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– la materia dei pubblici servizi puo’ dunque essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo esclusivamente con riferimento ad ipotesi in cui le posizioni di diritto soggettivo fatte valere nei confronti della pubblica amministrazione si collochino in un’area di rapporti nella quale essa agisce esercitando il proprio potere autoritativo;
– di conseguenza, un tale potere autoritativo va senz’altro escluso al cospetto della pretesa dell’appaltatore alla revisione dei prezzi che sia fondata su di una specifica clausola del contratto e che si sostanzi nell’affermazione secondo cui quella clausola obbligherebbe l’amministrazione appaltante al riconoscimento della revisione: tanto traducendosi in una pretesa di adempimento contrattuale (Cass. Sez. U. 19/03/2009, n. 6595; Cass. Sez. U. ord. 13/07/2015, n. 14559; tra varie altre, Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11375).
5. Sulla scorta di tale convincente conclusione, cui anche questo Collegio stima doveroso assicurare continuita’, e’ evidente che nella specie, neppure venendo in considerazione la ricca e complessa problematica sulla distinzione tra contratto di appalto di pubblici servizi e di concessione (pure esaminata dalla or ora richiamata Cass. Sez. U. n. 9965/17), la domanda si incentra appunto dell’invocazione, da parte del creditore, di un diritto soggettivo pieno configurato come derivante immediatamente dal contratto, risolvendosi la controversia in una pretesa di adempimento di questo: che, in quanto tale, non puo’ essere devoluta che alla giurisdizione del giudice ordinario.
6. E tanto alla stregua di una clausola contrattuale (l’articolo 3 del contratto di servizio, riportato testualmente a pag. 6 del controricorso) che configura, al di la’ del carattere piu’ o meno vago od indeterminato e perfino aleatorio dei criteri o parametri di riferimento (“eventuali modifiche della strutturazione ed organizzazione dei servizi e le variazioni normative ed economiche intervenute che comportano un aggiornamento dei corrispettivi, con particolare riguardo all’eventuale aumento del prezzo di mercato degli approvvigionamenti correnti di beni e servizi del Consorzio all’evoluzione dei costi di carburanti e dei costi del personale”), un vero e proprio pieno diritto dell’appaltatore di vedersi corrisposto l’aggiornamento richiesto in mancanza di specifiche controdeduzioni tecniche, poiche’ la stessa clausola contrattuale prevede che “entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Consorzio il Comune ha il dovere di produrre e trasmettere una propria controdeduzione tecnica, in assenza della quale l’aggiornamento proposto sara’ considerato accettato”.
7. E’ evidente che perfino l’idoneita’ e la tempestivita’ di tali ultime controdeduzioni – intuitivamente allegata dal Comune e negata dal Consorzio, ma, significativamente, senza ulteriori specificazioni del rispettivo testo in questa sede ad opera dell’onerato excipiens e odierno controricorrente – attiene al merito della controversia e non. alla pregiudiziale questione di giurisdizione, agevolmente risolta con la qualificazione dell’azionamento, da parte del creditore ed in base ad una ben precisa clausola contrattuale, della quale quindi esso invoca la mera esecuzione od applicazione, di un diritto pieno e perfetto all’automatica corresponsione dell’adeguamento in forza e conseguenza dell’esaurimento della potesta’ discrezionale in sede di approvazione di un contratto che conteneva una clausola di automatico riconoscimento delle richieste di adeguamento o aggiornamento del corrispettivo in difetto di tempestive contestazioni da parte della controparte pubblica amministrazione. E tutto questo a non voler considerare come la Corte territoriale non pare essersi adeguatamente soffermata, neppure ai fini della questione di giurisdizione, sull’avvenuto azionamento pure della pretesa creditoria avente ad oggetto l’entita’ originaria del corrispettivo, vale a dire senza coinvolgimento nemmeno in thesi di alcuna discrezionalita’ dell’appaltante inadempiente.
8. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della gravata sentenza e, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario negata fin dal primo grado, rinvio al Tribunale ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 1 e articolo 353 c.p.c.: apparendo infine opportuno rimettere alla valutazione complessiva dell’esito della lite ad opera del giudice qui dichiarato munito di giurisdizione la liquidazione delle spese anche del presente giudizio di legittimita’.
9. Infine, va dato atto – essendo stato accolto il ricorso – della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui rispettivamente proposta, a norma del detto articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa dinanzi al Tribunale di Velletri, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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