Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 14 luglio 2015, n. 30436
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. CARCANO Domenico – Consigliere
Dott. MOGINI Stefano – rel. Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti il 20.2.2014 dalla Corte d’Appello di Trieste;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
udito l’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
PREMESSO che con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Trieste ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 9.5.2011, ridotto la pena inflitta a (OMISSIS) per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in danno del figlio minore (OMISSIS), ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, ad anni uno e mesi otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
RILEVATO che (OMISSIS) ricorre per mezzo del proprio difensore avverso la suindicata sentenza deducendo: 1) manifesta illogicita’ della motivazione per travisamento della prova, in quanto la Corte territoriale ritiene confermata la sussistenza delle condotte contestate al ricorrente allorche’ tra le dichiarazioni del di lui figlio e quelle degli altri testi escussi e’ dato rinvenire plurimi elementi di contrasto in merito alla tipologia e alla frequenza delle percosse/lesioni che la persona offesa avrebbe subito dal padre (in particolare, nonostante l’asserita frequenza delle botte, date principalmente in faccia, nessun teste avrebbe mai visto alcun segno), sicche’ la sentenza avrebbe eluso la necessaria valutazione della credibilita’ del minore e dell’attendibilita’ intrinseca delle sue contraddittorie accuse (egli avrebbe tra l’altro inesattamente collocato dal punto di vista cronologico le percosse che gli hanno provocato un occhio nero) e sarebbe fondata, in assenza di oggettivi riscontri, su apodittiche petizioni di principio; 2) erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte contestate al ricorrente nell’ambito delle fattispecie di cui agli articoli 572 (capo A), 582 e 585 (capo B) c.p., anziche’, unitariamente, nel meno grave delitto di cui all’articolo 571 c.p., in quanto mancherebbe nel caso di specie una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa per la persona offesa e un programma diretto a ledere la sua integrita’ morale, essendo le condotte poste in essere dal ricorrente volte unicamente all’esercizio, pur se in ipotesi eccessivo, dello ius corrigendi, sicche’ il mezzo illegittimamente abusato sarebbe, a tutto voler concedere, inquadrabile nell’esercizio della funzione pedagogica e, quindi, nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione.
RITENUTO che il ricorso e’ infondato, in quanto: 1) contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte territoriale, con preciso riferimento anche alla conforme sentenza di primo grado, affronta con estremo scrupolo il tema della credibilita’ della persona offesa e dell’attendibilita’ intrinseca del suo narrato ed evidenzia i plurimi riscontri acquisiti in ordine non solo ai ripetuti comportamenti violenti posti in essere dal ricorrente nei confronti del figlio minore (alcuni dei quali avevano provocato lesioni, riferite dalla zia), ma anche alle abituali espressioni offensive e degradanti proferite nei suoi riguardi, nonche’ alla sua decisione di non rivederlo piu’ tra il 2003 e il 2004, nonostante fosse noto al ricorrente – il quale era stato ripetutamente, ma inutilmente, invitato a modificare i suoi comportamenti dall’assistente sociale che si occupava del caso – la sofferenza psichica che tali abituali condotte procuravano al minore (Sez. 6, n. 7192 del 4.12.2003, Rv. 228461); 2) il termine correzione va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo e non puo’ ritenersi tale l’uso abituale della violenza a scopi educativi, sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignita’ delle persone, anche del minore, ormai soggetto titolare di specifici diritti e non piu’, come in passato, semplice oggetto di protezione, sia perche’ non puo’ perseguirsi quale meta educativa lo sviluppo armonico della personalita’ usando un mezzo violento che tale fine contraddice, conseguendo da cio’ che l’eccesso di mezzi di correzione violenti concretizza il reato di maltrattamenti in famiglia e non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 571 c.p., neppure ove sostenuto da animus corrigendi (Sez. 6, 10.5.2012, Ciasca; Sez. 6, 2.5.2013, Banfi), poiche’ l’intenzione soggettiva non e’ idonea a far rientrare nella fattispecie meno grave una condotta oggettiva di abituali maltrattamenti, consistenti, come nel caso di specie, in continue umiliazioni, rimproveri anche per futili motivi, offese e minacce, violenze fisiche (Sez. 6, 14.6.2013, Giusa);
che al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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