Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112. In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, nell’omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il cliente

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, nell’omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il cliente, la regola del “più probabile che non” si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità tra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del rapporto causale tra il danno e le conseguenze risarcibili.

Sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112
Data udienza 13 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6989-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona dei procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, in persona dei procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente all’incidentale –
nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona dei procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4248/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del 1, 4 e 8 motivo di ricorso (OMISSIS), accoglimento del 2 e 4 motivo di ricorso (OMISSIS), rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) convenne in giudizio gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), domandando che fosse accertata la loro responsabilita’ professionale per negligenza in relazione alla mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, concernente un ricorso per licenziamento illegittimo, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro assistito.
(OMISSIS) chiamo’ in causa la (OMISSIS) s.p.a., chiedendo di essere manlevato in caso di accoglimento delle pretese attoree.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7820 del 2013, ritenne la responsabilita’ professionale dei convenuti, ma rigetto’ la richiesta di risarcimento per mancanza di prova in ordine ai danni che il (OMISSIS) asseriva di aver subito.
La sentenza venne impugnata dal (OMISSIS) in via principale, in relazione all’affermazione del difetto di prova del danno risarcibile, e dai (OMISSIS) in via incidentale, quanto all’accertamento della loro responsabilita’ professionale. La (OMISSIS) s.p.a. si costitui’ anche in grado di appello.
La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 27 novembre 2014, in parziale accoglimento dell’appello principale, condanno’ i (OMISSIS) in solido al risarcimento del danno subito dal (OMISSIS), quantificato in:
– Euro 45.029,28 per importi percepiti dal datore di lavoro (OMISSIS) in ottemperanza della sentenza di primo grado e da restituire, oltre interessi legali;
– Euro 6.000,00 per spese legali per il medesimo titolo, oltre interessi legali;
– Euro 9.743.37 per compensi del legale di fiducia di quel grado (Avv. (OMISSIS)), oltre interessi legali;
– Euro 24.962,0 per perdita di chance (indennita’ sostitutiva), oltre interessi dal licenziamento (12 gennaio 1994);
– Euro 91.527,63 per perdita di chance (indennita’ suppletiva), oltre interessi dal licenziamento (12 gennaio 1994);
– Euro 1.224,00 per onorari corrisposti all’avv. (OMISSIS) per attivita’ professionale non effettivamente svolta;
il tutto oltre al pagamento delle spese del grado.
Condanno’ inoltre la (OMISSIS) s.p.a. manlevare (OMISSIS) da quanto fosse stato costretto a pagare al (OMISSIS) per le ragioni sopra esposte.
Avverso tale decisione ricorrono separatamente (OMISSIS), con sette motivi, e (OMISSIS), con undici motivi, cui resistono con controricorso il (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. (nuova denominazione nel frattempo assunta dalla (OMISSIS) s.p.a.). Quest’ultima propone altresi’ ricorso incidentale, affidato a due motivi, relativo alla posizione di (OMISSIS), cui resistono con controricorso lo stesso (OMISSIS) e il (OMISSIS).
Hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c. (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *