Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 3 novembre 2017, n. 26146. Non sono vendibili le aree demaniali che allo stato attuale risultano sommergibili dalla piena ordinaria delle acque, né gli specchi d’acqua racchiusi in darsene

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1. Con l’unico motivo di ricorso il (OMISSIS) lamenta che la sentenza n. 2285 del 3 febbraio 2014 sarebbe affetta da errore di fatto, rilevante ai fini dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, per avere fondato la decisione “sul riscontro della persistenza di preminenti interessi collettivi (riconducibili all’esigenza di garantire il libero deflusso delle acque e la normale manutenzione del corpo idrico) alla conservazione alla mano pubblica dell’area medesima, in quanto soggetta alla piena ordinaria del lago e, dunque, parte integrante del relativo alveo”, situazione che sarebbe incontrastabilmente esclusa dagli atti causa.
Il ricorrente sostiene che un’affermazione di tal genere non troverebbe riscontro ne’ negli atti del “Settore decentrato per le opere pubbliche e la difesa dell’assetto idrogeologico” e/o della competente Direzione Regionale, ne’ nella sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 135 del 15 ottobre 2012. Il che denoterebbe l’esistenza di un palese errore di fatto sul reale contenuto degli atti di causa.
2. Il rilievo e’ inammissibile.
2.1 Per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilita’ dell’errore revocatorio necessita di un errore di fatto.
Esso si configura se la decisione si fondi sull’affermazione decisiva dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto che la realta’ processuale, quale documentata negli atti del giudizio, induce ad escludere o ad affermare. Il che non si verifica se la decisione della Corte derivi da una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali. E’, infatti, esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilita’ di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass., 22/06/2007, n. 14608; conf. Cass., 31/08/2017, n. 20635).
2.2 Ne consegue l’impossibilita’ di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimita’ impugnata sulla idoneita’ o meno del motivo di ricorso a censurare la ritenuta ratio decidendi della pronunzia di merito (Cass., 28/06/2005, n. 13915). Resta, quindi, esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilita’ di asseriti errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perche’ siffatto tipo di errore, pur se eventualmente fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass., 14/04/2017, n. 9673, in particolare § 4-5).
2.3 Peraltro le ragioni di salvaguardia idraulica, nella specie poste a fondamento della sentenza delle sezioni unite n. 2285 del 3 febbraio 2014 con riferimento alle emergenze della fase amministrativa, risultano chiaramente, senza alcun successivo travisamento, nel ridetto parere del “Settore decentrato”, laddove questo, premesso che “non si ritengono vendibili le aree demaniali che allo stato attuale risultano sommergibili dalla piena ordinaria delle acque”, consequenzialmente precisa che “non si ritengono vendibili gli specchi d’acqua racchiusi in darsene” e conclude con “parere negativo alla vendita dell’area demaniale contraddistinta a fg. 22 mappale 452/parte – parte della darsena coperta con sovrastante fabbricato, parte a poggiolo lago – in quanto costituenti alveo del lago (OMISSIS), precisando che l’opera puo’ essere mantenuta come concessione demaniale alle condizioni dalla stessa previste”.
2.4 Non a caso il senso ultimo dell’odierno ricorso e’ quello di mirare alla mera rivisitazione dello sfavorevole giudizio sul merito della vertenza, laddove il (OMISSIS) sostiene, nella domanda di revocazione, che “ipotizzare impedimenti al deflusso delle acque di un bacino di 1,3 miliardi di metri cubi provocati da 12,10 metri quadri di porzione di darsena e’ affermazione di assoluta quanto improponibile fantasia” (vedasi anche memoria, pag. 7, § 9).
Inoltre, la difesa privata cerca di avanzare rilievi puramente meritali anche attraverso l’inammissibile introduzione di due perizie stragiudiziali redatte il 17 ottobre 2017 dal prof. A. (OMISSIS) e dall’ing. R. (OMISSIS), laddove non e’ consentito il deposito di nuovi atti e documenti che non riguardino la nullita’ della sentenza impugnata, ovvero l’ammissibilita’ del ricorso o del controricorso, secondo giurisprudenza costante dagli âEuroËœ60 (Cass., 25/10/1963, n. 2836; Cass., 06/02/1962, n. 222) sino all’attualita’ (conf. da ultimo Cass., 18/05/2017, n. 12541).
3. Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo favore delle sole parti controricorrenti; nessuna statuizione va assunta in punto spese riguardo alle parti intimate per le quali manca ogni attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida riguardo alla REGIONE PIEMONTE in Euro 5000,00 per compensi (oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge) nonche’ riguardo all’AGENZIA DEL DEMANIO in Euro 3000,00 per compensi (oltre alle spese prenotate a debito).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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