Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25059. Il rapporto tra la “materia” attribuita in primo grado alla Sezione specializzata in materia di Impresa istituita presso i Tribunali e in secondo grado alla Sezione istituita presso le Corti di Appello, da un lato, e le altre controversie attribuite al Tribunale o alla Corte d’Appello presso la quale la Sezione e’ incardinata, dall’altro, non e’ riconducibile alla nozione di competenza, ma a quella di distribuzione degli affari all’interno di uno stesso ufficio

Il rapporto tra la “materia”, di cui al Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 2 come sostituito dal Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 2 convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 2012, attribuita in primo grado alla Sezione specializzata in materia di Impresa istituita presso i Tribunali e in secondo grado alla Sezione istituita presso le Corti di Appello a norma dell’articolo 1 del medesimo D.Lgs., da un lato, e le altre controversie attribuite al Tribunale o alla Corte d’Appello presso la quale la Sezione e’ incardinata, dall’altro, non e’ riconducibile alla nozione di competenza, ma a quella di distribuzione degli affari all’interno di uno stesso ufficio. Ne consegue che la Sezione specializzata, la quale, ravvisi l’esistenza di un rapporto di identita’ fra una causa davanti ad essa introdotta ed una causa introdotta davanti al tribunale in cui e’ incardinata, non puo’ dichiarare l’esistenza della litispendenza, ma deve provvedere a norma dell’articolo 273 cod. proc. civ., comma 2 e, se la causa riguardo alla quale ravvisi il predetto rapporto di identita’ risulti cumulata ad altre inerenti le sue attribuzioni, a norma dell’articolo 274 cod. proc. civ., comma 2. La decisione che pronuncia la litispendenza e’ impugnabile con il regolamento necessario e la Corte, ai sensi dell’articolo 49 c.p.c., comma 2, nell’accogliere l’istanza di regolamento caducando la pronuncia deve indicare tale modus procedendi al giudice di merito

Ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25059
Data udienza 6 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16719/2016 R.G. proposto da:
REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha chiesto che la Corte di Cassazione annulli l’ordinanza del 27 maggio 2016, con le conseguenze di legge.
RILEVATO
che:
1. La Regione Campania ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 27 maggio 2016, con cui il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, investito di un’opposizione avverso un decreto ingiuntivo, nei suoi confronti ottenuto dalla s.p.a. (OMISSIS), ha dichiarato – previa affermazione che i rapporti fra le controversie spettanti ad essa Sezione specializzata e quelle spettanti al Tribunale di Napoli in sede ordinaria si connoterebbero come rapporti appartenenti a distinti uffici e, dunque, riconducibili alla nozione di competenza – la litispendenza tra le domande riconvenzionali proposte dalla qui ricorrente con l’atto di opposizione al decreto e la reconventio reconventionis svolta nella comparsa di risposta dalla creditrice ingiungente, da un lato, e le domande articolate nei giudizi iscritti ai nn.r.g. 28698 del 2010 e 34809 del 2010, previamente instaurati presso il Tribunale di Napoli in veste ordinaria, rispettivamente dalla (OMISSIS) contro la Regione e da quest’ultima in opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla stessa societa’.
2. Al ricorso, con cui la Regione ha sostenuto l’insussistenza della ritenuta litispendenza sotto il profilo che non sussisterebbero fra le domande relazioni di identita’, ha resistito, con memoria la (OMISSIS), mentre non ha svolto attivita’ difensiva la ABC Acqua Bene Comune Napoli – Azienda Speciale (gia’ (OMISSIS) – (OMISSIS) s.p.a.), chiamata in causa nel giudizio dalla (OMISSIS).
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., e’ stata fata richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne e’ stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.
4. Non v’e’ stato deposito di memorie.
CONSIDERATO
che:
1. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni, nelle quali ha ampiamente affrontato, rapportandosi alla giurisprudenza di questa Corte ed alla dottrina, la tematica, a giusta ragione ritenuta decisiva per la soluzione dell’istanza di regolamento, ancorche’ non prospettata nell’istanza, del rapporto fra la Sezione Specializzata in materia di Imprese ed il Tribunale ordinario nel quale essa e’ istituita. Sicche’, il Collegio ritiene di prendere le mosse da dette conclusioni.
1.1. Il Pubblico Ministero si e’ cosi’ espresso:
“La decisione del giudice partenopeo nasce dall’assunto che tra sezioni specializzate per l’imprese e tribunali di riferimento sussisterebbe un rapporto di “competenza”, nel senso che le prime non sarebbero mere articolazioni dell’ufficio giudiziario in cui sono collocate ma uffici giudiziari autonomi e distinti. In questa ottica, i rapporti fra cause identiche o connesse non potrebbero dare vita a provvedimenti di riunione, appunto presupponenti la pendenza delle cause dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, ma piuttosto a pronunzie di Litispendenza (come quella di specie), ovvero continenza o eventualmente anche sospensione per pregiudizialita’. (….) E’ indubbio che la pronunzia di “litispendenza” abbia le caratteristiche di una pronunzia sulla “competenza”, in quanto “La litispendenza e’ istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicche’ la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, puo’ essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza” (SU 17443/14 e Cass. 1218/06).
Ciononostante, l’impugnata decisione assunta dal giudice partenopeo non puo’ essere qualificata come una valida pronunzia sulla “competenza”, perche’ questa presuppone la sussistenza di due autorita’ giudiziarie diverse, una delle quali deve essere appunto indicata come competente a decidere.

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