale e modesta offesa ricevuta – neppure verosimilmente consistita in un contatto fisico – inidonea a fondare il rischio per la propria o altrui incolumità personale e, quindi, a fondare gli stessi presupposti della scriminante).

Sentenza 4 luglio 2019, n. 29365

Data udienza 22 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Francesca – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dr. PICARDI ANTONIETTA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore presente, avv. (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, emesso il 11.9.2017, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Roma, emessa il 12.1.2016 all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di (OMISSIS) alla misura di anni due di reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la sospensione condizionale, confermando la condanna nei suoi confronti in relazione al reato di lesioni gravi di cui all’articolo 582 c.p., articolo 583 c.p., comma 1, nn. 1 e 2 e articolo 577 c.p., commesso ai danni di (OMISSIS) il (OMISSIS).
Il contesto dei fatti e’ quello di un litigio per futili motivi degenerato nella condotta dell’imputato che, pugile professionista, ha colpito la vittima con due violenti pugni al volto, procurandogli ematomi ed edema cerebrale, nonche’ la frattura di alcune ossa del volto e delle ossa nasali, che hanno determinato una malattia superiore ai quaranta giorni e l’indebolimento permanente del braccio sinistro e dell’apparato cognitivo-neurologico.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello propone ricorso l’imputato, tramite il proprio difensore avv. (OMISSIS), deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo rappresenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla invocata sussistenza dell’eccesso colposo in legittima difesa previsto dall’articolo 55 c.p..
Le ragioni addotte dai giudici di secondo grado per escludere la sussistenza dell’eccesso colposo in legittima difesa sono contraddittorie rispetto alle premesse della ricostruzione dei fatti accaduti la notte del delitto: da un lato, si afferma che la vittima, avrebbe immotivatamente minacciato e ingiuriato l’imputato, arrivando anche a colpirlo e mettendogli le mani intorno al collo; dall’altro, si esclude la condotta di aggressione violenta da parte del (OMISSIS), ritenendolo, invece, oggetto di una azione senza proporzione e relazione alcuna con la sua provocazione.
Non si e’ tenuto conto, inoltre, delle circostanze esterne al reato, che hanno potuto influenzare la percezione della sussistenza di un pericolo di un danno grave alla persona: i fatti sono accaduti in piena notte; l’imputato si trovava con la sua fidanzata ed e’ stato mosso dall’intento di difendere anche costei oltre che se’ stesso: entrambi erano molto giovani; la vittima era in evidente stato di alterazione per l’uso di alcol e stupefacenti ed era noto nel quartiere per avere una cattiva reputazione; l’imputato aveva subito comunque un tentativo di aggressione ed era stato colpito al collo dalla persona offesa.
Si evidenzia ancora che le conseguenze lesive gravi riportate dalla vittima sono incorse come conseguenza non gia’ dei colpi subiti, bensi’ della caduta in terra, come precisato anche dal GUP nella prima sentenza di merito.
Infine, premessi i caratteri di configurabilita’ dell’eccesso colposo in legittima difesa, il ricorso deduce la sussistenza quanto meno di una delle due ipotesi possibili: l’eccesso conseguente ad una erronea valutazione della situazione di fatto; l’eccesso conseguente ad una corretta valutazione della situazione fatto, ma dovuto alla imprudenza, negligenza o imperizia nell’attivita’ esecutiva della reazione difensiva.
2.2. Il secondo motivo argomenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e) ed all’articolo 62 c.p., n. 2, per aver il giudice d’appello escluso la sussistenza dell’attenuante della provocazione, palesemente configurabile nel caso di specie, per come ricostruiti gli eventi dall’istruttoria dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ nel suo complesso infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
2. Quanto al primo motivo difensivo, anzitutto e’ utile ricordare gli approdi ai quali e’ pervenuta la giurisprudenza di legittimita’ sul tema della legittima difesa e, successivamente, su quello dell’eccesso colposo previsto dall’articolo 55 c.p..
Deve rammentarsi che puo’ parlarsi di eccesso colposo in legittima difesa se, nella necessaria valutazione logica della fattispecie, si sono precedentemente ritenute sussistenti le condizioni per la configurabilita’ della scriminante di cui all’articolo 52 c.p..
Non puo’ essere configurato l’eccesso colposo previsto dall’articolo 55 c.p. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti. In altre parole, l’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo nella medesima scriminante, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 1, n. 18926 del 10/4/2013, Paoletti, Rv. 256017; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, dep. 2009, Olari, Rv. 242349; Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352).
Ancor piu’ specificamente, con riferimento all’eccesso colposo, dee ribadirsi che, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’articolo 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (cfr. la citata sentenza n. 45425 del 2005).
Detto altrimenti, l’eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, ma invece si fuoriesce dall’eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessita’ della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione (Sez. 1, n. 45407 del 10/11/2004, Podda, Rv. 230393; Sez. 3, n. 30910 del 27/4/2018, L., Rv. 273731).
E’ pur vero che il giudizio sulla sussistenza dei caratteri della legittima difesa deve tener conto della situazione di fatto esterna e delle circostanze di accadimento della vicenda, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalita’ del singolo episodio in se’ considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere se’ o altri da un’ingiusta aggressione (Sez. 4, n. 24084 del 28/2/2018, Perrone, Rv. 273401).
Tuttavia, non possono considerarsi sufficienti a tale verifica gli stati d’animo ed i timori personali (Sez. 1, n. 13370 del 5/3/2013, R., Rv. 255268).
Sul tema dell’apprezzamento riservato al giudice di merito in materia di scriminante della legittima difesa ed eccesso colposo, deve, infine, ricordarsi che costituisce orientamento condiviso e da ribadirsi in questa sede quello secondo cui il riconoscimento o l’esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell’eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimita’ quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Sez. 1, n. 3148 del 19/2/2013, dep. 2014, Mariani, Rv. 258408).
Alla luce della ricostruzione giuridica sin qui operata, deve concludersi senza dubbio, esaminate le pronunce di merito che formano insieme una “doppia statuizione conforme” in ordine alla decisione di insussistenza della scriminante della legittima difesa e, di conseguenza, dell’ipotesi collegata di eccesso colposo ai sensi dell’articolo 55 c.p., nel senso della correttezza delle argomentazioni logico giuridiche alla base della opzione decisoria.
In particolare la pronuncia di primo grado, cui quella di secondo grado si richiama, ha messo in evidenza che l’aggressione dell’imputato e’ stata frutto di una scelta deliberata di tenere una condotta reattiva assolutamente ingiustificata rispetto alla banale e modesta offesa ricevuta – neppure verosimilmente consistita in un contatto fisico inidonea a costituire in alcun modo viatico per un timore per la propria incolumita’ da parte sua ovvero per quella della sua fidanzata.
Nella stessa linea di insussistenza dei caratteri per individuare, nel caso di specie, una ipotesi di legittima difesa si muovono anche gli argomenti collegati alla violenza ed al numero dei colpi inferti, nonche’ alla condizione di particolare capacita’ offensiva del ricorrente, pugile professionista.
La Corte d’Appello ha, poi, adeguatamente motivato sulla insussistenza della legittima difesa facendo riferimento anche ad alcuni indicatori fattuali di contorno: il fatto che l’imputato non ha riportato alcuna lesione per la condotta della persona offesa; la ricostruzione dei fatti e della condotta del (OMISSIS) offerta dalle testimonianze dei due soggetti terzi estranei che vi hanno assistito ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), i quali hanno rappresentato la condotta della vittima come del tutto inidonea ad assumere le forme di una aggressione, men che meno violenta, ed invece solo connotata da un atteggiamento molesto.
Anche quanto al nesso causale, le motivazioni di merito rispondono alla esigenza di rappresentare l’assenza di qualsiasi interruzione causale tra i colpi inferti alla vittima e la caduta rovinosa in terra cui sono conseguite le lesioni gravi ai suoi danni.
3. La censura che attiene alla mancata concessione della attenuante della provocazione e’ manifestamente infondata, oltre che parzialmente generica, sicche’ si rivela inammissibile.
I giudici di merito, in particolare il GUP nella prima sentenza, hanno escluso con ampie argomentazioni la possibilita’ di configurare a vantaggio del ricorrente una ipotesi di provocazione: la incomparabile differenza tra la banalita’ delle molestie che la vittima pose in essere nei confronti dell’imputato e la sua spropositata, violenta reazione chiude il cerchio motivazionale della insussistenza della attenuante invocata.
Ed infatti, deve ribadirsi che, al fine della sussistenza dell’attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, e’ comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravita’ del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un’evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/6/2017, M C., Rv. 271799; Sez. 1, n. 701 del 3/11/1997, dep. 1998, Caruso, Rv. 209402; sul criterio della adeguatezza in tema di provocazione, cfr. anche Sez. 5, n. 24693 del 273/2004, Vannozzi, Rv. 228861).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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