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– sull’inoperativita’ dell’articolo 6 punto 1 della Convenzione di Bruxelles, corrispondente all’articolo 6 punto 1 del Regolamento 44/2001 CE, sul foro del luogo in cui uno qualsiasi della pluralita’ dei convenuti sia domiciliato, potendo quello applicarsi, al pari dell’articolo 33 cod. proc. civ. nazionale, in caso di cumulo soggettivo, ma per la sola ipotesi che almeno uno dei convenuti sia stato citato innanzi al giudice competente in ragione del suo domicilio e quindi in ragione dei criteri generali di cui agli articoli 18 e 19 cod. proc. civ. e non anche di quello facoltativo o convenzionalmente fissato (alla stregua di Cass. 22/02/2000 n. 1962).
3. Dal canto suo, l’intimata (OMISSIS) spa, a mezzo della sua mandataria (OMISSIS) spa, in controricorso argomenta:
– per la non sostenibilita’ della confusione, quale rapporto dedotto in causa, tra l’atto revocando e il rapporto tra (OMISSIS) e proprio debitore, nonche’ per l’inopponibilita’ della deroga convenzionale alla giurisdizione alle sole parti del contratto che l’hanno pattuita: dovendo, in tema di azione revocatoria, qualificarsi dedotta in causa l’obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia di un negozio che si reputa fraudolento, non gia’ quella oggetto dell’atto impugnato; con la conseguenza che la competenza giurisdizionale e territoriale del giudice italiano dev’essere senz’altro determinata sulla base dei criteri di collegamento stabilito dall’articolo 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale), criterio richiamato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 3, comma 2, nonche’ dagli articoli 18 – 20 cod. proc. civ., previsti appunto per la materia delle obbligazioni, e non gia’ sulla base del criterio di collegamento dell’articolo 21 cod. proc. civ., previsto per la materia dei diritti reali (Cass. n. 15441/2002, Cass. n. 7377/1993): del resto avendo pure la dottrina posto in risalto il carattere tipicamente personale dell’azione pauliana, sicche’ a conoscere della stessa non potrebbe che essere il giudice determinato in base ai criteri di cui agli articoli 18 e 20 cod. proc. civ.;
– per l’applicabilita’ del foro dell’obbligazione contrattuale non solo nelle ipotesi in cui si controverte tra le parti contraenti, ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un’azione di simulazione, ai sensi dell’articolo 1414 c.c. e articolo 1416 c.c., comma 1 o un’azione revocatoria ex articolo 2901 del codice medesimo: anche in tal caso, infatti, non diversamente da quello in cui l’azione di simulazione e’ proposta da una delle parti verso l’altra, sono gli obblighi che dal contratto sono derivati tra le parti a presentarsi come obbligazione dedotta in giudizio, rispetto alla quale, quindi, continua a fungere da criterio di collegamento il luogo in cui l’obbligazione stessa e’ stata o avrebbe dovuto essere eseguita (Cass. sez. U. 07/05/2003, n. 6899);
– per il travisamento della giurisprudenza della Corte di giustizia ad opera di controparte: non vi sarebbe dubbio alcuno che il debitore che artatamente disegni, precostituisca ed attui la propria incapienza patrimoniale, alienando o donando beni di cui sia ancora titolare, per poi contrarre debiti ulteriori, fidando nell’oggettiva impossibilita’ di ripianarli, non possa sfuggire alle proprie responsabilita’: parimenti chiamato a rispondere e’ chi tali atti abbia compiuto dopo essersi indebitato, con la chiara consapevolezza di pregiudicare le legittime ragioni dei propri creditori, anche senza giungere a determinare la propria condotta secondo deliberata preordinazione; ne’ potrebbe andare esente da sanzione chi abbia acquistato a titolo oneroso dal debitore, coadiuvandolo nella realizzazione del progetto di progressiva disintegrazione degli originari assetti patrimoniali, se non addirittura suggerendone l’ordito, o ispirandone le mosse;
– per la piena applicabilita’ dell’articolo 2, dell’articolo 4, n. 2, dell’articolo 5 e naturalmente dell’articolo 6 cod. proc. civ., per quanto riguarda l’ordinamento italiano, nonche’ della Convenzione di Bruxelles del 1968 e del reg. CE 44/2001, per quanto riguarda le fonti comunitarie;
– per la legittima applicabilita’ dell’articolo 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968, secondo il quale il convenuto puo’ comunque essere citato qualora si tratti di un’azione di garanzia (quale di fatto e’ l’azione revocatoria, come mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale) o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale e’ stata proposta la domanda principale, sempreche’ quest’ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;
– per l’inoperativita’, sia pure nel campo della revocatoria fallimentare, di qualsiasi deroga convenzionale alla competenza giurisdizionale del giudice italiano in presenza di soggetti terzi rispetto a negozi lesivi o potenzialmente tali del credito degli stessi (Cass. Sez. U. 27/07/1999, n. 515): cui corrisponde l’inapplicabilita’ dell’articolo 17 della richiamata Convenzione di Bruxelles, tale facolta’ essendo prevista e concessa alle sole parti del contratto con cui essa sia esercitata e quindi non potendo operare in danno di (OMISSIS) spa, estranea all’atto di conferimento contenente detta clausola;
– per l’inapplicabilita’ alla controversia dell’articolo 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles, non avendo ne’ l’azione di simulazione ne’ l’azione revocatoria una funzione risarcitoria, ma trovando entrambe un comune fondamento nella presupposta preesistente relazione obbligatoria tra le parti.
4. Va preliminarmente esclusa l’ammissibilita’ dell'”atto di costituzione per successione ex articolo 111 c.p.c.”, depositato da (OMISSIS) srl, quale successore per acquisto pro soluto del credito dall’originaria controricorrente (OMISSIS) spa, comunque in persona della medesima mandataria (OMISSIS) spa, acquisito agli atti di causa il 4-5/10/2017. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, che pure ha ormai ammesso il successore all’impugnazione o alla diretta costituzione quale controricorrente (per quello a titolo universale, v. Cass. 31/03/2011, n. 7441; per quello a titolo particolare, tra molte altre: Cass. 11/05/2010, n. 11375; in ogni caso con adeguata produzione di prova della successione, soprattutto se contestata dalla controparte), continua ad escludere l’ammissibilita’ di un intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimita’ (in termini, tra le ultime, Cass. 30/05/2014, n. 12179), per la mancanza, nella disciplina di questa fase processuale, di un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di partecipare al giudizio con facolta’ di esplicare difese, e quindi di assumere una veste atipica rispetto ai soggetti che, avendo partecipato alle fasi di merito, sono parti necessarie del giudizio (v. gia’ in tal senso Cass. 07/04/2011, n. 7986; Cass. 04/05/2007, n. 10215; piu’ di recente conferma l’indirizzo Cass. Sez. U. 18/11/2016, n. 23466).
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