Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 30 ottobre 2015, n. 43943
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. BASSI A. – rel. Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 418/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 07/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BASSI ALESSANDRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 7 novembre 2013, su ricorso della sola parte civile, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha riformato la sentenza del 22 settembre 2009 – con la quale il giudice monocratico presso lo stesso Tribunale aveva assolto (OMISSIS) dal reato di maltrattamenti in danno della moglie (OMISSIS) – ed ha condannato l’imputato al risarcimento dei danni subiti da quest’ultima nonche’ alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio da ella sostenute.
A sostegno della decisione, il Giudice di secondo grado ha rilevato come le dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito ai maltrattamenti subiti per decenni trovino riscontro nelle convergenti dichiarazioni dei tre figli della coppia; come il ritardo con il quale la vittima si determinava a denunciare i fatti si spieghi in ragione dell’intreccio di sentimenti contrastanti di affetto e di paura nonche’ della situazione di dipendenza psicologica ed economica che sovente connota i rapporti familiari; come il quadro d’accusa non sia inficiato dalle dichiarazioni rese dai testi a discarico.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso (OMISSIS), difeso di fiducia dall’Avv. (OMISSIS), e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale in relazione all’articolo 572 c.p., per avere la Corte d’appello argomentato l’integrazione del reato sotto il profilo oggettivo -con specifico riferimento all’abitualita’ della condotta – e sotto il profilo soggettivo – con riferimento all’integrazione del dolo -, con una motivazione generica ed apodittica.
2.2. Violazione di legge penale e processuale in relazione all’articolo 572 c.p. e articoli 187, 194 e 195 c.p.p., per avere la Corte d’appello ritenuto integrato il reato in oggetto trascurando e travisando gli elementi evidenziati dalla difesa a dimostrazione dell’inattendibilita’ delle accuse.
2.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 572, 157 e 161 c.p., per avere la Corte omesso di considerare che i fatti assumono una qualche parvenza di attendibilita’ sino al 2000 mentre l’episodio del agosto 2006 (attinente alla divisione dei mobili e degli effetti personali) e’ del tutto isolato ed episodico sicche’, all’epoca in cui e’ stata pronunciata la sentenza di secondo grado, il reato doveva dichiararsi prescritto.
3. L’Avv. (OMISSIS), per la parte civile (OMISSIS), ha depositato in Cancelleria conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla stessa parte civile in questa fase.
4. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, mentre la difesa di (OMISSIS) ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato in relazione a tutte le censure dedotte e deve essere rigettato.
2. In via preliminare va rilevato come la decisione impugnata sia intervenuta a seguito di un giudizio assolutorio di primo grado, su ricorso della sola parte civile e dunque con condanna in punto di sola responsabilita’ civile.
Occorre rammentare come, secondo i principi affermati da questa Corte regolatrice, nel giudizio di appello, ai fini della riforma della sentenza assolutoria in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilita’ rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre invece una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 1 , n. 12273 del 05/12/2013 – dep. 14/03/2014, Ciaramella e altro, Rv. 262261).
Ancora, questo Giudice di legittimita’ ribadito che, nel giudizio di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilita’ del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di la’ di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilita’ del primo giudizio (Sez. 6 , n. 8705 del 24/01/2013 – dep. 21/02/2013, Farre e altro, Rv. 254113; Sez. 6 , n. 45203 del 22/10/2013 – dep. 08/11/2013, Paparo Rv. 256869).
Ed invero, il nostro sistema processuale certamente consente una pronuncia di condanna in grado di appello dopo un’assoluzione in primo grado pur in assenza di nuovi apporti probatori, non essendo richiesto ne’ dal dettato costituzionale ne’ dalle norme e dai principi pattizi internazionali che l’affermazione della penale responsabilita’ poggi su di una doppia condanna (c.d. doppia conforme). Anzi, il nostro ordinamento ha costituzionalizzato un principio contrario, sancendo nel comma secondo dell’articolo 111 Cost. la parita’ delle parti nel processo penale, salve le differenziazioni dei poteri processuali riconosciuti al pubblico ministero ed all’imputato giustificate dalle fisiologiche diversita’ che connotano le posizioni delle due parti, e sempre che l’alterazione della simmetria dei rispettivi poteri e facolta’ trovi un’adeguata ratio e sia contenuta entro i limiti della ragionevolezza (v. C. Cost. sent. 24 gennaio 2007, n. 26). Ne discende il riconoscimento in capo al pubblico ministero della facolta’ di ricorrere avverso la sentenza assolutoria pronunciata in primo grado, con possibilita’ pertanto di ottenere legittimamente all’esito del giudizio d’impugnazione il c.d. ribaltamento della decisione liberatoria. Ne’ osta a detto ribaltamento la circostanza che avverso la sentenza di condanna pronunciata in appello a seguito di un’assoluzione l’imputato possa proporre soltanto il ricorso per cassazione senza poter piu’ ottenere un’ulteriore rivalutazione del merito, laddove – come anche i Giudici delle leggi hanno avuto modo di riconoscere – la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per se’, di un riconoscimento costituzionale (ex plurimis, C. Cost. sentenza n. 280/1995 e ordinanza n. 316/2002).
Va nondimeno chiarito come, ferma la legittimita’ della riforma in appello della pronuncia liberatoria a piattaforma probatoria invariata, il rovesciamento del giudizio assolutorio di primo grado comporti il rigoroso rispetto del principio codificato dell’articolo 533 c.p.p., comma 1, (introdotto con Legge n. 46 del 2006) – alla stregua del quale “il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di la’ di ogni ragionevole dubbio” – e imponga al decidente di merito la verifica e dunque la precisazione delle ragioni di fatto e di diritto che, proprio in considerazione dell’assoluzione pronunciata in primo grado, rendono evidente ed irrefutabile la penale responsabilita’ dell’imputato. Pertanto, in virtu’ della regola di giudizio introdotta nel 2006, il giudice d’appello che riformi radicalmente la precedente decisione in mancanza di nuovi elementi conoscitivi deve non solo sostenere la propria diversa deliberazione con una motivazione che sia intrinsecamente esistente, non manifestamente illogica e non contraddittoria – come usualmente sufficiente, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per dar conto dell’apprezzamento di merito proprio del grado -, ma deve anche confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza, dimostrandone l’insostenibilita’ per incompletezza e/o incoerenza, con la conseguenza che ricorre il vizio di omessa motivazione quando quel confronto manchi su circostanze ed apprezzamenti che hanno concorso in modo determinante a fondare il primo e diverso giudizio (per tutte, Sez. U, sent. n. 45276 del 30/10/2003 – dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226093; Sez. 6, n. 22120 del 29/04/2009 – dep. 27/05/2009, Tatone e altri, Rv. 243946; Sez. 2 , n. 17812 del 09/04/2015 – dep. 29/04/2015, Maricosu, Rv. 263763).
In altri termini, allorche’ riconosca la responsabilita’ penale dell’imputato negata in primo grado, in ossequio al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, il decidente di secondo grado non puo’ limitarsi ad una mera rilettura dello stesso materiale probatorio e dunque alla sostituzione delle valutazioni sottese alla decisione impugnata con le proprie, ma – ponendosi in diretto confronto con i passaggi argomentativi sviluppati nel provvedimento gravato – deve evidenziare gli errori in diritto in cui sia incorso il primo giudice e/o i vizi logico argomentativi del ragionamento da questi seguito ed esplicitare le ragioni per le quali non siano sostenibili ipotesi dotate di razionalita’ e plausibilita’ diverse da quella recepita nel proprio pronunciamento.
3. Di tali principi di diritto ha fatto corretta applicazione il giudice d’appello nella decisione in rassegna, laddove ha ricostruito i fatti oggetto del processo ed evidenziato le ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali i comportamenti di (OMISSIS) – come accertati all’esito dell’istruttoria dibattimentale -possano e debbano sussumersi nella fattispecie dei maltrattamenti in famiglia. Dopo avere dato atto del tenore delle convergenti dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai tre figli della coppia ed evidenziato che il quadro di condotte maltrattanti, sia sul piano fisico che psicologico, e lo stato di costante umiliazione in cui era stata ridotta la vittima certamente integrano il contestato delitto di cui all’articolo 572 c.p., i giudici d’appello hanno preso in esame le argomentazioni sulla scorta delle quali il decidente di primo grado era pervenuto ad un giudizio di dubbio circa la configurabilita’ della fattispecie ed hanno quindi argomentato – in modo puntuale e logicamente congruo – sia in relazione alla evidenziata “tardivita’” della denuncia della persona offesa, sia in relazione all’apporto conoscitivo di segno opposto fornito dal datore di lavoro e dalla figlia di primo letto dell’imputato.
3.1. Risponde infatti ad una condivisibile massima d’esperienza che le persone offese di reati commessi in ambito familiare siano spesso restie a rendere pubbliche le loro tristi vicende, e cio’ in considerazione dell’intrecciarsi di sentimenti contrastanti, di affetto, di paura e/o di risentimento, che spesso connotano le relazioni fra congiunti o di situazioni di dipendenza psicologica ed economica, che possono costituire un freno alla denuncia dei maltrattamenti subiti. Senza dover pensare al caso limite conosciuto nella letteratura scientifica come “sindrome di Stoccolma”, non e’ inconsueto riscontrare nella prassi, soprattutto in contesti familiari consolidati o comunque connotati da legami sentimentali particolarmente intensi, quella situazione emotiva – che la psicologia qualifica in termini di dipendenza affettiva – che induce una persona a ritenere che il proprio benessere dipenda da un’altra e la predispone ad accettare qualunque compromesso, piegandosi alla volonta’ dell’altro fino ad annullare la propria dignita’, per ottenerne affetto e riconoscimento. Ancora, nei rapporti tra soggetto maltrattante e vittima delle violenze e vessazioni e’ frequente riscontrare un’ambiguita’ di sentimenti suscettibile di portare quest’ultima, nonostante le sofferenze cagionate dal partner, ad accettare della prosecuzione della relazione, da un lato, per l’esistenza di un forte legame affettivo, di un “amore malato”, tale da creare una controspinta dovuta a dinamiche da dipendenza; dall’altro lato, per la soggezione psicologica determinata proprio dall’azione di coartazione esercitata dall’agente nei confronti della persona offesa. Ancora, la resistenza a formalizzare una denuncia nei confronti del soggetto maltrattante puo’ dipendere dal timore di compiere scelte che possano provocare la dissoluzione dell’unita’ familiare e comportare pregiudizi di natura economica o scompensi affettivi per i figli, piuttosto che dalla paura di subire gravi reazioni aggressive da parte di chi si sappia aduso abbandonarsi ad accessi violenti.
Nondimeno, tali situazioni non rendono di per se’ inaffidabile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite dal partner: l’ambivalenza dei sentimenti provati per l’accusato e la perdurante tolleranza di una situazione maltrattante costituiscono invero dati da considerare ai fini della valutazione della credibilita’ intrinseca del dichiarante al pari di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale delibazione, imponendo al Giudice soltanto una maggiore prudenza nell’analisi delle dichiarazioni nel quadro di tutti gli elementi conoscitivi a sua disposizione, una volta che essi siano stati compiutamente acquisiti, ricostruiti e riscontrati.
3.2. Con motivazione altrettanto congrua la Corte d’appello ha escluso che la denuncia della (OMISSIS) (secondo la difesa, calunniosa) fosse ispirata dall’intento di ottenere una modifica del provvedimento presidenziale di assegnazione dell’alloggio coniugale, evidenziando come l’assunto del ricorrente sul punto sia sguarnito di qualunque riscontro probatorio.
5. Altrettanto convincente e, soprattutto, conforme alla regola di giudizio dell'”al di la’ di ogni ragionevole dubbio” si appalesa la motivazione concernente la valutazione delle testimonianze assunte.
Oltre a caratterizzarsi per sbrigativita’ ed assertivita’ della valutazione del compendio probatorio, nel pervenire ad un giudizio di dubbio circa l’effettiva integrazione del reato, il decidente di primo grado aveva posto del tutto irragionevolmente sullo stesso piano i contributi dichiarativi offerti dai tre figli conviventi della coppia e gli elementi conoscitivi forniti dal datore di lavoro e dalla figlia di primo letto dell’imputato, nel mentre questi ultimi, in considerazione del contesto non domestico (il primo) e della saltuarieta’ (la seconda) della loro frequentazione dei coniugi (OMISSIS), non potevano aver avuto modo di apprezzare le effettive e, soprattutto, quotidiane dinamiche di coppia e di essere diretti testimoni di eventuali condotte maltrattanti.
6. Inammissibili sono gli ulteriori motivi di ricorso: il primo – col quale il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo del reato ex articolo 572 c.p. -, perche’ del tutto generico, laddove non espone con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure al fine di delimitare con precisione l’oggetto del ricorso (Cass. Sez. 6 , n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204); il secondo, in quanto tendente a sollecitare una diversa valutazione delle evidenze probatorie senza, in effetti, denunciare alcun vizio riconducibile alla rosa di quelli disciplinati dall’articolo 606 c.p.p., (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Infondato e’ anche l’ultimo motivo col quale il ricorrente si duole della mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, dovendosi ritenere cessata la condotta in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
Ed invero, i decidenti di merito hanno argomentato – con considerazioni congrue ed immuni da vizi logici ictu oculi rilevabili – le ragioni per le quali abbiano stimato le condotte maltrattanti essersi protratte, senza soluzione di continuita’, fino al 2006, in considerazione di quanto denunciato dalla (OMISSIS) e della testimonianza della figlia (OMISSIS) (v. pagina 3 della sentenza in verifica).
5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Di contro, non ricorrono i presupposti per la condanna di (OMISSIS) a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte civile in questa fase.
Secondo il chiaro disposto dell’articolo 614 c.p.p., comma 1, – laddove richiama alle norme regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado -, la parte civile e’ tenuta a formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta, a norma dell’articolo 523 c.p.p., comma 2, (Sez. 2 , n. 38713 del 06/06/2014 – dep. 23/09/2014, Smiroldo, Rv. 260519). Il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel corso dell’udienza avanti la Corte di Cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilita’ di liquidare la parcella irritualmente depositata (Sez. 6 , n. 41514 del 25/09/2012 – dep. 24/10/2012, Adamo ed altri, Rv. 253808)
Ne discende che, nel caso di specie, nessuna liquidazione di spese e’ dovuta alla parte civile, la quale ha depositato le proprie conclusioni e la nota spese in Cancelleria e non, come prescritto, in udienza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalita’ e gli altri identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
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