Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112. In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, nell’omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il cliente

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5.9 A questo punto, la sola questione di diritto che puo’ essere esaminata da questa Corte e’ circoscritta all’esatta applicazione delle norme in tema di causalita’.
In proposito si deve osservare che la Corte d’appello ha impiegato un criterio probabilistico ai fini non solo dell’individuazione del nesso di causalita’, ma anche – e soprattutto – del danno.
Infatti, ricorrendo nella specie un caso di responsabilita’ professionale per condotta omissiva, l’esito del giudizio che gli avvocati (OMISSIS) hanno omesso di incardinare e’ meramente ipotetico e deve costituire oggetto di un accertamento prognostico nel quale il tema dell’evento di danno e quello del nesso di causalita’ risultano inevitabilmente connessi sul piano della causalita’ materiale (i.e. della relazione etiologica condotta/evento).
5.10 Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nell’accertamento del nesso causale in materia di responsabilita’ civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “piu’ probabile che non”, a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899; piu’ di recente, fra le molte: Sez. 3, Sentenza n. 22225 del 20/10/2014, Rv. 632945; Sez. Sentenza n. 23933 del 22/10/2013, Rv. 629110; Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013, Rv. 628702).
Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilita’ professionale per condotta omissiva (qual quello in esame): il giudice, accertata l’omissione di un’attivita’ invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonche’ l’esistenza di un danno che probabilmente ne e’ la conseguenza, puo’ ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Occorre, tuttavia, distinguere fra l’omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l’evento dannoso, dall’omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilita’ civile, ma nella prima ipotesi l’evento dannoso si effettivamente verificato, quale conseguenza dell’omissione; nell’altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece e’ stata omessa, non si realmente verificato e non puo’ essere empiricamente accertato.
Nel caso di responsabilita’ professionale degli avvocati dei commercialisti) per omessa impugnazione (anche degli atti d’imposizione di tributi), ricorre la seconda delle ipotesi innanzi considerate, poiche’ l’esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere e rispetto al quale, invece, il professionista ha lasciato decorrere i termini, non puo’ essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica.
Pertanto, in tema di responsabilita’ del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attivita’ professionale, quando si tratta di attivita’ del difensore, l’affermazione della responsabilita’ per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 09/06/2004, Rv. 573480; (Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010, Rv. 612727; Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013, Rv. 625017).
In sostanza, nei casi come quello in esame, l’accertamento del nesso causale si estende con medesimi criteri probabilistici – anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalita’ giuridica (i.e. della relazione etiologica evento/conseguenze), ossia al mancato vantaggio che, ove l’attivita’ professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito. Di tale danno, in queste circostanze, non puo’ richiedersi una prova rigorosa e certa, incompatibile con la natura di un accertamento necessariamente ipotetico, in quanto riferito a un evento non verificatosi, per l’appunto, a causa dell’omissione.
5.11 In ragione di quanto sopra esposto, va affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di responsabilita’ per colpa professionale consistita nell’omesso svolgimento di un’attivita’ da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza, o “del piu’ probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalita’ fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso puo’ essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attivita’ professionale omessa”.
5.12 In applicazione di tale principio di diritto, ricorsi in esame sono infondati nella parte in cui postulano che l’affermazione della responsabilita’ professionale degli avvocati per una condotta omissiva sarebbe dovuta essere preceduta dal raggiungimento della prova certa circa dell’esito favorevole del giudizio di rinvio, anziche’ dalla sola valutazione di un’elevata probabilita’ di vittoria. Dunque e’ erronea l’affermazione, presente in entrambi i ricorsi, secondo cui sarebbe dovuto essere onere del (OMISSIS) dimostrare la piena fondatezza delle sue domande.
Correttamente, la Corte d’appello ha formulato un giudizio prognostico che – diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti – tiene conto degli ulteriori accertamenti di fatto che avrebbe dovuto svolgere il giudice di rinvio, ma perviene comunque alla conclusione del probabile esito favorevole dell’azione che non e’ stata diligentemente coltivata, sulla base degli stringenti vincoli posti giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione.
A questo punto, la questione dibattuta si sposta sul contenuto dei principi di diritto formulati nel giudizio di cassazione.
Sotto tale profilo, pero’, entrambi i ricorsi risultano carenti del requisito dell’autosufficienza. Poiche’ la corte d’appello ha fondato la propria valutazione probabilistica circa l’esito favorevole della lite negligentemente abbandonata dagli avvocati (OMISSIS), argomentando in base ai vincoli che i principi di diritto affermati dalla Cassazione nella sentenza rescindente avrebbero posto all’accertamento demandato al giudice del rinvio, sarebbe stato onere dei ricorrenti produrre copia di tale sentenza. Infatti, conoscere il contenuto di quella sentenza sarebbe stato decisivo al fine di verificare se davvero i principi di diritto erano cosi’ stringenti da rendere improbabile un esito del giudizio di rinvio non favorevole al (OMISSIS).

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