Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 3 novembre 2017, n. 26145. In ordine alla competenza territoriale per le controversie transnazionale

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20. Ne’ l’operativita’ dell’articolo 6, n. 1, del richiamato Regolamento puo’ dirsi esclusa sotto alcun altro profilo, visto che, a differenza dell’ipotesi scolastica del cumulo soggettivo (riguardo al quale e’ maggiormente evidente la necessita’ di verificare pure l’insussistenza di un pretestuoso coinvolgimento di un convenuto al solo fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione: cosi’ Cass. Sez. U. 09/02/2015, n. 2360 e 2/12/2013, n. 26937, sia pure con riferimento alle del tutto analoghe disposizioni della Convenzione di Bruxelles, di cui il ripetuto Regolamento costituisce la sostanziale trasposizione in ambito eurounitario; v. pure Cass. Sez. U. 29/09/2017, n. 22857, sull’analogo articolo 6 della Convenzione di Lugano del 16/09/1988, di estensione di quella prima Convenzione alle Nazioni dell’area EFTA), l’azione revocatoria e’ evidentemente unitaria e va necessariamente diretta – come lo e’ stato nella specie – contro tutti i distinti contraenti dell’atto negoziale, nella specie bilaterale e di conferimento di beni in societa’, oggetto della domanda di declaratoria di inefficacia, al riguardo sussistendo.

20. Di conseguenza, pacificamente risultando domiciliata in Italia – sebbene appunto nel circondario di Perugia e non in quello di Ancona – quanto meno la (OMISSIS), debitrice diretta dell’attrice in revocatoria, bene la giurisdizione del giudice italiano si fonda pure nei confronti della necessaria litisconsorte convenuta maltese; e tanto va affermato in base al seguente principio di diritto: “l’articolo 6, n. 1, del Regolamento CE n. 44/2001 – nel prevedere che la persona, fisica o giuridica, domiciliata nel territorio di uno Stato membro puo’ essere convenuta in un altro Stato membro, “in caso di pluralita’ di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi e’ domiciliato” – non si limita ad individuare l’ordinamento in cui puo’ essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all’interno del medesimo; resta pero’ affidata alle norme della lex fori la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, ove diverso da quello individuato in base alla norma del Regolamento, giacche’ la violazione di questa rileva, ai fini dell’esclusione della giurisdizione, soltanto ove una tale violazione si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro individuato in base alle norme del Regolamento”.

21. Resta, pertanto, allo stato assorbita – e quindi impregiudicata – la questione della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, se ed in quanto identificato alla stregua del luogo (Senigallia, nel circondario di Ancona) dove era stato intrattenuto il rapporto bancario da cui originava il credito tutelato con l’azione revocatoria (stando a quanto si evince dai dati posti a base dell’ordinanza resa dal g.i., oggetto di regolamento di competenza nella medesima causa tra le parti e definito, con pronunzia di inammissibilita’, da Cass. ord. 20/01/2017, n. 1615), cioe’ in base all’articolo 5, n. 1, lettera a), del medesimo Regolamento (CE) n. 44/01; e la conseguente sua manifesta irrilevanza ai fini della decisione elide in radice la necessita’ di qualunque rinvio pregiudiziale sul punto alla Corte di Giustizia, con reiezione delle istanze in tal senso di Pubblico Ministero e ricorrente.

22. Infine, le spese vanno opportunamente rimesse al giudice qui dichiarato munito di giurisdizione, pure in considerazione dell’esito finale e complessivo della lite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’atto di costituzione di (OMISSIS) srl. Dichiara la giurisdizione del giudice italiano, cui demanda di provvedere sulle spese del regolamento.

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