cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 7 ottobre 2014, n. 41827


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovann – Presidente
Dott. LEO G. – rel. Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 18/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dott. Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnata la sentenza n. 1662/12 con la quale la Corte d’appello di Venezia, in data 18/12/2012, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 22/12/2010, che aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di cui alla Legge n. 898 del 1970, articolo 12-sexies, condannandolo anche al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, indicata per (OMISSIS).
La Corte territoriale, confermando nel resto il provvedimento impugnato ha dichiarato estinto per prescrizione il reato con riguardo ai versamenti omessi fino al giugno 2005, ed ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado, laddove identificava la parte civile costituita nella persona di (OMISSIS) e non, come avrebbe dovuto fare, nella di lei madre (OMISSIS).
2. Ricorre il Difensore dell’imputato, censurando in successione una serie di punti della sentenza impugnata, sotto la comune rubrica del vizio di motivazione rilevante a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
2.1. Il ricorrente sostiene che la parte civile effettivamente costituita – la madre di (OMISSIS), persona quest’ultima in condizioni svantaggiate ma maggiorenne e capace – non avrebbe subito alcun danno dall’omesso versamento dell’assegno dovuto per il mantenimento della figlia, e che comunque aveva potuto far fronte ai bisogni della medesima, il che – a parere del ricorrente – escluderebbe la rilevanza penale del fatto ascritto a (OMISSIS).
2.2. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare a sufficienza (essendosi limitata a citare una massima tratta dalla giurisprudenza di legittimita’) il rigetto della tesi difensiva secondo la quale l’azione di revocazione proposta riguardo alla sentenza di divorzio che aveva stabilito l’obbligo del versamento potrebbe implicare, in caso di accoglimento, l’irrilevanza delle omissioni contestate.
2.3. La Corte territoriale avrebbe considerato il recente versamento da parte di (OMISSIS) di tutte le somme dovute alla moglie come un post factum, non rilevante in punto di sussistenza del reato. In contrario il ricorrente osserva che l’omissione del versamenti sarebbe priva di rilievo nei casi di incapacita’ economica assoluta dell’obbligato.
2.4. Sarebbe infine inadeguata la motivazione spesa dai Giudici di secondo grado in ordine alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato, poiche’ proposto in base a motivi infondati o manifestamente infondati. Dalla decisione di rigetto scaturisce la necessaria condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. Il Difensore accomuna in un’unica censura concernente la completezza e la congruenza della motivazione una serie eterogenee di questioni, che per alcuni versi attengono alla corretta applicazione della legge penale sostanziale, e per altri alla ricostruzione del fatto da parte del Giudice territoriale.
2.1. Se ben si comprende il primo motivo di ricorso, ed a parte il travisamento della giurisprudenza che concerne il delitto di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, non e’ in discussione la legittimita’ del provvedimento di correzione assunto dalla Corte territoriale, che ha indicato nella madre della giovane (OMISSIS), e non direttamente in quest’ultima, la parte in favore della quale e’ stato deliberato il risarcimento del danno. Sembra si sostenga piuttosto che, se la parte civile si identifica in (OMISSIS), allora non sarebbe stato dimostrato che costei abbia subito un danno, visto che la retta dell’istituto ove la comune figlia (OMISSIS) trascorreva quasi tutto il suo tempo era sostanzialmente coperta dalle erogazioni della pubblica assistenza. Si aggiunge per altro, subito dopo, l’argomento per il quale non sarebbe dimostrato che la citata (OMISSIS) fosse priva dei mezzi per provvedere al mantenimento della figlia in luogo del padre, e per effetto dell’inadempimento di questi.
Il ragionamento non e’ chiaro, ed e’ comunque, per qualche verso almeno, paradossale. Non si vede in che modo la maggiore o minore facilita’ con la quale la madre della ragazza aveva potuto fronteggiare la situazione deliberatamente creata dall’ex marito potrebbe incidere sul credito che nasceva dall’inadempimento, e sul danno pertinente. A parte il diritto ad ottenere le somme indicate dal Giudice della separazione a titolo di mantenimento della figlia non autosufficiente, e’ stato proprio in forza dell’illecito contegno omissivo di (OMISSIS) che la (OMISSIS) ha dovuto accollarsi un onere non proprio, subendo il corrispondente danno patrimoniale, al quale si e’ aggiunta la sofferenza implicata dal disinteresse riscontrato, a carico del ricorrente, circa le sorti e la qualita’ di vita della ex coniuge e dei figli.
In questi termini il danno e’ stato individuato e riconosciuto dal primo Giudice, con valutazione confermata dalla Corte territoriale. Il fatto che la (OMISSIS) l’abbia fronteggiato riuscendo ad evitare che ridondasse direttamente sulla figlia affidata alle sue cure e’ privo di ogni possibile rilevanza.
2.2. Con il secondo motivo, il Difensore si lamenta della sintesi con la quale la Corte d’appello ha replicato alla tesi dell’irrilevanza penale dell’omissione, data la possibilita’ che intervenga revocazione della sentenza che ha sciolto il matrimonio tra l’imputato e la parte civile.
Si tratta di una questione in diritto, della quale, prospettando una violazione della legge penale sostanziale, avrebbe dovuto discutersi il fondamento, e non la maggiore o minore giustificazione ad opera della Corte territoriale. In ogni caso, quest’ultima ha sufficientemente argomentato il decisum, richiamando la giurisprudenza che ha stabilito la rilevanza penale dell’omesso versamento dell’assegno divorzile anche in epoca antecedente al passaggio in giudicato della sentenza (sez. 6, Sentenza n. 21872 del 03/05/2007, rv. 236699). Il principio e’ stato affermato valorizzando l’esecutivita’ della sentenza in questione, tale da consentire immediate azioni a tutela del coniuge interessato. E proprio la piena ed immediata attualita’ dell’obbligo che nasce dalla sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio implica che l’omesso versamento delle somme dovute sia penalmente sanzionabile, a maggior ragione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e resti tale anche per l’eventualita’ che intervenga revocazione della sentenza medesima.
In applicazione della stessa logica, del resto, questa Corte ha piu’ volte stabilito che la violazione degli obblighi di assistenza familiare conserva rilevanza anche dopo la dichiarazione di nullita’ del matrimonio, sebbene la stessa, quando intervenga per mezzo di una sentenza ecclesiastica con effetti riconosciuti, presenti efficacia ex tunc (Sez. 6, Sentenza n. 42248 del 07/11/2006, rv. 235317; Sez. 1, Sentenza n. 3399 del 4/02/1981, rv. 148412; Sez. 6, Sentenza n.4987 del 4/12/1979, rv. 145036; Sez. 6, Sentenza n. 12002 del 3/06/1977, rv. 136877).
La norma penale, in altre parole, sanziona la violazione dei doveri nascenti dal provvedimento giudiziale esecutivo che genera l’obbligo di prestazione patrimoniale, e non rileva l’eventualita’ che detto provvedimento, in seguito, subisca vicende idonee ad interromperne la forza cogente.
Oltretutto, nel caso di specie, la revocazione della sentenza non risulta intervenuta. E’ palesemente insostenibile l’implicito assunto del ricorrente, e cioe’ che l’omesso versamento dell’assegno divorzile non potrebbe essere sanzionato ogni volta che sia prospettabile in astratto l’eventuale revocazione del provvedimento che ne abbia imposto l’erogazione.
2.3. Manifestamente inammissibile e’ il terzo motivo di impugnazione. Non si comprende il collegamento tra l’ipotetica impossibilita’ per (OMISSIS) di versare le somme dovute, all’epoca in cui avrebbe dovuto farlo, e la sopravvenuta erogazione, in tempi molto piu’ recenti, delle somme dovute.
E’ chiaro il fondamento dei rilievi svolti dai Giudici territoriali, e cioe’ che, una volta perfezionato il reato omissivo, il tardivo adempimento della relativa obbligazione non puo’ incidere sulla sussistenza del fatto, ma tutt’al piu’ sulle sue conseguenze dannose, e, correlativamente, sulla quantificazione della pena a fronte del buon comportamento successivo (appunto) del reo. L’assoluta ed incolpevole impossibilita’ di adempiere, ove dimostrata, escluderebbe invece l’antigiuridicita’ della condotta (o almeno l’integrazione dei profili soggettivi del reato), e rileverebbe indipendentemente dal sopravvenire della prestazione.
Ove poi si fosse inteso invocare il principio ad impossibilia nemo tenetur (magari invocando l’adempimento tardivo come prova indiretta), e lamentare in proposito l’assenza di rilievi nella sentenza impugnata, non resterebbe che notare – a parte ogni rilievo sulla genericita’ della doglianza e sulla sua pertinenza al fatto – come non si fosse prospettata, nei motivi di appello, alcuna questione concernente la capacita’ di adempiere da parte dello (OMISSIS).
2.4. Manifestamente inammissibile, infine, e’ l’ultimo motivo di censura, cioe’ quello relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il motivo attiene infatti al merito della decisione assunta dalla Corte territoriale, la quale ha motivato la propria decisione di confermare le scelte del primo Giudice, tenuto conto da un lato della lunga durata della condotta omissiva e dei precedenti dell’interessato, e dall’altro nel comportamento resipiscente attuato con la pur tardiva corresponsione delle somme dovute alla (OMISSIS). Una valutazione motivata con completezza e coerenza, dunque, che non puo’ essere sindacata nel giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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