SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 21 novembre 2011, n. 24406
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO VITTORIA – Primo Pres.te f.f.
Dott. MARIO ADAMO – Presidente Sezione –
Dott. GIUSEPPE SALME’ – Consigliere –
Dott. ANTONIO SEGRETO – Rel. Consigliere –
Dott. LUIGI MACIOCE – Consigliere –
Dott. ETTORE BUCCIANTE – Consigliere –
Dott. ANTONIO TANNIELLO – Consigliere –
Dott. STEFANO PETITTI – Consigliere –
Dott. FRANCESCO TIRELLI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 19839-2010 proposto da:
COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRATICELLI GIANNI, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
XXX S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato APERIO BELLA LEOPOLDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CURZI CORRADO, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
XXX S.P.A., in persona del legale
rappresentante pre-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO b, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentata e difesa dall’avvocato BERTI RODOLFO, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro
REGIONE MARCHE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 42/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 11/03/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
udite l’Avvocato Roberto DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito 1’incidentale.
Svolgimento del processo
La XXX s.r.l. convenne davanti al tribunale di Ancona
il Comune di Ancona , assumendo che , nel mentre eseguiva lavori edili di realizzazione di un complesso immobiliare in zona Baraccolla di Ancona, il 25.8.1995 dovette sospendere gli stessi a causa di allagamento del cantiere per straripamento di un canale scolmatore di proprietà del Comune, per difetti di costruzione dell’argine del canale ed omessa manutenzione dello stesso. L’attrice chiedeva la condanna del Comune al risarcimento del danno.
Il Comune chiamò in causa il suo assicuratore della responsabilità civile, s.p.a XXX che eccepì l’incompetenza
territoriale del tribunale ordinario, in favore del tribunale regionale delle acque pubbliche.
Il Tribunale dichiarò la nullità della chiamata in causa dell’assicuratore e l’incompetenza per materia.
La XXX, con atto del 29.6.2001, riassunse la causa davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, che, con sentenza del 25.8.1995, dichiarò il Comune responsabile del 50% dei danni, accolse la domanda di manleva del Comune nei confronti di XXX e condannò il Comune a pagare alla XXX € 35000,00.
Proponevano appello la XXX s.r.l. ed appelli incidentali l’Ina Assitalia ed il Comune di Ancona.
Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, con sentenza depositata l’11 marzo 2010, accoglieva l’appello della XXX E condannava il Comune di Ancona al pagamento nei confronti di questa della somma di €. 70.000,00.
Riteneva il Tsap che , giusto quanto accertato dal c.t.u., per evitare l’allagamento era necessario che l’argine posto sul lato del cantiere fosse stato innalzato di ulteriori cm. 110 con una struttura in cemento armato; che questa doveva essere effettuata dal Comune proprietario del canale e non dall’attrice; che l’impresa non poteva intervenire per modificare una proprietà pubblica; che, ove avesse innalzato l’argine, l’attrice sarebbe andata incontro a responsabilità penali, civili ed amministrative, anche tenendo conto che il più alto argine avrebbe provocato esondazioni a valle, danneggiando terzi; che nessuna responsabilità poteva ravvisarsi nel fatto che l’erigendo fabbricato aveva una fondazione a platea e non a pali trivellati, perché al momento dell’avvio dei lavori la scelta della fondazione su platea non poteva ritenersi imprudente o negligente. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ancona.
Resistono con rispettivi controricorsi la XXX s.p.a. e l’XXX s.p.a. Quest’ultima ha anche proposto un ricorso incidentale condizionato.
II Comune di Ancona e la XXX hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso principale il Comune ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 1. n. 696/1994, 12, d.lgs n. 494/1996 (ora d. lgs. 81/2008), 57 e 58 r.d. 523/1904, in relazione all’art. 200 r.d. 1175/1933; lamenta altresì l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 200 r.d. 1175/1933, nonché ex art. 3 L. 31 marzo 1877, n. 3761, in relazione alla negata corresponsabilità della soc. XXX nella causazione dell’evento dannoso. Secondo il ricorrente ha errato il TSAP nel ritenere che la XXX strutture non poteva di sua iniziativa innalzare di cm. 110 l’argine del canale scolmatore, perchè ciò costituiva un illecito civile (operando sulla proprietà pubblica) e penale , per costruzione abusiva. Ritiene il ricorrente che l’attrice aveva l’obbligo, a norma dell’art. 2087 ce. e del d.lgs. n. 494/1996, trasfuso nel d. lgs. 81/2008, di predisporre il piano di sicurezza ed adottare tutti gli ausili possibili per la sicurezza del cantiere. Secondo il ricorrente la natura precaria dell’opera comportava la non necessità della concessione edilizia ed inoltre, poiché si trattava di opera temporanea, l’innalzamento dell’argine del canale di circa cm. 110 non necessitava di permesso di costruzione.
Sostiene il ricorrente che, trattandosi di opere temporanee per quanto sulla sponda dei canale, esse non erano vietate a norma dell’art. 96 del r.d. n. 523/1904.
2.1. Il motivo è infondato.
Il nucleo centrale della censura, come emerge anche dal titoletto del motivo, è costituito dalla doglianza avverso la sentenza impugnata nella parte in cui questa non ha rilevato che l’attrice aveva una corresponsabilità nella causazione dell’evento dannoso, non avendo realizzato l’innalzamento dell’argine del canale, idonea ad evitare 1’esondazione, pur avendo un obbligo di realizzazione di tale misura di sicurezza. Sotto questo profilo il motivo di ricorso si articola nell’individuazione delle norme giuridiche che fonderebbero l’obbligo giuridico della società C2PI di innalzare il muro di sponda del canale.
2.2.Va preliminarmente osservato che, in tema di risarcimento del danno,l’art. 1227 cod. civ.,nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale,applicabile per l’espresso richiamo di cui all’art. 2056 cod. civ. anche alla responsabilità extracontrattuale,distingue l’ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno {comma primo), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (secondo comma).
Secondo la dottrina classica nel nostro ordinamento esisterebbe un principio di autoresponsabilità, segnatamente previsto dall’ art. 1227, c. 1 c.c, oltre che da altre norme, che imporrebbe ai» potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza. L’autoresponsabilità costituirebbe un mezzo per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli. 2.3.Senza entrare nella questione dell’esistenza nel nostro ordinamento del detto principio di autoresponsabilità, va solo rilevato che la dottrina più recente, che questa Coree ritiene di dover condividere, ha abbandonato l’idea che la regola di cui all’art 1227, c. 1, ce. sia espressione del principio di autoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. Pertanto la colpa, cui fa riferimento l’art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all’art. 2043 ce), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.
2.4.Una volta riconosciuta all’art. 1227, c. 1, c.c., la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l’efficienza causale del fatto colposo del leso, con conseguenze sulla determinazione dell’entità del risarcimento, ed una volta ritenuto che detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto l’evento lesivo è conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, risulta interrotto il nesso di causalità con le possibili cause precedenti, rimane solo da esaminare quando il comportamento omissivo del danneggiato possa essere idoneo a costituire causa esclusiva o concausa dell’evento lesivo.
Va, anzitutto, rilevato che in tema di nesso causale per illeciti omissivi e con riferimento al comportamento dell’autore dell’illecito (diverso quindi dal comportamento del danneggiato) nella giurisprudenza di questa Corte coesistono due orientamenti ispirati rispettivamente alla tipicità ed all’atipicità dell’illecito omissivo.
Secondo il primo di tali orientamenti{ che fa capo all’art. 40, c. 2, c.p.,nella sua valenza letterale : “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”)^ ai fini della responsabilità per danni da condotta omissiva non è sufficiente richiamarsi al principio del ” neminem laedere” o ad una generica antidoverosità sociale dell’inerzia , ma occorre individuare, caso per caso, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l’evento che può derivare, oltre che dalla norma, da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura che leghi danneggiato e soggetto chiamato a rispondere (Cass. 2 5.9.1998, n. 9590; Cass. 6.4.1992, n. 2134; Cass. 9.1.1979, n. 116; Cass. 28 giugno 2005 n. 13982;).
Secondo l’altro orientamento, un obbligo giuridico di impedire l’evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui (Cass. 8.1.1997, n. 72; Cass. 14.10.1992, n. 11207; Cass. 29/07/2004, n.14484; Cass. 23/05/2006, n. 12111).
2.5.Ri tiene questa Corte di dover aderire a questo secondo orientamento, tenuto conto che esso si appalesa più conforme al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell’obbligazione (art. 1175 c.c.)( indicazioni in questo senso emergono già da Cass. S.U. n. 576 del 2008) Già solo rapportando tale interpretazione del nesso causale da comportamento omissivo alla situazione in cui tale condotta dannosa è dello stesso danneggiato, deve ritenersi che questi è tenuto ad attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo comuni principi di diligenza.
2.6.Sennonché vi è anche una più specifica ragione per ritenere che, al fine di integrare la fattispecie di cui all’art. 1227, c. 1, ce, il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza.
Proprio perché è rimasta superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colposità del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall’art. 1227, 1 e, c.c., è l’unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti – eziologicamente idonei del danneggiato, qualunque possa essere l’interpretazione dell’obbligo giuridico, cui si richiama l’art. 40, c. 2, c.p.c, allorché il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto.
Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell’art. 1227, c. I, ce. sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
2.7.Ciò comporta che, ai fini dell’art. 1227, c. 1, ce, sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni guai volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l’evento lesivo in suo danno.
Né va trascurato il rilievo che la contraria tesi finirebbe per svuotare parzialmente di contenuto il principio di cui all’art. 1227, c. 1, c.c. ( anche nell’ipotesi di causalità esclusiva ) in tutti i casi di comportamento omissivo colposo del danneggiato, in quanto generalmente l’ordinamento non pone obblighi giuridici a carico di un soggetto per la tutela delle posizioni giuridiche di questi, mentre la regola di cui all’art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente nell’ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno precora a se smesso (Cass. 26/04/1994, n.3957; Cass. 08/05/2001, n.6988).
2.8.Non può, quindi condividersi il principio rigido di Cass. 30/09/2008, n. 24320, secondo cui il concorso del fatto colposo del danneggiato, che ai sensi dell’art. 1227, c. 1, c.c. esclude o limita il diritto al risarcimento, non può essere invocato allorché la vittima del fatto illecito abbia omesso di rimuovere tempestivamente una situazione pericolosa creata dallo stesso danneggiante, dalla quale – col concorso di ulteriori elementi causali – sia derivato il pregiudizio del quale si chiede il risarcimento. Anche in questo caso il giudice di merito dovrà valutare se il comportamento omissivo tenuto dai danneggiato, rilevante sotto il profilo eziologico, sia stato connotato da colpa sia pure generica, nei termini sopra detti.
3.1. Nella fattispecie correttamente la sentenza impugnata ha escluso che sussistesse un comportamento colposo dell’attrice, per avere questa omesso di alzare l’argine del canale scolmatore con una struttura in cemento armato alta cm. 110, che avrebbe modificato l’immobile di proprietà di ente pubblico. Corretta in diritto ed immune da vizi motivazionali è l’osservazione che tale intervento non era esigibile nei confronti dell’attrice ( e quindi il suo comportamento non è carente di diligenza), poiché l’avrebbe esposta al rischio di incorrere in un illecito civile per violazione del diritto di proprietà pubblica ed un illecito penale per la realizzazione di manufatti non previsti dalla concessione, nonché alla responsabilità nei confronti dei terzi confinanti, a cui veniva traslato da parte di un privato, ed in assenza di ogni autorizzazione, l’evento dannoso dell’inondazione.
3.2.Inconferenti sono i richiami a pretesi obblighi giuridici per la sopraelevazione del muro, che secondo il ricorrente deriverebbero dall’art. 2087 ce. e dal decreto legislativo n. 494 del 1996.
Entrambe tali fonti normative attengono alla sicurezza dei cantieri in relazione ai danni alla persona e non alla tutela dei beni privati in prossimità di corsi d’acqua.
Inoltre correttamente ha ritenuto il TSAP che l’innalzamento dell’argine di cm. 110 con struttura in cemento armato, necessitava dell’autorizzazione della P.A. competente. Le disposizioni degli artt. 57 e 58 stesso t.u. r.d. 25 luglio 1904, n. 523, mentre assoggettano al controllo della pubblica amministrazione “i progetti per modificazioni di argini e per costruzioni e modificazioni di altre opere di qualsiasi genere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d’acqua, ecc.” (art. 57) ,consentono una eccezione per “le opere eseguite dai privati per semplice difesa, aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell’alveo” (art. 58).
Sennonché nella fattispecie non si trattava di opera a difesa di bene privato aderente alle sponde, ma di opera di un privato che modificava direttamente l’argine, mediante innalzamento dello stesso con opera in struttura cementizia armata, e quindi, tutt’altro che precaria e transitoria, come assume il ricorrente, la quale opera finisce per influire sul regime delle acque, perché impedisce in quel punto le esortazioni, traslandole in altra zona e quindi nei terreni di terzi.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. 10/1977 (ora in relazione all’art. 12 d.p.r. 380/2001), in relazione all’art. 200 r.d. 1175/1993.
Assume il ricorrente che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto che il Comune avrebbe dovuto subordinare il rilascio della concessione edilizia a specifiche opere di presidio, chiedendo al privato di intervenire sul bene pubblico con modalità e forme indicate nella concessione.
5. II motivo è inammissibile.
Infatti il TSAP, dopo aver ritenuto che i lavori non potevano essere effettuati dalla parte privata in assenza di autorizzazione del Comune, ha considerato che il Comune “avrebbe dovuto semmai subordinare il rilascio della concessione edilizia a specifiche opere di presidio, chiedendo al privato di intervenire sul bene pubblico con modalità e forme specificamente autorizzate ed indicate nella concessione”.
Trattasi di un argomento di supporto a quello su cui si basa la motivazione di accoglimento dell’appello e cioè che l’unico soggetto legittimato ad intervenire sugli argini del canale era il Comune.
Ne consegue che nella fattispecie l’argomentazione è adattata dalla corte ad abundantiam, consistente cioè in argomentazione rafforzativa di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo.
Tali affermazioni vanno considerate di regola superflue e quindi giuridicamente irrilevanti ai fini della censurabilità qualora,come nella fattispecie, l’argomentazione rafforzata sia per sé sufficiente a giustificare la pronuncia adottata.
Infatti le argomentazioni ad abundantiam non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità indipendentemente dalla loro esattezza o meno, se il dispositivo sia fondato su corretta argomentazione avente carattere principale ed assorbente. E’ quindi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente “ratio decidendi” della medesima, non avendo nessuna influenza sul dispositivo e, quindi, non producendo effetti giuridici (Cass. 12/08/2004, n. 15635; Cass. 17/02/2004, n. 3002; Cass. 4 agosto 2000, n. 10241; Cass. 10 giugno 1999, n. 5714).
6.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’eccesso di potere ex art. 200 r.d. 1175/1933, nonché dell’art. 3 1. 31 marzo 1877 n. 3761 per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con cui è stato rigettato l’appello incidentale condizionato del Comune in relazione all’affermata irrilevanza del tipo di fondazione scelta dalla soc XXX: e cioè fondazione a platea invece che con pali trivellati profondi.
Secondo il ricorrente erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la realizzazione della fondazione a platea, in luogo di quella su pali trivellati non avrebbe avuto alcun rilievo.
7.1. Il motivo è infondato.
Con esso, in buona sostanza, il ricorrente sostiene che se l’attrice avesse adottato il sistema della fondazione con pali trivellati e non con platea, non si sarebbero avuti gravi effetti deformativi con 1’esondazione e quindi ci sarebbe stata una limitazione dei danni.
Anche in questo caso la prospettazione attiene ad un concorso della condotta colposa del danneggiato nella causazione dell’evento dannoso (sul quale istituto si è già detto).
7.2.Sul punto la decisione del Tsap è chiara e corretta. Anzitutto va ricordato che avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche – alle quali sia applicabile “ratione temporis” il d.lgs. n. 40 del 2006 -, il ricorso per cassazione è ammesso anche per denunziare il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma , n. 5, cod. proc. civ. . (Cass. Sez. Unite, 02/12/2008, n. 28547).
La sentenza impugnata ha rilevato che la questione del tipo di fondazione è irrilevante. Infatti, poiché la scelta di una fondazione a platea risultava conforme ai canoni tecnici ed era stata approvata dalle autorità competenti, secondo le conclusioni del ctu non poteva addebitarsi alla XXX alcun profilo di colpa per aver adottato tale soluzione, in quanto non potrebbe individuarsi una colpa per non aver previsto che in caso di alluvione del cantiere { e quindi in corso d’opera senza carichi stabilizzanti la fondazione a platea) i danni per una fondazione su pali trivellati sarebbero stati inferiori.
La questione, quindi, non è quale fosse la migliore fondazione possibile, su cui si è diffuso il ricorrente, ma se l’attrice fosse in colpa (quella rilevante ex art. 1227 c.c.) nell’aver adottato la fondazione a platea.
Con la suddetta argomentazione, immune da vizi logici o giuridici, il Tsap ha escluso l’esistenza di tale colpa nella fattispecie in esame. Le contrarie censure del ricorrente si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di sindacato di legittimità.
8. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370 c.c. in relazione all’art. 200 c. 1, lett. B) r.d. 1175/1933, l’eccesso di potere in relazione all’art. 200 cit., nonché la violazione dell’art. 3 1. 31 marzo 1877, n. 3761 per insufficiente motivazione circa l’esclusione della copertura assicurativa.
Il ricorrente lamenta che il Tsap abbia ritenuto che la tracimazione del canale non rientrasse nell’ambito dei rischi di evento dannoso coperti dalla polizza assicurativa stipulata tra il Comune e 1 ‘ XXX s.p.a.
Assume il ricorrente che la polizza assicurativa sarebbe stata erroneamente interpretata dal giudice di merito.
9.1. Il motivo è inammissibile.
A tal fine osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere 1′ indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 3 69, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca 3enza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso
Quindi la causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 c.p.c, n. 6, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso (si vedano, in termini, Cass. S.U. n. 7161 del 25/03/2010 ; Cass. S.U. n.28547/2008).
9.2.Nella fattispecie non è indicato nel ricorso se la polizza assicurativa, posta a base prima della domanda e poi della censura in questa sede, sia stata depositata e quando nei giudizio di merito e se la stessa sia stata depositata e dove in questo giudizio di legittimità.
9.3.In ogni caso l’inammissibilità consegue anche al mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
Infatti la polizza assicurativa non risulta trascritta nel ricorso, quanto meno nelle parti salienti, mentre ciò doveva essere effettuato dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 28/06/2006, n. 14973; Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).
10. Il ricorso va rigettato.
Il ricorso incidentale condizionato va, quindi, dichiarato assorbito.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute da ciascuna delle resistenti; va, altresì, condannato (cfr. Cass. civ., Sez. Ili, 25/03/2009, n. 7248; Cass. N. 3341/2009) al pagamento nei confronti di XXX Strutture delle spese del procedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata ex art. 373 c.p.c., conclusosi con ordinanza di rigetto del TSAP del 9.2.2011, che rimetteva a questa corte la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuna delle resistenti, in complessivi €. 4200,00, di cui €. 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché al pagamento nei confronti della XXX s.r.l. delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c, liquidate in complessivi €. 1000,00, di cui €. 200,00 per spese, €. 200,00 per diritti ed €. 600,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Roma, così deciso il 25 ottobre 2011.
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