Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 31 ottobre 2017, n. 25849. In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata

In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale; quest’onere può essere assolto tramite “praesumptio hominis”, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all’opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe determinata all’aborto per qualsivoglia ragione personale

Sentenza 31 ottobre 2017, n. 25849
Data udienza 13 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6280-2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1005/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1999, (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legali rappresentanti del minore (OMISSIS), convennero in giudizio l’Azienda Ospedaliera di (OMISSIS), esponendo:

che la (OMISSIS), alla ventunesima settimana di gestazione, si era sottoposta ad ecografia da parte di uno specialista di ostetricia e ginecologia dell’ospedale convenuto;

che la predetta aveva poi partorito il figlio (OMISSIS), affetto da patologie agli arti superiori di gravita’ tale da determinarne una invalidita’ totale e permanente al 100%;

che l’errore diagnostico consistito nella mancata individuazione delle malformazioni presenti nel feto al momento dell’ecografia, e la conseguente, omessa informazione, avevano impedito loro di esercitare il diritto, riconosciuto alla madre dalla L. n. 194 del 1978, articolo 6, di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza, con gravissime conseguenze per essi attori sul piano psichico e della qualita’ di vita.

Si costitui’ in giudizio l’Azienda ospedaliera, resistendo alla domanda risarcitoria proposta dai coniugi (OMISSIS).

Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 1587 del 2008, condanno’ l’Azienda ospedaliera a pagare agli attori le somme di Euro 250.000,00 a favore di (OMISSIS), e di Euro 200.000,00 a favore di (OMISSIS) a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance, ovvero perdita “della possibilita’ di valutare le due alternative oggettivamente possibili e di scegliere liberamente quella, comunque dolorosa, ma meno grave”.

Il Tribunale rigetto’ invece la domanda avanzata dagli attori in nome e per conto del figlio.

2. La decisione e’ stata riformata dalla Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 1005 del 19 agosto 2014.

La Corte di Appello, diversamente dal giudice di primo grado, ha escluso il diritto dei coniugi (OMISSIS) al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita di chance.

La Corte territoriale ha ritenuto che gli odierni ricorrenti non abbiano assolte all’onere di provare che, ove informata delle malformazioni del concepito, si sarebbe determinato un grave pericolo per la salute della gestante e che la stessa gestante avrebbe deciso e ottenuto di interrompere la gravidanza.

Secondo la Corte, le malformazioni di cui e’ affetto (OMISSIS), in quanto meramente scheletriche, non appaiono tali da far ritenere automaticamente sussistenti i requisiti imprescindibili per consentire l’interruzione di gravidanza dopo il primo trimestre.

Le prove acquisite, sostanzialmente desunte dalle affermazioni rese dagli attori in sede di perizia neuropsichiatrica, non consentirebbero poi di affermare, con sufficiente certezza o come ipotesi piu’ probabile, che la (OMISSIS), opportunamente informata, avrebbe optato per l’interruzione della gravidanza.

La malformazione da cui e’ risultato affetto il figlio degli odierni ricorrenti, inducente rilevanti limitazioni allo svolgimento di alcune attivita’ pratiche, ma non incidente sull’espletamento di attivita’ fisica e soprattutto psichiche, non risulterebbe, difatti, di gravita’ tale da consentire di ritenere acquisita la prova in questione mediante il ricorso a presunzioni.

La Corte di Appello ha tuttavia riconosciuto che la mancata diagnosi prenatale e la mancata, corretta informazione della gestante avevano comunque causato ai due coniugi un danno risarcibile, rappresentato dalla compromissione del diritto dei genitori ad essere informati della malformazione del nascituro al fine di prepararsi, psicologicamente e materialmente, all’arrivo di un bambino menomato, ed ha quindi condannato l’azienda ospedaliera a corrispondere la minor somma di Euro 60.000 alla (OMISSIS) e la minor somma di Euro 40.000 al (OMISSIS).

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