Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 3 novembre 2017, n. 26147. La notifica a mano è sempre valida, a prescindere dal fatto che essa non sia avvenuta presso la casa di abitazione anagrafica del destinatario.

La notifica a mano è sempre valida, a prescindere dal fatto che essa non sia avvenuta presso la casa di abitazione anagrafica del destinatario.

Sentenza 3 novembre 2017, n. 26147
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 24370 del 2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 5394/2015 della Corte d’appello di Roma, depositata il 30 settembre 2015;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati (OMISSIS), per delega dall’Avvocato (OMISSIS), e (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. – (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentire dichiarare la simulazione assoluta dell’atto di compravendita intercorso tra costoro in data (OMISSIS), relativo ad un appartamento sito in (OMISSIS), ovvero, in subordine, la sua inefficacia ai sensi dell’articolo 2901 cod. civ., nonche’ la condanna del (OMISSIS) alla restituzione della somma di Euro 169.508,11, oltre interessi.
A sostegno delle proprie richieste, la (OMISSIS) dedusse di avere erogato al Di Rosi un prestito in ventidue rate che, tuttavia, non era stato integralmente restituito, come comprovato da una dichiarazione di riconoscimento di debito sottoscritta dal convenuto.
Segnalo’ che la compravendita dell’appartamento di proprieta’ del (OMISSIS) era stata perfezionata in data (OMISSIS), laddove con ricorso depositato in data 9 marzo 2001 ella aveva sollecitato il sequestro conservativo del medesimo immobile.
Si costitui’ in giudizio la sola (OMISSIS), eccependo la nullita’ della notifica dell’atto di citazione al (OMISSIS) in quanto residente all’estero ovvero, in subordine, la nullita’ dell’atto di citazione per violazione del termine dilatorio a comparire. La convenuta eccepi’ inoltre il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto a quello del Lussemburgo, paese di residenza del (OMISSIS). Nel merito, la (OMISSIS) chiese il rigetto delle domande dell’attrice.
Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, con sentenza n. 22/2009 depositata in data 1 ottobre 2009, accolse la domanda di revocatoria ordinaria e, nel contempo, condanno’ il (OMISSIS) al pagamento, in favore della (OMISSIS), dell’importo di Euro 169.508,11, oltre interessi legali dal 1 gennaio 2002 fino al soddisfo.
2. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 30 settembre 2015, ha respinto l’appello principale della (OMISSIS) e l’appello incidentale del (OMISSIS), confermando la pronuncia impugnata.
2.1. – La Corte territoriale, nel rigettare le eccezioni di nullita’ sia della notifica dell’atto di citazione in primo grado sia della stessa citazione nei confronti del (OMISSIS), ha rilevato che l’atto di citazione fu notificato al (OMISSIS) (iscritto all’AIRE solo dal 3 febbraio 2003) in data 2 ottobre 2002 mediante consegna, da parte dell’ufficiale giudiziario, della copia dell’atto a mani proprie del destinatario, avvenuta in (OMISSIS) (dove risulta ubicato l’appartamento della cui compravendita si discute); e ha sottolineato che dalla validita’ della notifica deriva la regolarita’ dei termini a comparire, non applicandosi, alla notifica della citazione avvenuta in Italia, il maggior termine a comparire stabilito dall’articolo 163-bis cod. proc. civ..
La Corte di Roma ha poi respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamando l’articolo 5 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 21 giugno 1971, n. 804, e rilevando che l’obbligazione di restituzione assunta dal (OMISSIS) deve essere eseguita in Italia, qui trovandosi anche l’appartamento dato in garanzia.
Nel merito, la Corte d’appello ha confermato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, tanto sotto il profilo della sufficienza della titolarita’ di un credito sia pure eventuale, litigioso e contestato, quanto in relazione alla scientia damni dell’acquirente, e ha escluso che sia stata raggiunta la prova della compiuta restituzione, da parte del (OMISSIS), di quanto ricevuto dalla (OMISSIS).

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *