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In particolare, ricorrenti evidenziano che l’articolo 43 del regolamento di procedura n. 1038 del 1933 prevede al primo comma che il giudizio di responsabilita’ per danni cagionati allo Stato e’ istituito ad istanza del Procuratore generale presso la Corte dei conti e, al secondo comma, che l’istanza e’ proposta su denuncia dell’amministrazione o ad iniziativa del Procuratore generale: e, nella specie, la detta iniziativa dell’amministrazione si e’ concretizzata con la costituzione di parte civile nel giudizio penale e poi con la definizione di un accordo contrattuale per l’integrale risarcimento del danno. Il Procuratore regionale non avrebbe pertanto potuto attivare l’azione di responsabilita’ perche’ l’amministrazione, nell’interesse della quale egli ha agito, aveva gia’ disciplinato in modo definitivo il rapporto con i ricorrenti con riferimento alla medesima vicenda. Il fatto, poi, che tale contratto sia stato recepito nella sentenza penale di patteggiamento comportava che sulla questione del risarcimento fosse intervenuta una sentenza definitiva, sicche’ la successiva pronuncia della Corte dei conti dovrebbe intendersi come resa in carenza di giurisdizione.
Difetto di giurisdizione che discende altresi’ dalla operativita’ della CEDU e dal divieto di un secondo procedimento di contenuto afflittivo quando ne sia gia’ stato celebrato uno (sentenza CEDU 4 marzo 2014 sul ricorso n. 18640/2010). E che il procedimento dinnanzi alla Corte dei conti abbia un contenuto afflittivo non parrebbe dubbio, trattandosi di giudizio di iniziativa pubblica che, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, prescinde dagli accordi tra le parti. La celebrazione di un secondo giudizio, poi, oltre a violare il divieto di bis in idem, violerebbe l’articolo 111 Cost. che, prevedendo il principio della parita’ delle armi nel processo, impone a ciascuno dei soggetti di comportarsi secondo buona fede e rispettando il principio dell’affidamento.
4. – Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso per cassazione contro le decisioni (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti non e’ incondizionato, perche’ e’ fatta salva la autonomia della giurisdizione (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti, che non comporti il superamento dei limiti esterni della loro giurisdizione. Le decisioni (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti, infatti, possono essere impugnate in Cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione: articolo 362 c.p.c., e articolo 111 Cost., comma 8, e ora anche articolo 207 Codice della giustizia contabile approvato con Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174). Con riferimento alla Corte dei conti, ineriscono alla giurisdizione, tra l’altro, il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, per avere la Corte esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalita’ amministrativa della pubblica amministrazione e l’esplicazione della giurisdizione in materia attribuita a quella ordinaria o ad altra giurisdizione speciale (cfr. Cass. sez. un., 19 febbraio 2004, n. 3349). La cassazione delle decisioni della Corte dei conti, quindi, non puo’ essere chiesta per violazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) o di norme che regolano il processo davanti a se’ o ne disciplinano i poteri (articolo 360, n. 4, cod. proc. civ.) (Cass. sez. un. 21 giugno 2010, n. 14890; Cass. sez. un., 12 novembre 2003, n. 1704, Cass. sez. un., 6 giugno 2003, n. 9073).
Deriva da quanto precede, in base alla giurisprudenza piu’ che consolidata di queste Sezioni Unite, che il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale e’ circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto giudice, e in concreto all’accertamento di vizi che attengano all’essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, talche’ rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali errori in iudicando o in procedendo (Cass., sez. un., 8 marzo 2005, n. 4956; Cass., sez. un., 11 luglio 2007, n. 15461; Cass., sez. un., 16 dicembre 2008, n. 29348; Cass., sez. un., 21 giugno 2010, n. 14890, cit.; Cass., sez. un., 9 giugno 2011, n. 12539).
4.1. – E’ principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite quello per cui, “in tema di responsabilita’ erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che puo’ determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilita’ dell’azione di responsabilita’ da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione” (Cass., sez. un., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., sez. un., 4 gennaio 2012, n. 11, resa in sede di regolamento di giurisdizione nel presente procedimento).
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