cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 4 marzo 2015, n. 4437

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4364-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 1117/12 V.G. della CORTE D’APPELLO di SALERNO del 19/03/2013, depositato il 28/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

IN FATTO
Con ricorso del 5.9.2012 (OMISSIS) adiva la Corte d’appello di Salerno per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 2 in relazione all’articolo 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con Legge n. 848 del 1955, per l’eccessiva durata di un processo amministrativo instaurato innanzi al T.A.R. di Catanzaro il 17.7.2000 e definito in appello con sentenza del Consiglio di Stato depositata il 13.4.2012.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non svolgeva attivita’ difensiva.
Con decreto del 26.5.2013 la Corte d’appello adita dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto la domanda aveva ad oggetto l’indennizzo non per la durata complessiva del giudizio, ma per la sola frazione relativa al grado d’appello, nel quale soltanto si era verificato lo sforamento dello standard biennale, previsto dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Per la cassazione di tale decreto ricorre (OMISSIS), in base ad un unico motivo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato un “atto di costituzione” al fine della partecipazione all’udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso e’ dedotta la violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 89 del 2001, articolo 2 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 83 del 2012 convertito in Legge n. 134 del 2012) e dell’articolo 112 c.p.c..
Parte ricorrente premette di aver specificato nel ricorso introduttivo del procedimento ex lege n. 89 del 2001 che innanzi al T.A.R. il processo era durato dal 17.7.2000 al 24.1.2002 e che, dunque, esso era stato contenuto in una durata rientrante in quella massima normalmente prevista per il giudizio di primo grado. Al contrario, il giudizio d’appello era durato 9 anni e sei mesi, sicche’ era relativamente a quest’ultimo che si era verificata la lesione del diritto ad un processo di durata ragionevole.
Quindi, sostiene parte ricorrente che a termini della Legge “Pinto”, articolo 2 rientra nella disponibilita’ della parte limitare la propria domanda al solo grado che abbia avuto una durata eccedente il limite di ragionevolezza, fermo restando che compete al giudice considerare la complessiva durata del giudizio, in tutti i gradi e le fasi in cui questo si sia articolato, al fine di valutare la fondatezza della domanda, senza che cio’ implichi una divergenza tra il chiesto e il pronunciato.
2. – Il motivo e’ fondato.
Com’e’ noto secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di equa riparazione ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, occorre avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell’unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione. Ne consegue che non rientra nella disponibilita’ della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell’ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza (cosi’ e per tutte, Cass. n. 14786/13).
Cio’ comporta il divieto di frazionare la domanda quante volte tale opzione sia diretta a falsare il giudizio finalizzato all’applicazione della Legge c.d. Pinto, cioe’ ad impedire che la durata piu’ che ragionevole di un grado possa compensare quella eccedente di un altro.
Tuttavia cio’ non significa che la parte, la quale fornisca tutti gli elementi di valutazione circa la durata della causa presupposta nel suo intero svolgimento, non possa variamente ridurre la propria pretesa (salvo specifici profili di correttezza processuale, non ravvisabili nel caso in esame). Il giudice non e’ per questo espropriato del potere di effettuare una valutazione complessiva della durata del giudizio, poiche’ il divieto di pronunciarsi ultra o extra petita gli impedisce soltanto di porre a base della decisione fatti non allegati.
Ed invero, va chiarito che anche in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo la parte attrice puo’ disporre del quantum della domanda, ma non dell’allegazione dei fatti storico-normativi che ne condizionano l’ammissibilita’, nel senso che tali fatti essa non puo’ selezionare e tacere a suo piacimento senza incorrere nella relativa sanzione. La parte, pertanto, ha l’onere di precisare l’intera durata del giudizio presupposto, inclusi i gradi e le fasi di durata conforme agli standand di ragionevolezza. Assolto che sia tale onere, il giudice deve procedere alla valutazione unitaria della durata del processo, anche se nel formulare la domanda la parte si sia precipuamente riferita ai soli segmenti processuali in cui, a suo avviso, sarebbe stato superato il limite di durata ragionevole.
2.1. – Nella specie, la specifica allegazione della durata del primo grado, che la stessa parte ricorrente ha giudicato congrua, pone perfettamente il giudice di merito nelle condizioni di valutare il giudizio nella sua durata complessiva e di stabilire se, in qual misura e a partire da quale momento si sia registrata una durata eccedente il limite di ragionevolezza.
E dunque la Corte territoriale, supponendosi erroneamente vincolata per effetto della formulazione della domanda a valutare la sola durata del grado d’appello, ha tratto l’altrettanto errata conclusione che la domanda fosse stata strumentalmente frazionata in violazione dei principi piu’ volte enunciati da questa Corte.
3. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che nel decidere si atterra’ al seguente principio di diritto: “Anche in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo la parte attrice puo’ disporre del quantum della domanda, ma non dell’allegazione dei fatti storico-normativi che ne condizionano l’ammissibilita’, nel senso che tali fatti essa non puo’ selezionare e tacere a suo piacimento senza incorrere nella relativa sanzione. La parte, pertanto, ha l’onere di precisare l’intera durata del giudizio presupposto, inclusi i gradi e le fasi di durata conforme agli standard di ragionevolezza. Assolto che sia tale onere, il giudice deve procedere alla valutazione unitaria della durata del processo, anche se nel formulare la domanda la parte si sia precipuamente riferita ai soli segmenti processuali in cui, a suo avviso, sarebbe stato superato il limite di durata ragionevole”.
4. – Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese di cassazione, il cui regolamento gli e’ rimesso ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che provvedera’ anche sulle spese di cassazione

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