Cassazione 13

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 22 gennaio 2016, n. 3043

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESATA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente

Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 1648/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 16/07/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gaetano DE AMICIS;

sentite le conclusioni del PG Dott. Gabriele MAZZOTTA per il rigetto di tutti i ricorsi;

Uditi i difensori: Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), tutti insistono per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 giugno-16 luglio 2015 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma in data 29 maggio 2015 – che applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e quella degli arresti domiciliari per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – riformandola nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), ai quali ha applicato, in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, la diversa misura coercitiva degli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.

2. Il difensore di fiducia di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ha proposto nel loro interesse ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza, deducendo la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), in relazione all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c) e c-bis, articolo 310 c.p.p., comma 9, come modificati dalla Legge n. 47 del 2015, per avere omesso di motivare con riferimento alle esigenze cautelari e, comunque, per avere integrato la motivazione carente contenuta nel provvedimento cautelare genetico.

Richiamati, in particolare, la Legge n. 47 del 2015, articoli 2 e 8, si deduce che il G.i.p., al di la’ di un generico richiamo allo ius superveniens, avrebbe completamente omesso l’autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, sostanzialmente rinviando alla precedente ordinanza cautelare del 28 novembre 2014: sia l’ordinanza impugnata, dunque, che quella oggetto di riesame, si sono limitate a richiamare il contenuto di procedenti provvedimenti cautelari ed hanno eluso i parametri imposti dalla su citata novella legislativa, che presenta invece un contenuto innovativo la’ dove richiede l’esistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato.

Nessuna valutazione in termini di attualita’, in particolare, e’ stata effettuata nei confronti di (OMISSIS) e della (OMISSIS), avendo il Tribunale motivato (per il primo) sulla base del richiamo alla gravita’ dei fatti commessi e (per entrambi) a precedenti penali risalenti nel tempo, ovvero, per la seconda indagata, sulla base della trascrizione del testo della precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 23 giugno 2015 in sede di giudizio di rinvio, senza prendere in esame i fatti successivamente intervenuti (dismissione delle cariche in precedenza ricoperte da tutti i predetti indagati all’interno delle societa’ del gruppo, la sottoposizione di queste ultime a provvedimenti di amministrazione giudiziaria, le spontanee dichiarazioni rese dal (OMISSIS) in data 31 marzo 2015, ecc.).

La motivazione dell’ordinanza adottata dal G.i.p., infine, era insufficiente anche in relazione alle posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) (per il quale vi e’ stato un mero rinvio all’ordinanza applicativa del precedente titolo cautelare), ne’ il Tribunale del riesame ha colmato le oggettive lacune del titolo genetico.

3. I difensori di (OMISSIS) hanno proposto nel suo interesse ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di doglianza il cui contenuto viene di seguito sinteticamente illustrato.

3.1. Violazione dell’articolo 125 c.p.p., per motivazione meramente apparente in relazione al reato oggetto del capo d’imputazione sub 6), non avendo il Tribunale considerato gli elementi rappresentati in una memoria difensiva che dava conto, anche attraverso produzioni documentali, dell’inesistenza della provvista indiziaria e della totale estraneita’ dell’indagato alle vicende delle cooperative del (OMISSIS). La sussistenza dei gravi indizi e’ stata infatti desunta solo attraverso il richiamo alle conversazioni captate su terzi, senza svolgere neanche una sommaria analisi delle indicazioni di segno contrario al riguardo fornite dalla difesa.

3.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi al reato di cui all’articolo 318 c.p., non avendo il Tribunale del riesame individuato negli elementi a sua disposizione – ossia, stralci di intercettazioni fra soggetti diversi dall’indagato – il patto corruttivo, ne’ l’erogazione di utilita’, da un lato, e l’attivita’ contra legem, dall’altro. Al riguardo, in particolare, l’ordinanza impugnata non ha spiegato come tutta l’attivita’ istituzionale compiuta dall’indagato, che gia’ dal 2010 si poneva in oggettivo contrasto con gli interessi delle cooperative, potesse coesistere con l’ipotizzato asservimento delle sue funzioni. E’ infine apodittica la motivazione la’ dove ha ritenuto che le delibere di cui all’ordinanza – tutte adottate dalla maggioranza e dall’opposizione – siano state condizionate dal solo indagato, attribuendogli in tal modo la forza di piegare la volonta’ dell’intera assemblea capitolina.

3.3. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all’articolo 318 c.p., articoli 275 e 125 c.p.p., per avere il Tribunale omesso di motivare su una questione prospettata dalla difesa in sede di riesame, ossia circa l’impossibilita’ di applicare misure diverse da quelle previste dall’articolo 289 c.p.p., comma 2, atteso che e’ proprio l’impugnato provvedimento ad aver affermato che l’accordo corruttivo tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) si sarebbe realizzato gia’ sotto la precedente giunta, quindi prima dell’innalzamento di pene introdotto con la nuova formulazione dell’articolo 318 c.p..

3.4. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all’articolo 275 c.p.p., e articolo 125 c.p.p., comma 3, non avendo il Tribunale considerato, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, gli aspetti dedotti dalla difesa in tema di prognosi di pena, incensuratezza e giovane eta’ dell’indagato, attualita’ e concretezza del pericolo di reiterazione del reato.

3.5. Con motivo aggiunto, depositato nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 11 novembre 2015, i difensori insistono sul secondo e terzo motivo di ricorso, deducendo ulteriori elementi a sostegno dell’impossibilita’ di applicare misure diverse da quelle previste ex articolo 289 c.p.p., comma 2, atteso che l’acquisizione di nuovi elementi – un interrogatorio reso dal (OMISSIS) al P.M. in data 23 giugno 2015 – confermerebbe la presenza di versamenti di somme di denaro all’indagato in un periodo antecedente gli anni 2013-2014.

4. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto nel suo interesse ricorso per cassazione, deducendo la nullita’ dell’ordinanza per difetto di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ex articolo 274 c.p.p., lettera c), articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c), e articolo 309 c.p.p., comma 9.

Si assume, in particolare, che il Tribunale non avrebbe motivato in merito alla permanenza del pericolo di recidiva a seguito della dedotta circostanza relativa al cambio di ruolo all’interno dell’amministrazione di appartenenza, sebbene la difesa avesse sollevato specifiche doglianze sul punto, con una memoria depositata in udienza.

Non e’ stata considerata, in particolare, l’attualita’ del pericolo, a fronte della circostanza che l’indagato, in seguito alla perquisizione subita il 2 dicembre 2014, aveva ritenuto opportuno dimettersi dalla carica di componente la commissione aggiudicatrice di una gara d’appalto presso l’ASL di (OMISSIS) ed aveva richiesto al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea, ove prestava servizio, di essere sollevato dalle attivita’ che lo vedevano impegnato come responsabile unico del procedimento, per esser nominato dal D.G., a seguito di tale seconda richiesta, responsabile pro’ tempore di altro ufficio, con un ruolo dirigenziale privo di alcun potere dispositivo, sia di spesa che di fornitura di mezzi o servizi, oltre che della possibilita’ di indire gare di appalto. Nelle more, peraltro, era sopraggiunto anche il provvedimento di sospensione dal servizio da parte della predetta Azienda ospedaliera: elemento, questo, portato anch’esso all’attenzione del Tribunale, che ha invece operato un inconferente richiamo all’esistenza del medesimo rischio in capo ad altro indagato (il (OMISSIS)), che ricopriva un ruolo politico del tutto differente rispetto a quello di pubblico funzionario proprio dello (OMISSIS).

Si deduce, infine, la mancata considerazione della episodicita’ delle condotte criminose contestate all’indagato (tutte realizzate nel medesimo arco temporale, ossia nel luglio 2014), della sua incensuratezza e del tempo trascorso dalla commissione dei reati.

5. I difensori di (OMISSIS) hanno proposto nel suo interesse ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di doglianza il cui contenuto viene di seguito sinteticamente illustrato.

5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7, e articolo 273 c.p.p., avendo il Tribunale del riesame indicato una serie di condotte senza motivare in ordine all’esistenza di un’attivita’ continuativa posta in essere in favore del sodalizio criminale e del suo esponente di vertice. Dall’ordinanza impugnata, infatti, si evince una disponibilita’ dell’indagato in favore del (OMISSIS) e della sua compagna – cliente dell’ (OMISSIS) – ma nulla si afferma, in termini di prova diretta o indiretta, riguardo alla consapevolezza che tale condotta avrebbe agevolato non solo il (OMISSIS), ma anche un’organizzazione criminale che agiva attraverso il metodo mafioso.

5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies, (capo sub 22), dove si fa riferimento ad una mera intestazione fittizia di quote sociali, senza motivare sulla necessaria presenza del dolo specifico, ed in particolare sulla conoscenza o consapevolezza, da parte dell’indagato, del fondato timore del (OMISSIS) di essere sottoposto a misure di prevenzione. La quota capitale fittiziamente intestata all’ (OMISSIS), peraltro, sarebbe di soli 100,00 euro, con la conseguenza che, per la sua modicita’ ed irrilevanza, non potrebbe mai ritenersi idonea ex articolo 49 c.p., comma 2, ad eludere la norma in materia di prevenzione patrimoniale, che in ogni caso, per come e’ strutturata, non appare a concorso necessario.

5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, (capo sub 21), poiche’ e’ lo stesso Tribunale a riconoscere la realta’ della prestazione oggetto della contestazione: nel caso di specie, infatti, non si tratta di operazioni totalmente inesistenti, ma di prestazioni reali fatturate da un soggetto fiscale diverso, dunque di una simulazione relativa soggettiva, per la quale occorrerebbe sempre il dolo specifico consistente nel fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte, con la conseguenza che deve escludersi la sussistenza del reato ove l’agente persegua il solo fine di conseguire personalmente un indebito vantaggio.

5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), articolo 275 c.p.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, per non avere il Tribunale adeguatamente motivato circa l’esistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, avuto riguardo al fatto che le contestazioni risalgono ad almeno 8/10 mesi prima dell’emissione del provvedimento custodiale, che l’indagato e’ dimissionario dalla carica rivestita nella societa’ cooperativa ” (OMISSIS)” onlus e che le condotte a lui contestate (la mera acquisizione di quote per l’importo di euro 100,00 e l’emissione di fatture per prestazioni inesistenti da parte della predetta cooperativa, che egli presiedeva) non rientrano in attivita’ tipiche di svolgimento della professione forense da lui esercitata.

6. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto nel suo interesse ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene di seguito sinteticamente illustrato.

6.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’ con riferimento all’articolo 309 c.p.p., comma 9, per avere l’ordinanza del G.i.p. attribuito al (OMISSIS) un comportamento corruttivo ex articolo 318 c.p. (capo d’imputazione sub 1) relativo alla percezione di somme di denaro, individuandolo come capo della segreteria del Presidente del Consiglio comunale, senza effettuare alcuna valutazione autonoma in ordine alla assunzione di tale qualifica rispetto alle richieste del P.M., e per avere il Tribunale del riesame, a sua volta, integrato la motivazione del provvedimento restrittivo sul punto, in contrasto con la novellata disposizione di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 9. Si contesta, al riguardo, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rilevando come l’ordinanza del G.i.p. abbia accolto la tesi del P.M. – che individua il ricorrente come la persona corrotta sulla base di un’intercettazione ambientale – senza svolgere un’autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza a norma dell’articolo 292 c.p.p., in ordine alla circostanza che lo stesso si identificava, pur senza esserlo, nel su citato capo della segreteria.

6.2. Violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione al ruolo svolto dal ricorrente nell’ambito della segreteria del Presidente del Consiglio comunale, per quel che attiene alla contestazione di cui all’articolo 319 c.p. (capo sub 2), in considerazione dell’assoluta mancanza di individuazione dell’attivita’ in concreto svolta e dell’apporto causale fornito dall’indagato al realizzarsi degli eventi di volta in volta individuati nell’ordinanza (ad es., l’aggiudicazione delle gare dell’AMA, la nomina del suo direttore generale, la destinazione di fondi regionali al 10 Municipio, lo sblocco dei fondi per il settore sociale, ecc.).

6.3. Violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all’articolo 274 c.p.p., lettera c), per essere stata la misura cautelare della detenzione domiciliare emessa in assenza dei presupposti di legge ed in aperto contrasto con le risultanze processuali, avuto riguardo al suo trasferimento, nel frattempo intervenuto ad altro ufficio, ed al fatto che nell’arco di sei mesi, ossia dall’atto di perquisizione del 1 dicembre 2014 sino all’ordinanza cautelare del 29 maggio 2015, nessuna ulteriore condotta gli sia stata attribuita, tenuto conto anche della cessazione dell’attivita’ svolta dalla cooperativa ” (OMISSIS)”.

7. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto nel suo interesse ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di doglianza il cui contenuto viene di seguito sinteticamente illustrato.

7.1. Violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari ex articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c bis), per non avere il Tribunale considerato le produzioni documentali offerte dalla difesa circa il fatto che tutti gli incarichi professionali svolti dal ricorrente quale commercialista di (OMISSIS) sono stati revocati, ovvero hanno costituito oggetto di rinunzia da parte del predetto professionista, gia’ in epoca antecedente l’emissione dell’ordinanza impugnata in sede di riesame, si’ da impedire la reiterazione di qualsiasi attivita’ in suo favore.

7.2. Violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla oggettiva impossibilita’ di reiterazione del reato a seguito delle modifiche normative intervenute con la Legge n. 47 del 2015, articoli 2 e 3, avuto riguardo alla circostanza di fatto che il soggetto pubblico necessario per realizzare qualsiasi condotta di corruzione (ossia, l’ (OMISSIS)) si trova in stato di custodia cautelare sin dal dicembre 2014, sicche’ le su indicate esigenze cautelari sarebbero prive dei requisiti di concretezza ed attualita’.

7.3. Violazione dell’articolo 309 c.p.p., comma 9, come modificato dalla Legge n. 47 del 2015, articolo 11, comma 3, per avere il Tribunale illegittimamente tentato di colmare le lacune della motivazione dell’ordinanza cautelare del G.i.p., la’ dove ha fatto riferimento ad una informativa di P.G. del 16 febbraio 2015, mai comparsa nella predetta ordinanza cautelare e mai indicata come fonte di prova dal G.i.p..

7.4. Violazione di legge ex articolo 273 c.p.p., comma 1 bis, e vizi della motivazione riguardo all’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed al mancato riscontro del contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche, non emergendo dalle relative conversazioni elementi specifici e idonei ad attribuire al ricorrente l’ipotizzata responsabilita’ penale: dalle stesse, infatti, risulta esclusivamente un rapporto di fiducia legato allo svolgimento di una pluriennale attivita’ professionale di commercialista per conto dell’ (OMISSIS) e delle societa’ da quest’ultimo gestite. In particolare, il ricorrente non ha mai ricevuto, trasportato o consegnato denaro, valori o altri beni per conto dell’ (OMISSIS) ed ha espressamente respinto la sua richiesta di fatturare alla cooperativa (OMISSIS) i compensi dovutigli per lo svolgimento della sua attivita’ professionale, perche’ cio’ sarebbe risultato illegittimo in assenza di rapporti con la predetta cooperativa. Si deduce, inoltre, che la contabilita’ delle societa’ dell’ (OMISSIS) e’ stata correttamente tenuta, senza eseguire operazioni fittizie, mentre nessun rapporto risulta instaurato con il (OMISSIS) ed il (OMISSIS). Ne’, infine, vi e’ traccia, nelle intercettazioni telefoniche, della redazione ovvero della predisposizione, da parte del ricorrente, di bandi di gara che l’ (OMISSIS) avrebbe poi pilotato.

7.5. Violazione di legge ex articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c), e vizi della motivazione riguardo al tempo trascorso dalla commissione del reato, atteso che le imputazioni provvisorie fanno riferimento a fatti avvenuti nel 2014.

7.6. Inesistenza di elementi di prova logica circa la configurabilita’ del concorso in reati di corruzione, non emergendo da alcuna intercettazione, o da altri atti processuali, che il ricorrente abbia ottenuto vantaggi e profitti da (OMISSIS) ovvero da terzi: risulta acclarato, semmai, il contrario, poiche’ il ricorrente nel 2014 e’ rimasto creditore, senza esito, di compensi professionali vantati nei confronti dell’ (OMISSIS).

7.7. Mancanza di motivazione sulla eccessivita’ della misura degli arresti domiciliari e sulla sua sostituzione con altra misura meno afflittiva, tenuto conto dell’assenza di qualsivoglia esigenza cautelare.

7.8. Con atto depositato in Cancelleria l’11 novembre 2015 il difensore, Avv. (OMISSIS), ha proposto un motivo nuovo ex articolo 585 c.p.p., comma 4, deducendo violazioni di legge, ex articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c), c bis, articolo 309 c.p.p., comma 9, articolo 274 c.p.p., lettera c), e vizi della motivazione, anche per travisamento dei fatti, su un punto decisivo, ossia sul contenuto dell’informativa di P.G. del 16 febbraio 2015, dove si da atto di conversazioni intercorse fra l’ (OMISSIS) ed altre persone, cui il ricorrente non ha affatto partecipato, e gli si attribuiscono, inoltre, discorsi che egli in realta’ non ha mai compiuto. Il ricorrente, in particolare, ha partecipato solo in qualita’ di consulente ad alcuni colloqui di (OMISSIS) con i suoi collaboratori, fornendo in quelle occasioni consigli del tutto leciti circa la necessita’ di portare la c.d. “cassa” ad equilibri piu’ congrui, ovvero di depositare in banca somme di denaro per importi non superiori al limite dei cinquemila euro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono infondati e devono essere rigettati per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Deve al riguardo rilevarsi come i Giudici di merito abbiano, con congrue ed esaustive argomentazioni, esposto le ragioni giustificative della valutazione di accresciuta gravita’ del quadro indiziario, da un lato facendo riferimento alle specifiche note modali delle nuove condotte di corruzione e turbativa d’asta emerse dalle attivita’ d’indagine – dai predetti ricorrenti poste in essere nell’ambito dell’associazione di tipo mafioso della quale si ipotizza che facciano parte ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), ovvero che abbiano inteso agevolare ( (OMISSIS)) – dall’altro lato evidenziando come le stesse si siano continuativamente protratte, “con una consuetudine ed una abitualita’ sconcertante”, sino al giorno della esecuzione delle misure cautelari nei loro confronti applicate, condizionando l’attivita’ amministrativa del Comune di (OMISSIS) attraverso il coinvolgimento di numerosi funzionari e pubblici ufficiali in relazione ai lavori svolti dalle due ultime consiliature.

Entro tale prospettiva, inoltre, il Tribunale del riesame ha fatto riferimento alla presenza di una fitta rete di connivenze di amministratori e dipendenti pubblici, soprattutto all’interno dell’amministrazione capitolina, ponendo in particolare rilievo, con il richiamo alle conformi valutazioni gia’ espresse nell’ordinanza emessa dal G.i.p., non solo la diffusione del condizionamento mafioso in diversi settori dell’attivita’ pubblica, con la conseguente piena percezione dell’esistenza di una organizzazione radicata nel territorio e nelle strutture della pubblica amministrazione, ma anche la continuativita’ dell’attivita’ corruttiva svolta dai vari indagati con connotazioni di trasversalita’ rispetto alle varie formazioni politiche ed i gravi precedenti penali a carico di taluni di essi ( (OMISSIS) e (OMISSIS)).

Corrette devono ritenersi, pertanto, le considerazioni espresse dal Tribunale circa il profilo della perdurante attualita’ delle esigenze cautelari, avuto riguardo sia all’apprezzamento circa la particolare gravita’ delle modalita’ di realizzazione dei reati in contestazione, che alle valutazioni circa il probabile ricorso alla forza intimidatrice della su indicata organizzazione criminale, oltre che alle numerose relazioni intessute con esponenti politici e con persone che ancora oggi rivestono funzioni pubbliche presso il Comune di (OMISSIS) e la Regione Lazio, nonche’ all’esposizione del complessivo quadro delle ragioni che hanno condotto il G.i.p. – nel fissare ex articolo 297 c.p.p., la retrodatazione della decorrenza dell’efficacia della misura cautelare alla data del 2 dicembre 2014 – a richiamare le motivazioni gia’ poste a fondamento della restrizione dello status libertatis dei quattro coindagati in occasione del precedente provvedimento cautelare assunto in data 28 novembre 2014 (dal Tribunale del riesame poi confermato con ordinanza del 17 dicembre 2014, la cui base giustificativa, peraltro, e’ stata anch’essa puntualmente richiamata, per ciascuno dei suddetti indagati, nella motivazione dell’ordinanza impugnata).

1.2. Quanto alla prospettazione difensiva del difetto del requisito dell’attualita’ richiesto dall’articolo 274 c.p.p., lettera c), deve in questa Sede ribadirsi, anzitutto, che il tempo trascorso dalla commissione del reato, anche alla luce della recente novella legislativa n. 47/2015, non ne esclude automaticamente l’attualita’ e la concretezza del pericolo di reiterazione.

L’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), come novellato dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47, stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte – con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede – soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell’attualita’, ricavabili dalle specifiche modalita’ e circostanze del fatto e dalla personalita’ della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; con l’ulteriore precisazione – anch’essa introdotta dalla su citata Legge n. 47 del 2015 – per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalita’ dell’imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravita’ del titolo di reato per cui si procede.

Ne discende che l’ultimo periodo dell’articolo 274, lettera c), impedisce di desumere il suddetto pericolo dalla gravita’ del “titolo di reato” astrattamente considerato, ma non certo, come correttamente e’ avvenuto nel caso in esame, dalla valutazione della gravita’ del fatto nelle sue concrete manifestazioni. Le “modalita’ e circostanze del fatto” costituiscono, invero, elementi di valutazione imprescindibili per una corretta prognosi di recidiva, poiche’ investono l’analisi di connotazioni comportamentali concrete che, nell’ipotesi delle esigenze cautelari special-preventive, devono servire a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o, al contrario, si collochi in un piu’ ampio sistema di vita, ovvero, ancora, se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacita’ di autolimitarsi che possa condurre l’indagato a commettere ulteriori azioni delittuose.

Pur dovendosi riconoscere che la sussistenza di un onere di motivazione sull’attualita’ delle esigenze cautelari era gia’ desumibile, nell’assetto normativo previgente, dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c), e’ agevole al contempo rilevare come la ratio dell’intervento legislativo sia stata comunemente individuata nell’avvertita necessita’ di richiedere al Giudice un maggiore e piu’ compiuto sforzo motivo quanto all’individuazione delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), in ordine alle quali, quindi, non risulta piu’ sufficiente uno specifico vaglio circa il requisito della concretezza, ma se ne impone anche un altro, di pari spessore argomentativo, in merito al connesso profilo dell’attualita’.

Con riferimento al pericolo di reiterazione, infatti, la giurisprudenza di legittimita’, in varie occasioni, aveva affermato che, “ai fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell’attualita’, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell’esistenza di elementi concreti sulla base dei quali e’ possibile affermare che l’imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioe’ che offendano lo stesso bene giuridico” (cosi’ ad es., Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857; in senso analogo, Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253864; Sez. 1, n. 25214 del 03/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829).

Muovendosi entro tale prospettiva, la giurisprudenza aveva maggiormente incentrato la sua attenzione sul requisito normativo, espressamente contemplato, della concretezza, correlando la configurabilita’ del pericolo di reiterazione di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistessero elementi “concreti” (cioe’ non meramente congetturali) idonei a consentire una prognosi di commissione di ulteriori delitti analoghi (cosi’, da ultimo, Sez. 5, n. 24051 del 11/05/2014, Lorenzini, Rv. 260143).

Ne consegue che, in relazione alla valutazione del pericolo di reiterazione, si rende ormai imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti necessariamente considerati nell’attualita’, dal momento che i parametri individuati dall’articolo 274, lettera c), hanno la specifica funzione di evitare che la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari possa essere correlata, astrattamente, al solo titolo di reato contestato.

In tal senso va evidenziata, pertanto, la necessita’ che tale aspetto sia specificamente valutato dal Giudice emittente la misura cautelare, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della sua adozione, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarita’ della vicenda cautelare in esame (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, dep. 26/10/2015, Rv. 264902).

Il requisito della attualita’, infatti, non puo’ certo essere equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuita’ del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si e’ manifestata la potenzialita’ criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettivita’ del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare e’ chiamata a neutralizzare.

L’ordinanza impugnata, come gia’ si e’ avuto modo di rilevare, ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perche’ in essa la valutazione e’ stata eseguita richiamando la valorizzazione, gia’ dal G.i.p. compiuta in relazione al parametro dell’attualita’, di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare, dall’analisi del dato temporale (cosi’ come specificamente delimitato ex articolo 297 c.p.p.) e delle specifiche modalita’ di realizzazione delle condotte delittuose, oltre che dalla disamina del peculiare contesto in cui le stesse sono maturate ed hanno prodotto i loro effetti, alla luce delle attivita’ d’indagine in corso.

1.3. Parimenti infondate devono ritenersi, infine, le doglianze attinenti al prospettato difetto di autonomia della valutazione alla luce delle modifiche normative di recente introdotte dalla su citata novella legislativa n. 47/2015.

Al riguardo, invero, questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 44606 del 01/10/2015, dep. 04/11/2015, Rv. 265055) ha affermato che, in tema di motivazione dell’ordinanza cautelare, le modifiche introdotte negli articoli 292 e 309 c.p.p., dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47, non hanno carattere innovativo del contenuto del provvedimento impositivo, essendo stata solo esplicitata la necessita’ che quest’ultimo presenti comunque un chiaro contenuto indicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne consegue che deve ritenersi nulla, ai sensi dell’articolo 292 c.p.p., l’ordinanza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente e non indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario.

La nozione di autonomia della valutazione, d’altronde, come gia’ correttamente osservato dai Giudici di merito nell’ordinanza impugnata, non puo’ certo essere confusa con quella di originalita’ della esposizione, ne’, tanto meno, essere sovrapposta ad un complesso di argomentazioni che si distinguano in ragione della mera diversita’ di formule lessicali cui il Giudice del provvedimento cautelare si senta costretto a ricorrere pur di esprimere i medesimi concetti con l’utilizzo di un frasario solo formalmente diverso.

Cosi’, non ogni rinvio per relationem o, ancora, per “incorporazione” – ai quali e’, pertanto, tutt’ora legittimo ricorrere – induce l’assenza di autonoma valutazione da parte del Giudice emittente, la cui mancanza, ai sensi dell’articolo 309, comma 9, u.p., comporta irrimediabilmente l’annullamento da parte del Tribunale dell’ordinanza che ne e’ affetta. E’ stato, infatti, osservato da questa Suprema Corte che, in relazione alla effettiva portata della su menzionata novella legislativa, non ogni punto rilevante per la decisione deve essere nuovamente riscritto ed autonomamente valutato senza possibilita’ di rinvio ad altri atti (Sez. 6, n. 40978 del 05/09/2015, De Luca, non mass.), e che una motivazione che riporti il contenuto informativo esposto nella richiesta del P.M. ben puo’ soddisfare l’obbligo della motivazione per rendere edotto il destinatario della ordinanza dei presupposti di fatto della misura applicata, laddove – al contrario – il mero rinvio alle prospettazioni dell’accusa non e’ sufficiente a dimostrare l’esercizio del potere-dovere di autonoma valutazione del predetto contenuto informativo (v., in motivazione, Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, dep. 19/11/2015, Rv. 265068).

Ne discende, pertanto, che la necessita’ del vaglio critico degli elementi indiziari e delle esigenze di cautela non si traduce in un obbligo di riscrittura del testo proveniente dal P.M., cio’ che si risolverebbe in un “impegno letterario” che poco aggiungerebbe alla tutela della diritto di difesa, ma comporta invece per il Giudice della cautela l’obbligo di dare dimostrazione di aver valutato criticamente il contenuto degli atti dell’indagine e di averne recepito il tenore perche’ funzionale alle proprie determinazioni (Sez. 6, n. 12032 del 04/03/2014, dep. 13/03/2014, Rv. 259462).

Ora, dalla complessiva struttura del provvedimento genetico e dal tenore letterale delle argomentazioni ivi impiegate, come gia’ puntualmente spiegato dal Tribunale del riesame (che ha dettagliatamente indicato al riguardo le pagine dell’ordinanza cautelare sottoposta alla sua cognizione), si evince con chiarezza come il G.i.p. abbia autonomamente esercitato il proprio potere di valutazione sull’oggetto della richiesta formulata dal P.M., dedicando un apposito capitolo alla disamina delle esigenze cautelari, ove non ha mancato di affrontare le problematiche poste dall’applicazione della su citata novella legislativa, esaminando partitamente le diverse posizioni di ciascuno degli indagati, ivi incluse quelle degli indagati privi di precedenti penali (fra i quali, evidentemente, dovevano intendersi ricomprese e valutate anche quelle del (OMISSIS) e della (OMISSIS)).

2. I ricorsi proposti da (OMISSIS) e da (OMISSIS) sono infondati e devono essere rigettati per le ragioni di seguito indicate.

2.1. Richiamate per entrambi le considerazioni gia’ svolte nel paragrafo che precede, deve rilevarsi come il Tribunale del riesame abbia puntualmente esposto, con lineari argomentazioni, le ragioni giustificative della concretezza ed attualita’ delle ravvisate esigenze cautelari, ponendo in evidenza: a) per il primo, il solido inserimento negli ambienti dell’amministrazione comunale e la condotta disinvolta con la quale ha mostrato di mettere a disposizione la rilevante funzione pubblica rivestita nell’ambito della segreteria del Presidente del Consiglio comunale, agevolando le cooperative del (OMISSIS) dietro il pagamento di un mensile e garantendogli la trasmissione di informazioni e contatti ai fini della sua illecita attivita’ di acquisizione di pubblici appalti; b) per il secondo, il richiamo alle numerose emergenze investigative dalle quali e’ stata motivatamente desunta la sua totale disponibilita’ ad agevolare il sodalizio mafioso, mettendo a disposizione “….in ogni momento, non solo la propria funzione, ma addirittura la propria persona….” e rappresentando in tal modo, anche per la specifica rilevanza degli incarichi ricoperti, un sicuro punto di riferimento per i membri dell’associazione, e per il (OMISSIS) in particolare, al fine di risolvere i problemi che ne ostacolavano l’illecito conseguimento delle gare d’appalto; c) l’irrilevanza, per entrambi, del dato relativo al trasferimento ad altro ufficio in ragione della permanenza dei contatti e delle relazioni con gli ambienti dell’amministrazione nei quali si e’ rivestita, per un significativo arco temporale, una funzione apicale o comunque di particolare importanza, si’ da integrare il concreto ed attuale rischio di reiterazione di condotte delittuose analoghe a quelle oggetto del provvedimento impugnato, poiche’ strettamente legate non solo al rilievo del dato formale rappresentato dalla tipologia della carica ricoperta negli apparati amministrativi, ma alla specifica natura dell’ambiente e del quadro relazionale che dello scorretto esercizio della funzione pubblica hanno costituito, al tempo stesso, il presupposto logico ed il necessario sostegno.

La peculiare connotazione delle modalita’ di commissione delle condotte delittuose oggetto dei temi d’accusa, la permanenza dei contatti con gli ambienti amministrativi nei quali esse sono maturate ed il fatto di aver messo a disposizione dell’organizzazione criminale in esame addirittura la propria persona costituiscono profili di particolare rilievo che, globalmente e singolarmente considerati, non “neutralizzano” certo l’elevato pericolo di reiterazione – peraltro da verificare ancora nella sua complessiva potenzialita’ all’esito degli accertamenti tuttora in corso – ma danno senso alle connotazioni di “attualita’” e “concretezza” dell’esigenza cautelare, le quali non costituiscono, a loro volta, mere astrazioni, ma devono essere opportunamente ricollegate, come avvenuto nel caso in esame, alla posizione specificamente assunta dall’indagato nel contesto criminale in cui sono maturate, e sono state poi realizzate, le condotte oggetto di incolpazione.

2.2. Manifestamente infondate, inoltre, devono ritenersi le ulteriori doglianze prospettate dal (OMISSIS) (v., in narrativa, i parr. 6.1. e 6.2.), ove si consideri che quelle attinenti al capo sub 1) – gia’ ritenute generiche e, comunque, ampiamente disattese dal Tribunale del riesame – riguardano un delitto per il quale non e’ stata emessa alcuna misura cautelare nei suoi confronti, mentre quelle che investono il reato di cui al capo sub 2) sono aspecificamente formulate per la totale mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettendo finanche di affrontare criticamente i diversi passaggi che strutturano l’ampia esposizione del quadro indiziario contenuta nella motivazione dell’ordinanza impugnata.

Al riguardo, infatti, i Giudici di merito hanno posto in rilievo il ruolo di stretto collaboratore del Presidente del Consiglio Comunale, (OMISSIS), svolto dall’indagato quale componente la sua segreteria, e ne hanno quindi specificamente valutato l’incidenza causale attraverso l’analisi del fattivo contributo prestato alla realizzazione dell’attivita’ corruttiva in contestazione, svolgendo le funzioni di intermediario con il (OMISSIS) attraverso un ruolo particolarmente attivo nell’organizzazione dei relativi incontri e nella indicazione, al (OMISSIS), delle utilita’ illecite pretese dal (OMISSIS) e, a quest’ultimo, delle azioni che, a sua volta, egli doveva porre in essere per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal predetto imprenditore.

3. Parimenti infondate, sino a lambire il margine dell’inammissibilita’, devono ritenersi, inoltre, le doglianze prospettate nel ricorso di (OMISSIS), che deve pertanto essere rigettato per le ragioni qui di seguito indicate.

3.1. Richiamate anche per tale ricorrente le considerazioni gia’ svolte, supra, nel par. 1, deve rilevarsi come la gravita’ del panorama indiziario evocato dal G.i.p. a sostegno della misura cautelare, e scrutinato in termini di adeguatezza dal Tribunale del riesame, sia stata congruamente delineata nella motivazione su cui si basa il provvedimento impugnato, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano il relativo epilogo decisorio.

Entro tale prospettiva, ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata (v. pagg. 72-76) ha correttamente applicato il quadro dei principii che regolano la materia in esame, puntualmente replicando alle obiezioni difensive e linearmente evidenziando – sulla base delle numerose emergenze investigative ivi compiutamente rappresentate in relazione al reato di corruzione di cui al capo sub 17), e in particolare degli esiti delle attivita’ di intercettazione, telefonica ed ambientale – non solo la piena conoscenza dei particolari dell’attivita’ corruttiva e delle connesse attivita’ di turbativa delle gare poste in essere dal coindagato (OMISSIS) – per quel che attiene alla ricezione di denaro ed alla promessa di cospicue elargizioni da parte dei dirigenti del gruppo (OMISSIS), che venivano da lui favoriti con riferimento alle attivita’ di accoglienza per i richiedenti asilo e protezione internazionale nel centro di (OMISSIS) – ma anche il contributo agevolativo efficacemente prestato ai fini della realizzazione della condotta dell’ (OMISSIS), che nel corso di un’apposita riunione ebbe a presentarlo ai dirigenti di quel gruppo come persona da lui delegata per rendere operativo l’accordo corruttivo con essi raggiunto.

In tal senso, inoltre, i Giudici di merito hanno esaminato, e motivatamente disatteso, sia le censure difensive prospettate in ordine alla omessa valutazione di atti difensivi da parte del G.i.p., sia l’obiezione incentrata sulla pretesa delimitazione del perimetro dei rapporti intercorsi con l’ (OMISSIS) al solo conferimento di incarichi di natura professionale legati all’attivita’ di commercialista svolta dal (OMISSIS), evidenziando finanche i consigli dall’indagato offerti in relazione alle forme e modalita’ di impiego dei proventi dell’attivita’ corruttiva svolta dall’ (OMISSIS).

Quanto alla doglianza inerente all’omessa valutazione delle risultanze di atti investigativi da parte del G.i.p. (con riferimento ad un’informativa di P.G. del 16 febbraio 2015), deve rilevarsi come gli stessi risultino espressamente indicati e puntualmente valutati gia’ nel corpo dell’ordinanza genetica (v. pagg. 226 ss.).

In materia di intercettazioni telefoniche e’ noto, d’altronde, l’insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, dep. 20/11/2013, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, dep. 21/08/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724), secondo cui costituisce una questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del Giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento, dunque, non puo’ essere sindacato in sede di legittimita’ se non nei limiti della manifesta illogicita’ ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite: vizi, questi, sotto alcun profilo ravvisabili nel caso di specie, avendo i Giudici di merito dato conto, attraverso congrue e specifiche argomentazioni, delle ragioni poste a fondamento della valutazione del tenore e del contenuto dei relativi dialoghi.

Occorre infine rammentare che, in ordine all’apporto fornito dal privato alla realizzazione delle attivita’ corruttive del pubblico ufficiale, soccorrono le normali regole che disciplinano il concorso di persone nel reato ai sensi dell’articolo 110 c.p. e ss. (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, dep. 09/06/2015, Rv. 264124; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, dep. 05/10/2006, Rv. 234361), dovendosi pertanto ritenere che, anche sotto tale profilo, il Tribunale ha fatto buon governo dei principii stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui e’ configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione, quale reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale, sia nel caso in cui il contributo del terzo si realizza nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all’uno o all’altro dei concorrenti necessari, sia nell’ipotesi in cui si risolve in un’attivita’ di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari, senza che il privato concorrente con il pubblico ufficiale corrotto debba necessariamente percepire un vantaggio patrimoniale per effetto del contributo concorsuale da lui prestato.

3.2. Parimenti adeguata deve ritenersi, nella motivazione dell’impugnato provvedimento, la giustificazione offerta riguardo ai profili di concretezza ed attualita’ del pericolo di reiterazione delle gravi condotte oggetto di addebito cautelare, che il Tribunale, ed ancor prima il G.i.p., hanno coerentemente desunto, nonostante la rilevata cessazione dei rapporti professionali con l’ (OMISSIS), dalla capacita’ di mantenere i rapporti con i soggetti economici di riferimento del gruppo di collaboratori di quest’ultimo (fra i quali i Giudici di merito hanno ricompreso anche il (OMISSIS)), dalla gia’ dimostrata capacita’ professionale di provvedere al reinvestimento del denaro provento delle attivita’ corruttive e, soprattutto, dalla disponibilita’ a coadiuvare, come suo fidato collaboratore, la gestione delle iniziative imprenditoriali coltivate all’estero dall’ (OMISSIS) (v. pagg. 127-128 dell’ordinanza impugnata).

3.3. In definitiva, a fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze investigative, linearmente esposto attraverso un insieme di passaggi motivazionali chiari e privi di vizi logici, il ricorrente non ha individuato aspetti o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa di talune componenti del quadro indiziario, facendo leva su una diversa “lettura” di profili di merito gia’ puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui rivisitazione, evidentemente, non e’ sottoponibile al giudizio di questa Suprema Corte.

4. Il ricorso di (OMISSIS) e’ infondato e deve rigettarsi per le ragioni di seguito indicate.

4.1. Manifestamente infondata deve ritenersi la prima doglianza, avendo il provvedimento impugnato dato conto della presentazione di una memoria difensiva, i cui argomenti e rilievi critici hanno costituito oggetto di congruo vaglio delibativo in alcuni passaggi motivazionali, ove il Tribunale ha espressamente indicato le ragioni per cui ha ritenuto di doverne disattendere le connesse implicazioni.

Deve sul punto richiamarsi, dunque, il principio stabilito da questa Suprema Corte, secondo cui e’ inammissibile per genericita’ il motivo che si limiti ad enunciare ragioni ed argomenti gia’ illustrati in atti o memorie presentate al Giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, Rv. 244181), ossia senza porne specificamente in relazione gli aspetti critici e i passaggi contestati con le contrarie deduzioni difensive di volta in volta formulate nell’atto richiamato.

4.2. Infondate devono ritenersi le censure oggetto del secondo e del terzo motivo di ricorso, oltre che del motivo aggiunto depositato in data 11 novembre 2015, poiche’ i Giudici di merito hanno puntualmente descritto un quadro indiziario fondato sull’esistenza di un rapporto corruttivo permanente tra (OMISSIS) ed il (OMISSIS), coerentemente desumendo – dal contenuto di numerose conversazioni oggetto di intercettazione, intercorse fra il primo ed i suoi piu’ stretti collaboratori ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), oltre che con lo stesso (OMISSIS) – i dati ritenuti sintomatici, allo stato, di una situazione di asservimento delle funzioni di consigliere comunale svolte dal (OMISSIS) agli scopi delle cooperative del (OMISSIS), con riferimento ad una disponibilita’ estesa a tutte le aree di rilevanza dell’amministrazione comunale che risultassero di suo diretto interesse.

In tal senso, inoltre, essi hanno individuato i relativi riscontri (partecipazione alla gara AMA 27, interventi sulla delibera comunale relativa ai debiti c.d. “fuori bilancio” e sul Presidente dell’Ente EUR) ed hanno richiamato, in particolare, l’inequivoco tenore letterale delle espressioni utilizzate dal (OMISSIS) nei dialoghi oggetto di intercettazione, ove si fa piu’ volte riferimento, all’interno di un arco temporale che si distende fra il maggio 2013 ed il marzo 2014, ad un accordo corruttivo icasticamente evidenziato con il ricorso alla metafora del “tassametro”, in cui il (OMISSIS), proprio in ragione delle rilevanti funzioni da lui rivestite (di consigliere, ma anche di presidente e vice-presidente di commissioni comunali, oltre che di esponente di rilievo di un partito politico), figura come persona al servizio dell’organizzazione criminale, sulla base di una stabile alleanza, che stringe le parti in un rapporto del tutto indipendente dall’appartenenza alle maggioranze consiliari del momento, ovvero dalla connotazione politica della compagine di riferimento, poiche’ continuativamente strutturata sia in relazione alle attivita’ della vecchia che della nuova consiliatura, sia all’interno del Consiglio comunale che al di fuori di esso.

Ne discende che i Giudici di merito hanno fatto buon governo delle regole che disciplinano la materia in esame, uniformandosi a quanto stabilito da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, dep. 26/11/2014, Rv. 261355), la’ dove ha affermato che l’articolo 318 c.p. (nel testo introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190) ha natura di reato eventualmente permanente quando le dazioni indebite oggetto della remunerazione corruttiva trovano una loro ragione giustificatrice nel fattore unificante dell’asservimento della funzione pubblica.

Non possono accogliersi, dunque, i rilievi difensivi circa l’omessa considerazione della prospettata impossibilita’ di applicare misure diverse da quelle previste dall’articolo 289 c.p.p., comma 2, (v., in narrativa, il par. 3.3.), avendo il Tribunale del riesame espressamente posto in risalto il dato indiziario, allo stato dirimente, della continuita’ temporale della percezione di indebite utilita’ collegate direttamente all’esercizio della pubblica funzione svolta dal ricorrente.

Al riguardo, inoltre, questa Corte ha non solo precisato che i fatti di corruzione impropria per atto conforme ai doveri d’ufficio continuano ad essere penalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 318 c.p., cosi’ come novellato dalla Legge n. 190 del 2012, che nella sua ampia previsione li ricomprende integralmente (Sez. 6, n. 19189 dell’11/01/2013, Abruzzese, Rv. 255073), ma ha altresi’ osservato che con tale disposizione normativa si e’ addirittura allargata l’area di punibilita’ ad ogni fattispecie di monetizzazione del munus publicum, pur se sganciata da una logica di “formale sinallagmaticita’”. La previsione del nuovo articolo 318, infatti, nel sanzionare espressamente la corruzione per la funzione, rompe con l’impostazione propria del dispositivo normativo ancorato al rapporto sinallagmatico tra atto dell’ufficio (contrario o dovuto) ed accettazione di promessa e/o percezione di utilita’ da parte del pubblico agente.

L’articolo 318 c.p., peraltro, non ha coperto integralmente l’area della vendita della funzione, ma soltanto quelle situazioni in cui non sia noto il finalismo del suo mercimonio o in cui l’oggetto di questo sia sicuramente rappresentato da un atto dell’ufficio, come dai Giudici di merito ipotizzato nel caso in esame. Residua tuttora, infatti, un’area di applicabilita’ dell’articolo 319 c.p., quando la vendita della funzione sia connotata da uno o piu’ atti contrari ai doveri d’ufficio, accompagnati da indebite dazioni di denaro o prestazioni d’utilita’, sia antecedenti che susseguenti rispetto all’atto tipico, il quale finisce semplicemente per evidenziare il punto piu’ alto di contrarieta’ ai doveri di correttezza che si impongono al pubblico agente (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 47271 del 25/09/2014, dep. 17/11/2014).

4.3. Parimenti infondate, infine, devono ritenersi le doglianze racchiuse nel quarto motivo di ricorso, avendo i Giudici di merito motivatamente desunto la sussistenza dei requisiti di concretezza ed attualita’ del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si sta procedendo dall’ipotizzato carattere continuativo del mercimonio delle pubbliche funzioni dal ricorrente rivestite, protrattosi fino ad epoca prossima all’emissione della prima ordinanza cautelare del 2 dicembre 2014, ponendone altresi’ in rilievo la propensione a farsi pagare per ogni “servizio” reso in favore del sodalizio mafioso facente capo al (OMISSIS) ed al (OMISSIS).

Essi hanno espressamente valutato, poi, nella parte generale delle considerazioni dedicate al profilo delle esigenze cautelari (pagg. 111 ss.), il rilievo potenzialmente attribuibile al dato formale dell’incensuratezza di alcuni indagati – fra i quali, dunque, anche il (OMISSIS) – ma ne hanno congruamente apprezzato, con osservazioni in questa Sede non censurabili, il carattere recessivo a fronte della rilevata gravita’ del modus operandi nella realizzazione delle attivita’ corruttive, come tale ritenuto indicativo di un elevato pericolo di recidiva connesso all’esercizio delle pubbliche funzioni. La mancanza di precedenti penali costituisce, d’altronde, come esattamente osservato dai Giudici di merito, la logica precondizione per l’assunzione di una carica pubblica, sia essa elettiva o meno, ma non puo’ essere di per se’ invocata come dato idoneo a sminuire la gravita’ della vicenda sul piano cautelare.

Ne’ possono accogliersi, in questa Sede, i rilievi difensivi oralmente espressi in ordine al preteso affievolimento del requisito della permanenza dell’attualita’ delle esigenze cautelari in ragione delle note vicissitudini legate all’intervenuto scioglimento del Consiglio comunale di (OMISSIS), trattandosi di evenienze naturalmente destinate a concludersi con l’indizione di nuove consultazioni elettorali in vista delle quali l’indagato potrebbe sfruttare le favorevoli occasioni derivanti dalla sua piena liberta’ di movimento per orientare e far confluire in suo favore le indicazioni del voto popolare al fine di riassumere quello stesso munus publicum il cui scorretto esercizio e’ stato dai Giudici di merito negativamente apprezzato a fini cautelari.

5. In definitiva, deve rilevarsi come, a fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle risultanze offerte dal quadro indiziario, i su indicati ricorrenti non abbiano individuato passaggi o punti della decisione tali da porne in crisi la solidita’ delle argomentazioni, dovendosi al riguardo ribadire che l’ordinamento non conferisce a questa Suprema Corte alcun potere di revisione del contenuto degli atti investigativi ovvero degli elementi fattuali delle vicende oggetto d’indagine, ne’ la investe di alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del Giudice cui e’ stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del Tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate.

Il controllo di legittimita’, infatti, e’ circoscritto esclusivamente alla verifica dell’atto impugnato, al fine di stabilire se il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, la cui contestuale presenza, come avvenuto nel caso in esame, rende l’atto per cio’ stesso insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (da ultimo, v. Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698).

6. Al rigetto dei ricorsi proposti da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria curera’ l’espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

7. Il ricorso di (OMISSIS) e’ parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti e per gli effetti di seguito precisati.

7.1. Infondate, sino a lambire il margine dell’inammissibilita’, devono anzitutto ritenersi la seconda e la terza doglianza difensiva (v., in narrativa, i parr. 5.2. e 5.3.), atteso che la ricostruzione del quadro indiziario operata dai Giudici di merito in relazione alle vicende delittuose oggetto dei capi sub 21) e 22) e’ sorretta da un ragionamento compiutamente illustrato con dovizia di particolari ed immune da vizi logici ictu oculi riconoscibili, sicche’ le critiche formulate dall’interessato sono inammissibili nella parte in cui si sostanziano in una richiesta di diversa valutazione dello stesso materiale indiziario, in senso evidentemente favorevole al ricorrente.

Tanto non e’ consentito in questa Sede, essendo il sindacato di legittimita’ finalizzato, come e’ noto, al controllo della correttezza, logicita’ e completezza della motivazione.

Al riguardo, invero, non puo’ non rilevarsi come l’ordinanza impugnata abbia preso in esame le deduzioni difensive e le abbia congruamente disattese alla luce delle emergenze investigative rappresentate dal contenuto univoco di numerose conversazioni oggetto di intercettazione, ritenute sintomatiche, allo stato, di uno stretto collegamento operativo con il (OMISSIS), realizzatosi attraverso il ruolo di prestanome dal ricorrente assunto in una societa’ cooperativa ONLUS a responsabilita’ limitata ( (OMISSIS)), direttamente riconducibile allo stesso (OMISSIS), ma non operativa e sfornita di consistenza aziendale, in quanto utilizzata esclusivamente per realizzare una fittizia attribuzione delle relative quote societarie a persone di fiducia (tra le quali figurava lo stesso ricorrente), in modo da eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e recuperare gli utili illecitamente percepiti nel sodalizio grazie agli investimenti operati mediante la partecipazione alle attivita’ svolte dalle cooperative sociali del (OMISSIS).

In tal senso, infatti, i Giudici di merito hanno segnatamente evidenziato: a) che i sodali (OMISSIS) e (OMISSIS) si ponevano in relazione direttamente con il solo (OMISSIS) al fine di concordare le strategie di utilizzo della cooperativa nel quadro degli interessi propri dell’organizzazione criminale e veicolare il rientro dei crediti attraverso il predetto schermo societario; b) che l’ (OMISSIS) non aveva alcuna voce in capitolo e si limitava a sottoscrivere gli atti (ad es., i verbali di assemblea) preparati dal (OMISSIS); c) che, sulla base delle numerose emergenze indiziarie puntualmente descritte nell’ordinanza impugnata (in particolare, le risultanze offerte dalle attivita’ d’intercettazione, dagli accertamenti compiuti presso l’INPS e da altre fonti di prova orale e documentale), il ricorrente risulta aver contribuito, nella sua formale qualita’ di amministratore unico della su indicata societa’, ad emettere verso la societa’ cooperativa ” (OMISSIS)” – a sua volta riconducibile al (OMISSIS) – undici fatture per operazioni inesistenti nel periodo ricompreso tra il 10 giugno 2013 ed il 25 ottobre 2014, per un importo complessivo pari ad oltre centocinquantamila euro; d) che l’espletamento delle attivita’ lavorative inerenti ai servizi cui si riferivano le su indicate fatture non era infatti riferibile alla societa’ (OMISSIS), che al riguardo non aveva svolto alcuna prestazione, bensi’ ad una cooperativa del (OMISSIS); e) che i soci della (OMISSIS) gravitavano tutti nell’ambito operativo delle cooperative sociali del (OMISSIS) ovvero, come nel caso del primo amministratore e socio, erano a quest’ultimo legati da vincoli di parentela; f) che l’intestazione delle quote societarie e’ avvenuta fittiziamente da parte dello stesso (OMISSIS), come ammesso da quest’ultimo e affermato dal (OMISSIS) nelle conversazioni (del 17 settembre 2014 e del 4 dicembre 2012) al riguardo citate nella motivazione dell’ordinanza impugnata; g) che il (OMISSIS), cui il ricorrente era legato da un rapporto di fiducia volto a garantire la fittizieta’ dell’attribuzione, era consapevole di essere sottoposto ad indagini da parte degli organi inquirenti, manifestando, in alcune conversazioni oggetto di intercettazione, il timore di essere colpito da misure di prevenzione patrimoniale e, al contempo, la volonta’ di occultare le proprie rilevanti risorse finanziarie attraverso la fittizia intestazione di beni di cui, di fatto, conservava la proprieta’.

7.2. Corretta, dunque, deve ritenersi l’impostazione seguita dai Giudici di merito, ove si consideri che, secondo una costante linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, dep. 24/07/2007, Rv. 237595), il delitto di trasferimento fraudolento di valori e’ una fattispecie a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarita’ o della disponibilita’ di denaro o altra utilita’ realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato, quindi, consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarita’ o disponibilita’ del bene, difforme dalla realta’, al fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.

L’espressione utilizzata dal legislatore, “attribuzione fittizia della titolarita’ o della disponibilita’ di denaro, beni o altre utilita’”, non intende formalizzare i meccanismi – che possono essere molteplici e non classificabili in astratto – attraverso i quali puo’ realizzarsi l’attribuzione fittizia”, ne’ intende ricondurre la definizione di “titolarita’” o “disponibilita’” entro schemi tipizzati di carattere civilistico, ma ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l’attribuzione, per conto – o nell’interesse – del quale l’attribuzione e’ operata (Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, dep. 18/12/2014, Rv. 261613).

E’ dunque sufficiente, per la configurabilita’ di tale ipotesi delittuosa, qualunque azione che si traduca in una scissione fra titolarita’ o disponibilita’ effettiva di denaro o altre utilita’, e titolarita’ o disponibilita’ formale delle stesse, fittiziamente attribuita ad un soggetto o a soggetti diversi da quello o da quelli cui quel denaro o quelle utilita’ fanno sostanzialmente capo (ex multis, v. Sez. 6, n. 15140 del 12/04/2012, dep. 19/04/2012, Rv. 252610; Sez. 2, n. 40 del 24/11/2011, Rv. 251748; Sez. 1, n. 23266 del 28/05/2010, Rv. 247581; Sez. 5, n. 30605 del 22/05/2009, Rv. 244482).

Integra, in definitiva, il reato di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, (conv. in Legge n. 356 del 1992) la fittizia intestazione di quote di una societa’, al solo fine di eludere possibili provvedimenti di prevenzione di tipo ablativo, in favore di soggetto che rimanga di fatto estraneo alla societa’ medesima e che risulti privo sia di capitali costitutivi sia di capacita’ organizzativa e gestionale (Sez. 2, n. 2244 del 11/12/2013, dep. 20/01/2014, Rv. 259423).

Ne consegue, secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, che l’attivita’ del concorrente si puo’ estrinsecare: a) sia in capo al soggetto che risulti formalmente intestatario della quota, che nella realta’ appartiene al socio occulto; b) sia in capo al soggetto che, essendo socio effettivo e non mero prestanome, accetta consapevolmente che nella sua societa’ entri un soggetto come socio occulto attraverso la presenza di un prestanome.

Sotto il profilo soggettivo, inoltre, solo la totale inconsapevolezza del fine illecito in base al quale la persona sottoposta, o sottoponibile, a misure di prevenzione patrimoniale agisce, puo’ assumere rilievo in ordine all’esclusione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Profilo, questo, sul quale i Giudici di merito si sono adeguatamente soffermati, la’ dove hanno valorizzato, senza che il ricorrente vi abbia opposto specifici argomenti di segno contrario, i seguenti elementi indiziari: a) l’esistenza di contatti intercorsi con il (OMISSIS) sin dagli inizi del 2012 (circostanza di cui il (OMISSIS) e gli altri sodali erano peraltro a conoscenza) ed il fatto di averlo piu’ volte incontrato presso le basi logistiche dell’organizzazione in esame; b) i dati congruamente ritenuti sintomatici della consapevolezza del ruolo da lui assunto all’interno dell’associazione criminale (v. pagg. 86-87); c) il fatto che, oltre a rivestire la carica di amministratore unico e socio della predetta societa’ – utilizzata dal sodalizio criminale sia per tutelare i propri interessi che per consentire il rientro dei proventi illeciti in favore del (OMISSIS) – il ricorrente risulta aver svolto, d’intesa con quest’ultimo e negli interessi dello stesso sodalizio, una funzione di stabile intermediario nel corso di trattative legate al reperimento di immobili da utilizzare nel piano di emergenza abitativa di (OMISSIS) e per la partecipazione a bandi di gara emessi dalla Prefettura di Roma per l’alloggiamento degli immigrati nella provincia.

7.3. Muovendo, ora, dalle implicazioni logicamente sottese al complesso di siffatti rilievi argomentativi, deve ritenersi che, anche con riferimento alla prima doglianza difensiva, inerente alla configurabilita’ della contestata aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, conv. nella Legge n. 203 del 1991, le ragioni giustificative illustrate nel provvedimento impugnato appaiono del tutto immuni da vizi in questa Sede rilevabili.

Sul punto, premesso che la giurisprudenza di legittimita’ ha da tempo chiarito che la predetta circostanza aggravante puo’ trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando si tratti di condotte funzionali a favorire l’operativita’ di un sodalizio di stampo mafioso in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attivita’ illecitamente accumulate dall’associazione all’adozione di misure ablative (cfr. Sez. 1, n. 21256 del 05/04/2011, dep. 26/05/2011, Rv. 250240; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, dep. 08/03/2012, Rv. 252282), deve rilevarsi come i passaggi argomentativi delineati dai Giudici di merito risultino immuni da qualsiasi vizio logico evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre il tentativo di accreditare una diversa ricostruzione del fatto si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa del materiale indiziario rispetto a quella fatta motivatamente propria dal Giudice di merito, sollecitando in tal modo la Corte di legittimita’ ad una non consentita rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione cautelare, ovvero all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, cio’ che le e’ invece precluso ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e).

Correttamente riconosciuta, pertanto, deve ritenersi la configurabilita’ della su indicata circostanza aggravante, avendone i Giudici di merito coerentemente valutato ed illustrato i presupposti sulla base di idonei dati indiziari (assunzione di una carica amministrativa solo formale all’interno di una societa’ direttamente riconducibile al (OMISSIS) e gestita esclusivamente negli interessi del sodalizio di tipo mafioso; ulteriori attivita’ svolte quale intermediario nel corso delle su indicate trattative, d’intesa con il (OMISSIS) e negli interessi del sodalizio; conoscenza dei rapporti esistenti tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), oltre che del ruolo da quest’ultimo svolto all’interno delle cooperative riconducibili al primo, ecc.), che hanno posto in risalto un comportamento assistito da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio di stampo mafioso (v. Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, dep. 01/08/2012, Rv. 253218), in quanto volta ad implementarne la forza e ad accrescerne la capacita’ espansiva sul territorio attraverso l’utilizzo di appositi schermi societari.

7.4. Fondato, di contro, deve ritenersi il quarto motivo di ricorso (v., supra, il par. 5.4.), apparendo le ragioni giustificative del pericolo di recidiva del tutto disancorate dalla valutazione di elementi specificamente indicativi del requisito di attualita’ che deve sorreggere l’applicazione della misura cautelare: dalla motivazione, invero, si traggono argomenti incentrati sui soli profili di concretezza del pericolo, con formule genericamente riferite ad una, allo stato solo ipotetica, reiterazione di condotte criminose in ragione dell’insufficiente collegamento con la prossimita’ di occasioni favorevoli teoricamente derivanti dall’esercizio della libera attivita’ professionale di avvocato.

In relazione ai profili ora indicati, conclusivamente, s’impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, per un nuovo esame che, nella piena liberta’ del relativo apprezzamento di merito, dovra’ colmare le su indicate lacune della motivazione, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede statuiti (v., supra, il par. 1.2.).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma. Rigetta nel resto il ricorso dell’ (OMISSIS).

Rigetta gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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