Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 20 gennaio 2014 n. 1002[1]
Contrariamente a quanto statuito in sede disciplinare, la norma deontologica non imponeva né impone una valutazione fattuale improntata ad un ben “maggiore approfondimento, dovendo agire contro dei colleghi.
Tale, invero singolare affermazione appare, difatti, in contrasto con elementari principi costituzionali, oltre che foriera di una sorta di impredicabile “riguardo di categoria” imposta all’esercente la professione forense in guisa di lex specialis ex non scripto dal massimo organo disciplinare.
Ciò che si richiedeva all’avvocato era non altro, per converso, che un’analisi di verosimiglianza e di non palese infondatezza del contenuto delle dichiarazioni del cliente.
Respinto anche l’addebito di non aver tempestivamente informato il Coa.
Il legale ha correttamente motivato con riferimento alla regola di segretezza degli atti del procedimento penale sino alla notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., quanto alla necessità di procurarsi, all’uopo, il consenso scritto del cliente, rilasciato soltanto nel mese di gennaio del 2006.
Infine, ricorda la Cassazione, che contrariamente a quanto statuito in sede di condanna disciplinare, l’atto di denuncia/querela doveva ritenersi riconducibile, sul piano funzionale (e cioè quoad effecta), alla sola volontà del querelante – volontà espressa con irremovibile ed iraconda fermezza di propositi, come non contestato in sede di giudizio di merito da parte del cliente.
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