Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 3 novembre 2017, n. 26145. In ordine alla competenza territoriale per le controversie transnazionale

L’art. 6, n. 1, del Regolamento CE n. 44 del 2001 nel prevedere che la persona, fisica o giuridica, domiciliata nel territorio di uno State membro può essere convenuta in un altro State membro “in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato” non si limita ad individuare l’ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all’interno del medesimo; resta però affidata alla “lex fori” la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, ove diverse da quello individuato in base alla norma del Regolamento, giacché la violazione di questa rileva, ai fini dell’esclusione della giurisdizione, soltanto ove una tale violazione si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro individuato in base alle norme del Regolamento.

Ordinanza 3 novembre 2017, n. 26145
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24564-2016 proposto da:

(OMISSIS) LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (OMISSIS) S.P.A., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa, in origine, dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (OMISSIS) S.P.A., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– interveniente –

e contro

(OMISSIS) SOC. COOP., (OMISSIS);

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1663/2013 del TRIBUNALE di ANCONA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Corte, in camera di consiglio, in via principale, sospenda il giudizio e proponga alla Corte di Giustizia UE, con apposita ordinanza, la questione d’interpretazione pregiudiziale descritta nella parte motiva; in subordine, respinga il ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

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