Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 25 ottobre 2017, n. 49047. L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge, consiste nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi che sono propri della polizia giudiziaria

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2. Premesso che, nel caso di furto in abitazione di cui all’articolo 624-bis cod. pen., che e’ reato perseguibile di ufficio, l’articolo 380 cod. proc. pen., comma 2, lettera e-bis), impone alla Polizia Giudiziaria l’arresto in flagranza di reato, con la conseguenza che sono integrati i requisiti indicati dall’articolo 383 cod. proc. pen., comma 1, deve darsi atto che dagli atti del procedimento – esaminabili in sede di sindacato di legittimita’ ove sia dedotto un error in procedendo – emerge chiaramente come la vittima del furto ebbe ad esplicare sulla persona della (OMISSIS), bloccandola e trattenendola all’interno del cortile attiguo all’abitazione, una vera e propria forma di coazione, funzionale all’apprensione della stessa e alla consegna all’organo di polizia.
Con riguardo a tale profilo vale la pena ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex articolo 383 cod. proc. pen., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attivita’ procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tali poteri, richiedendosi, quindi, un comportamento concludente che esprima l’intento di eseguire l’arresto, quale l’apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell’intento di eseguire l’arresto ovvero l’accompagnamento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia. Quando, invece, il privato si limiti ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’articolo 383 cit., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale (Sez. 5, n. 10958 del 17/02/2005, P.M. in proc. Dobrin, Rv. 231223; Sez. 4, n. 4751 del 15/12/1999 – dep. 22/01/2000, PM in proc. Maaroufi, Rv. 215450).
3. Deve essere, peraltro, evidenziato che il Giudice delle indagini preliminari ha, comunque, errato nell’avere ritenuto che l’arresto fosse stato eseguito dalla Polizia Giudiziaria fuori dai casi di quasi flagranza di cui all’articolo 382 cod. proc. pen., atteso che nel verbale di arresto si da’ atto che la (OMISSIS) fu trovata in possesso di oggetti in oro e di un’urna funeraria riconosciuti dal proprietario come provento di furto e di cacciaviti, verosimilmente utilizzati per forzare la porta finestra attraverso la quale avvenne l’introduzione nell’abitazione dalla quale i predetti oggetti vennero sportati, e, quindi, ella fu sorpresa con cose o tracce dalle quali appariva che ella aveva commesso il reato immediatamente prima.
4. Ne deriva che non sussistono gli estremi di un arresto non legittimamente eseguito come ritenuto dall’ordinanza impugnata, la quale, pertanto va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perche’ l’arresto e’ stato eseguito legittimamente.

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