Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 13 ottobre 2014, n. 42767

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. LANZA Luigi – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2409/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 25/10/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 25 ottobre 2013 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 26 novembre 2008, che condannava (OMISSIS) alla pena sospesa di anno uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, per il reato di cui agli articoli 110 e 374 bis c.p., commesso in (OMISSIS) per avere, in concorso con (OMISSIS) – nei cui confronti si e’ proceduto separatamente – attestato falsamente in una dichiarazione datata (OMISSIS), e destinata all’Autorita’ giudiziaria, che essi erano uniti da un effettivo vincolo matrimoniale e che la (OMISSIS) era cugina di (OMISSIS), mentre quest’ultimo ne era in realta’ il convivente e ne sfruttava l’attivita’ di prostituzione, allo scopo di far conseguire al predetto (OMISSIS) la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione della (OMISSIS) in via (OMISSIS).
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo vizi motivazionali, per contraddittorieta’ ed illogicita’, in quanto la Corte d’appello ha dato per certi due dati – ossia, che il (OMISSIS) all’epoca della dichiarazione in data (OMISSIS) non fosse residente in (OMISSIS) e che la (OMISSIS) non fosse cugina dello (OMISSIS) e che di tale circostanza l’imputato fosse pienamente consapevole – contraddetti dagli atti processuali, poiche’ egli risiedeva in quel domicilio dall’8 febbraio 2007 e non e’ stata acquisita alcuna prova che smentisca la sussistenza del riferito rapporto di parentela fra lo (OMISSIS) e la (OMISSIS). Non vi e’ prova, infine, che l’imputato fosse consapevole che la di lui moglie non fosse la cugina di (OMISSIS), atteso che qualsiasi accertamento in merito gli era di fatto precluso, essendo gli interessati cittadini albanesi non residenti in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni gia’ esposte in sede di appello – e finanche dinanzi al Giudice di primo grado -che risultano, tuttavia, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiche’ imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearita’ e della logica consequenzialita’ che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Il ricorso, dunque, non e’ volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicita’ ictu oculi percepibili, bensi’ ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d’accusa.
In tal senso la Corte territoriale ha proceduto, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, si da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo ai passaggi motivazionali gia’ esaustivamente delineati nella prima decisione:
a) che nella dichiarazione a firma autografa del (OMISSIS), questi, dopo aver dichiarato di essere residente nel luogo sopra indicato, si qualificava marito della cugina di (OMISSIS), rendendosi altresi’ disponibile a riceverlo nella propria abitazione e a provvedere al suo mantenimento;
b) che proprio in forza di tale dichiarazione lo (OMISSIS) otteneva, a seguito di un’ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Bergamo in data 14 aprile 2007, la diversa misura degli arresti domiciliari nella su indicata abitazione;
c) che la (OMISSIS), in occasione di una conversazione telefonica intercettata il 23 gennaio 2007, parlando con i suoi genitori in Albania, raccontava di essersi appena sposata con (OMISSIS), mentre dai successivi controlli e accertamenti investigativi la stessa risultava abitare in (OMISSIS) assieme al proprio convivente (OMISSIS), che ne controllava l’attivita’ di meretricio, e non con il (OMISSIS);
d) che il matrimonio era stato contratto al solo scopo di farle ottenere il permesso di soggiorno;
e) che, sulla base del contenuto delle intercettazioni vagliate dai Giudici di merito, ancora in data 27 gennaio 2007, e dunque successivamente alla data del matrimonio, il (OMISSIS) non abitava nella casa di (OMISSIS), ne’ ando’ ad abitarvi in seguito, tenuto conto anche delle circostanze di fatto che il contratto di affitto recava una data successiva a quella del matrimonio e che la stessa richiesta di iscrizione all’anagrafe del Comune di (OMISSIS) venne avanzata solo il successivo (OMISSIS).
4. Coerenti rispetto alle su esposte emergenze probatorie devono ritenersi, pertanto, le conclusioni raggiunte dai Giudici di merito, che hanno linearmente esposto, in punto di fatto, sulla base di argomenti logicamente stringenti e non specificamente contestati dal ricorrente, le ragioni giustificative sia dell’apprezzamento formulato in ordine alla mera apparenza del dato formale della residenza presso un’abitazione che lo (OMISSIS) gia’ divideva da tempo con la (OMISSIS), e nella quale l’imputato non risultava avere mai abitato, sia del connesso rilievo in ordine alla piena conoscenza dei rapporti esistenti fra la (OMISSIS) e lo (OMISSIS) e all’assoluta inverosimiglianza della tesi difensiva circa la effettiva consapevolezza dell’esistenza o meno del rapporto di parentela fra gli stessi, tenuto conto altresi’ del fatto – parimenti evidenziato dai Giudici merito – che lo stesso imputato – peraltro dichiaratosi disoccupato e dunque non in grado di provvedere al mantenimento del detenuto – ha ammesso che l’istanza era diretta a far uscire dal carcere lo (OMISSIS) e che non si era preoccupato neppure di leggerla, limitandosi a fare quello che gli veniva chiesto.
Al riguardo, invero, l’impugnata sentenza ha fatto buon governo dei principii piu’ volte stabiliti da questa Suprema Corte (ex multis, v. Sez. 6, n. 32962 del 13/07/2001, dep. 04/09/2001, Rv. 220429), secondo cui il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorita’ giudiziaria previsto dall’articolo 374 bis c.p., si configura quando l’attivita’ di documentazione di circostanze non rispondenti al vero e’ destinata all’autorita’ giudiziaria, senza che sia necessaria la effettiva presentazione e il conseguimento dello scopo e sempre che si tratti di scritti i quali, ancorche’ non provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, abbiano efficacia dichiarativa di fatti che, come avvenuto nel caso in esame, siano rilevanti nell’ambito del procedimento penale e si riferiscano a “condizioni” o “qualita’ personali” delle figure soggettive ivi indicate, tra le quali, in assenza di una diversa e specifica disposizione normativa di segno contrario, deve ricomprendersi anche quella dell’indagato, avuto riguardo alla chiara formulazione letterale dell’articolo 61 c.p., n. 2.
5. La Corte d’appello, in definitiva, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione della fattispecie incriminatrice oggetto del tema d’accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
L’epilogo decisorio cui e’ pervenuta la sentenza impugnata riposa dunque su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruita’ e della correttezza logico-argomentativa.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non puo’ ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimita’ limitare a ripercorrere l’iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilita’ di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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