Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 25 ottobre 2017, n. 49047. L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge, consiste nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi che sono propri della polizia giudiziaria

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge, consiste nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi che sono propri della polizia giudiziaria. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo della polizia, nel frattempo avvertita, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 c.p.p., ma è configurabile una semplice denuncia, permessa a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale

Sentenza 25 ottobre 2017, n. 49047
Data udienza 17 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. RICCIARDI Giuseppe – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di MONZA;
contro
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di MONZA del 16/11/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Irene Scordamaglia;
letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Felicetta, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata essendo stato l’arresto legittimamente eseguito.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Monza negava la convalida dell’arresto operato nei riguardi di (OMISSIS), sorpresa nel cortile di una casa di abitazione dal proprietario della stessa nel mentre aveva ancora con se’ monili in oro ed un’urna funeraria, sottratti poco prima dalla privata dimora all’interno della quale si era introdotta, assieme ad una complice, forzandone una porta finestra.
Dall’ordinanza impugnata si apprende che il diniego di convalida dell’arresto era fondato sul rilievo che la misura precautelare era stata adottata dalla Polizia Giudiziaria fuori dalle ipotesi di fragranza o di quasi flagranza di cui all’articolo 382 cod. proc. pen., atteso che l’apprensione della persona autrice del reato di cui all’articolo 624-bis cod. pen. aveva avuto luogo sulla base delle sole informazioni ricevute dalla persona offesa e da terzi nell’immediatezza dei fatti, e, quindi, in assenza di una autonoma percezione della condotta di reato o delle sue tracce da parte degli operanti.
2. Con il ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territorialmente competente, denunziando il vizio di violazione di legge da inosservanza o erronea applicazione degli articoli 380, 383 e 382 cod. proc. pen., chiede l’annullamento del menzionato provvedimento di diniego della convalida.
Secondo il deducente, nel caso di specie, l’arresto era stato operato dal privato ai sensi dell’articolo 383 cod. proc. pen., in una situazione in cui la facolta’ prevista dalla norma in esame era legittimamente esercitabile, versandosi in ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, e avendo il proprietario dell’abitazione violata bloccato la ladra, che aveva con se’ parte della refurtiva, consegnandola alla Polizia Giudiziaria una volta che questa era intervenuta. Di tanto era stata fatta menzione nel verbale di arresto e le modalita’ di apprensione coattiva dell’indagata da parte del privato erano state erano state illustrate nella richiesta di convalida dell’arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso merita accoglimento. Sussiste, infatti, il dedotto vizio di violazione di legge, atteso che la dinamica dell’apprensione della (OMISSIS), per come descritta nel verbale di arresto operato dalla Polizia Giudiziaria e nella relativa richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero, depone inequivocabilmente per la sussistenza, nella situazione descritta negli atti, dei requisiti che legittimano la facolta’ di arresto da parte del privato prevista dall’articolo 383 cod. proc. pen..

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