Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 7 novembre 2016, n. 46671

La mancata sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio non invalida l’atto né l’assenza di firma può essere interpretata come revoca della dichiarazione di domicilio stessa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 7 novembre 2016, n. 46671

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 15/03/2016 del G.i.p. del Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Criscuolo;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il G.i.p del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine formulata da (OMISSIS) per proporre opposizione avverso il decreto penale, emesso il 31 marzo 2014, ritenendo perfettamente valida la notificazione del decreto penale a mezzo del servizio postale, decorso il prescritto periodo di giacenza.

Il Giudice ha ritenuto regolarmente attivata tale procedura, non incidendo il rifiuto del (OMISSIS) di sottoscrivere il verbale di elezione di domicilio, redatto in data (OMISSIS), dopo averne ricevuto lettura, sulla validita’ dell’elezione di domicilio.

2. Avverso l’ordinanza ricorre il difensore del (OMISSIS), che deduce vizio di motivazione: il giudice ha omesso di valutare che l’elezione di domicilio in (OMISSIS) era stata rifiutata dall’imputato; secondo il piu’ recente orientamento giurisprudenziale e’ sufficiente il rifiuto di firmare l’atto, rispetto alla necessaria eccezione di difformita’ rispetto alle dichiarazioni rese, per invalidare l’elezione di domicilio, dovendo intendersi il rifiuto di sottoscrivere l’atto come volonta’ di non dar seguito all’elezione di domicilio cosi’ come predisposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che, come correttamente evidenziato nella requisitoria in atti, poiche’ nel caso in esame il ricorrente contesta la corretta formazione e validita’ del titolo esecutivo per invalidita’ della notificazione del decreto penale di condanna, non si versa nell’ipotesi di cui all’articolo 175 c.p., che, invece, presuppone la corretta notificazione del provvedimento, del quale l’istante lamenti la mancata conoscenza, ma nell’ipotesi di cui all’articolo 670 c.p.p. (Sez. 6, ordinanza n. 49876 del 29/11/2013, Rv. 258389; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Rv. 251927; Sez. 1, n. 17529 del 02/04/2012, Rv. 252927), il ricorso e’ infondato.

In merito alla validita’ dell’elezione di domicilio nel caso di rifiuto di sottoscrizione del verbale da parte dell’indagato nella giurisprudenza di questa Corte si registrano due orientamenti.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale piu’ risalente la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ricevute a verbale dalla polizia giudiziaria, attesa la loro natura di dichiarazioni di volonta’ aventi valore negoziai-processuale, sono nulle qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante, mancando il dato della formale e concreta riferibilita’ della dichiarazione al soggetto dichiarante (Sez. 5, n. 28618 del 28/05/2008, Rv. 240430, Sez. 6, n. 4921 del 09/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv.228319, Sez. 1, n. 4100 del 24/11/1998, dep. 31/03/1999, Rv. 213259).

Pur avendo prestato adesione a tale orientamento (in una vicenda processuale avente ad oggetto l’effettiva conoscenza del procedimento da parte di uno straniero, del quale non era stata accertata la conoscenza della lingua italiana, che aveva rifiutato di sottoscrivere il verbale di elezione di domicilio e non aveva mai avuto contatti con il difensore d’ufficio nominatogli ne’ avuto effettiva conoscenza del procedimento penale, svoltosi in assenza), il Collegio reputa maggiormente condivisibile, per le ragioni di seguito esposte, il piu’ recente e consolidato orientamento, secondo il quale il verbale redatto da pubblici ufficiali e’ atto pubblico, il cui contenuto fa fede fino a quando non ne sia stata dimostrata la falsita’, ed a nulla rileva la circostanza che l’allora indagato si sia rifiutato di firmarlo atteso che “la mancata sottoscrizione, da parte dell’indagato, del verbale contenente l’elezione di domicilio ne determina l’invalidita’ solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l’atto, “eccependone la difformita’ rispetto alle dichiarazioni rese o all’intenzione di non dare piu’ corso all’elezione di domicilio” (Sez. 4, n. 22372 del 26/02/2015, Rv. 263901; Sez. 3, n. 23870 del 26/04/2013, Rv. 256288).

Tale interpretazione si fonda sul dato testuale dell’articolo 137 c.p.p., comma 2, che, pur contemplando espressamente l’ipotesi che uno dei soggetti intervenuti non voglia sottoscrivere il verbale, non ne prevede l’inefficacia, prescrivendo soltanto che della circostanza sia fatta menzione a verbale con l’indicazione del motivo; neppure ne e’ prevista la nullita’, come si ricava dalla lettura coordinata dell’articolo 142 c.p.p., atteso che la nullita’ del verbale e’ tassativamente prevista solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale.

Ne discende che la mancata sottoscrizione del verbale di dichiarazione o elezione di domicilio non invalida l’atto ne’ la mancata sottoscrizione puo’ interpretarsi, di per se’, come revoca della dichiarazione di domicilio, in quanto, come appena detto, per aversi tale effetto occorreva che la mancata sottoscrizione venisse giustificata esplicitamente dal ricorrente con tale motivazione, ai sensi dell’articolo 137 c.p.p., comma 2, dopo aver ricevuto lettura del verbale.

Ne deriva la ritualita’ della notifica del decreto penale di condanna e la correttezza dell’ordinanza impugnata.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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