Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 ottobre 2017, n. 24968. La pretesa dell’appaltatore alla revisione dei prezzi fondata su di una clausola contrattuale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

La pretesa dell’appaltatore alla revisione dei prezzi fondata su di una clausola contrattuale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Sentenza 23 ottobre 2017, n. 24968
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez.

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1239-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ALATRI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5188/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Sergio Coccia e (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. In base al contratto di servizio del 03/07/2003 col Comune di Alatri per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il (OMISSIS) spa in amministrazione straordinaria chiese ed ottenne dal Tribunale di Velletri ingiunzione di pagamento per Euro 2.179.868,62 (oltre spese ed accessori), notificata all’ingiunto il 23/06/2008, lamentando la mancata corresponsione dei compensi e dei relativi aggiornamenti previsti all’articolo 3 del contratto stesso, previamente approvato con delibera n. 11 del 24/05/2003 del competente organo comunale; ma l’ingiunto propose opposizione, eccependo in primo luogo, per quel che in questa sede rileva, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
2. Il Tribunale accolse tale eccezione con sentenza 05/05/2014, n. 1045, l’appello proposto dal Consorzio avverso la quale fu poi respinto dalla Corte di appello di Roma, sia pure con correzione della motivazione, per avere ritenuto nella specie persistente la discrezionalita’ amministrativa in capo al Comune in forza della clausola di aggiornamento (qualificata come clausola di “revisione prezzi”) in assenza di criteri automatici, dinanzi a criteri definiti come orientativi e dal contenuto “largamente imprevedibile”, nonche’ alla stregua di quello che e’ stato ricostruito come concreto esercizio del potere dell’ente comunale di produrre proprie controdeduzioni tecniche, quale estrinsecazione di poteri discrezionali di cui la P.A. godrebbe nella determinazione dei corrispettivi del pubblico servizio per cui era causa.
3. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 18/09/2015 col n. 5188, ricorre oggi il Consorzio, con atto articolato su di un unitario motivo, illustrato poi da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.: al quale resiste con controricorso il Comune.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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