Il reato di cui all’art. 353 cod. pen. si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo necessario soltanto che il normale svolgimento di quest’ultima venga alterato. A nulla rileva che, poi, di fatto, vi sia stata un’inversione di tendenza e che, in virtù di ulteriori meccanismi fraudolenti, ad aggiudicarsi la gara sia stata una ditta diversa da quella con la quale era intercorso l’accordo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

SENTENZA 13 ottobre 2016, n.43333

Ritenuto in fatto

1.I ricorrenti impugnano la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine ai seguenti reati: delitto di cui all’art. 323 cod. pen., in relazione all’illegittimo affidamento, nonché alla proroga, alla ditta ‘New Splash’ del servizio di pulizie dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali dell’ASL CE/1; delitto di cui all’art. 353 cod. pen., in relazione all’arbitraria assegnazione alla ditta ‘Co.lo.coop.’ e all’ATI, composta dalla ditta ‘Derichebourgh Multiservizi’ spa e dal Consorzio ‘Conesp’, di un punteggio notevolmente superiore a quello delle altre società partecipanti alla gara, preordinatamente all’affidamento del servizio di pulizia; 319 cod. pen., in relazione alla dazione o comunque alla promessa al Presidente della commissione giudicatrice, G.G. , da parte di Gr.An. e di Gr.Gi. , della somma di Euro 400.000, per l’aggiudicazione della predetta gara e, per il G. , anche in relazione all’illegittima regolarizzazione della domestica di quest’ultimo, in cambio di atti contrari ai doveri d’ufficio, consistiti nell’aggiudicare la gara di fornitura di beni indetta dall’ASL XXXX alla società ‘Derichebourgh’, mediante l’assegnazione di un punteggio superiore a quanto effettivamente spettantele. Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare organizzazioni camorristiche.

Gr.Gi. , cl. XXX, con due distinti ricorsi, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché egli è stato condannato per concorso nel reato di turbativa d’asta, commesso mediante una condotta consistita nell’accompagnare G.G. , Presidente della commissione istituita dall’Asl XXXX per l’attribuzione dell’appalto per le pulizie, presso lo zio Gr.An. , interessato all’appalto, attraverso la società ‘Co.lo.coop.’. Non vi è però la prova dell’effettiva conoscenza, da parte di Gr.Gi. , dell’oggetto dell’incontro. Questa prova è stata desunta dalla Corte d’appello esclusivamente dal carattere criptico delle conversazioni ma è evidente che ciò è del tutto insufficiente. E comunque l’accordo tra G. e Gr.An. , finalizzato ad alterare l’esito della gara, mediante l’affidamento alla ‘Co.lo.coop.’, dietro compenso di Euro 400.000, doveva dirsi già perfezionato alla data del 23 settembre 2012, ed anzi prima del 2 luglio 2012, e quindi in epoca significativamente anteriore rispetto al giorno in cui avvenne l’incontro favorito da Gr.Gi. (27-9-2012). Anche la qualifica di stretto collaboratore dello zio, Gr.An. , è affermata in modo apodittico e contraddetta dall’attribuzione al ricorrente di un ruolo assolutamente marginale.

2.1. Ingiustificatamente infine è stato negato al ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza alcuna motivazione.

gr.gi. (cl. XXX) deduce, con due distinti ricorsi, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, in relazione alla proroga dell’affidamento del servizio di pulizie, disposta senza alcuna istanza da parte della ‘New Splash’, non è risultata alcuna intesa tra il privato e i pubblici ufficiali né alcuna attività,causalmente rilevante, di determinazione, istigazione o sollecitazione, da parte del Gr. , che fu amministratore della ‘New Splash’ soltanto per tre mesi. Il dominus assoluto di tutti gli accordi illeciti, secondo quanto emerge anche dalle dichiarazioni di M.A. , fu Gr.An. , padre del ricorrente,come ritenuto anche dal giudice della cautela.

3.1.Anche in relazione al reato di turbativa d’asta, la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto che Gr.Gi. , all’epoca dei fatti contestati (2012), fosse ancora amministratore della New Splash’, che comunque era regolarmente in possesso del certificato antimafia. L’elemento caratterizzante del reato in contestazione è il tentativo di corruzione dell’On. P. e del dr. G. , rispettivamente Consigliere regionale e Presidente della commissione di gara, ad opera di Gr.An. , reale gestore della ‘New Splash’. Nulla dimostra la partecipazione a tali tentativi di corruzione e nemmeno la consapevolezza di essi da parte del ricorrente, come riconosciuto dallo stesso G.i.p. della cautela. È d’altronde contraddittorio, da un lato, ritenere il ricorrente consapevole dell’accordo illecito e, dall’altro, assolverlo dall’imputazione relativa al tentativo di corruzione legato all’aggiudicazione della gara. Anche i commenti con R. e D.F. si mantenevano sempre nell’ambito della legalità,discutendosi circa le ragioni dell’esclusione dalla gara e l’opportunità di dare mandato agli avvocati per proporre eventuale ricorso. Ne è sostenibile che egli ‘non potesse non conoscere’ l’operato del padre, anche perché Gr.Gi. non ricopriva più da tempo alcuna carica sociale in seno alla ‘New Splash’ né alcun ruolo di gestore di fatto della ‘Co.lo.coop’.

3.2. In ordine all’aggravante ex art. 7 legge n. 203 del 1991, la motivazione è addirittura inesistente, in quanto la Corte territoriale si riporta a quanto già sostenuto in relazione alla posizione di Gr.Gi. , cl. XXX, ma tale aggravante, per quest’ultimo, era stata esclusa dal G.i.p. dell’abbreviato. E comunque la Corte d’appello argomenta esclusivamente in relazione alla prova dei rapporti tra Gr.An. e il clan B. , omettendo di motivare circa la sussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente. Anche B.C. , divenuto collaboratore di giustizia, ha dichiarato di non essersi mai interessato di vicende relative alla Società di Gr.An. . E comunque non risulta alcun legame tra il ricorrente e il clan B. .

D.F.P. deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il consorzio ‘Co.lo.coop’, di cui egli era gestore, venne escluso dalla gara su iniziativa del G. . Occorre dunque applicare l’art. 115 cod. pen. oppure l’art. 49 cod. pen., poiché, in ragione dell’intesa già raggiunta fra G. e L.L. , le iniziative del D.F. non avrebbero mai potuto sortire l’effetto di alterare l’andamento o l’esito della gara. Avrebbe almeno dovuto ritenersi il tentativo di turbativa d’asta.

4.1. Ingiustificatamente sono state negate le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. ed è stata irrogata una pena eccessiva, nonostante il buon comportamento processuale, la marginalità dell’apporto che il ricorrente avrebbe asseritamente fornito alla commissione del reato e la sostanziale assenza di un qualsiasi danno all’ente pubblico, ascrivibile alla condotta tenuta dal D.F. o da altre persone riconducibili alla ‘Co.lo.coop’, che non si è aggiudicata l’appalto.

4.2. Manca la motivazione anche in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile in capo alla parte civile, poiché anzi la società ‘Co.lo.coop.’ è stata la sola ad essere veramente danneggiata dalla turbativa d’asta a favore della ditta aggiudicataria, come è stato accertato dal Tar.

5.Gr.Ro. deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché sono stati acquisiti, soprattutto sulla base delle intercettazioni espletate, moltissimi elementi da cui risulta la totale inconsapevolezza, da parte dell’imputato,dell4eventuale condotta illecita posta in essere dal padre. Così come non esistono prove del contributo prestato da Gr.Ro. al reato ipotizzato. I rapporti con chi gestiva la gara – e cioè G. – sono stati tenuti da Gr.An. e il ricorrente non ha avuto alcun rapporto con il G. .

5.1.Ingiustificatamente non sono state concesse le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., così come è assolutamente inesistente la motivazione in merito all’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, in quanto è stata data per scontata l’affiliazione di Gr.An. al clan, che non è stata mai affermata né da sentenze né da pentiti.

G.G. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al reato di cui all’art. 353 cod. pen., poiché l’attribuzione dei punteggi è espressione di un apprezzamento discrezionale e viene effettuata collegialmente da tutti e cinque i membri della commissione. È dunque insufficiente la motivazione a fondamento dell’asserto secondo cui il ricorrente, in veste di presidente, abbia, per ciò solo, potuto orientare il giudizio di tutti gli altri componenti. Né un qualche apporto probatorio, al riguardo, deriva dalla captazione ambientale n. 155 del 17-9-2012, dalla quale emerge,al più, un intendimento in tal senso, da parte del G. , ma non un concreto intervento di quest’ultimo nei confronti degli altri commissari. Né il mero accordo collusivo è sufficiente ad integrare gli estremi del reato, essendo, al più, inquadrabile nell’ipotesi prevista dall’art. 115 cod. pen..

6.1. Anche in ordine alla corruzione di cui al capo D), dall’intercettazione ambientale del 17/9/2012 emerge soltanto la disponibilità del L. alla regolarizzazione della colf del G. , senza che risulti un sinallagma fra tale utilità e la condotta contraria ai doveri d’ufficio che il G. si sarebbe impegnato a porre in essere, intervenendo sugli altri componenti della Commissione di gara. La sentenza è infatti totalmente carente di motivazione circa il momento consumativo del delitto di corruzione, rappresentato dall’accordo intercorso tra il corruttore, L. , e il corrotto, G. .

6.2. In relazione alla gara in disamina, il ricorrente fu sottoposto a plurime minacce, anche con uso di armi, da parte di soggetti che volevano costringerlo ad orientare la gara ora in un senso ora in un altro, tant’è che il ricorrente si rivolse ai Carabinieri. Ricorre pertanto la scriminante di cui all’art. 54, comma 3, cod.pen..

6.3. Non è ravvisabile neanche l’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, per il ricorrere della quale non basta la semplice consapevolezza della possibilità che dal reato che si commette derivi un’agevolazione dell’attività dell’associazione ma è necessario che quest’ultima finalità abbia costituito motivo specifico dell’agire criminoso: ciò che non è riscontrabile nel caso in esame.

6.4. Ingiustificatamente sono state negate le attenuanti generiche, benché l’attenta considerazione del concreto disvalore del fatto ne avrebbe imposto la concessione.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

Prendendo le mosse dal ricorso di Gr.Gi. , cl. XXX, occorre osservare come la prima censura sia infondata. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva ‘tenuta’, sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l’accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27-9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-12003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, R. ; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).

1.1. Nel caso in disamina, l’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, come si desume dalle considerazioni formulate dalla Corte d’appello, la quale ha evidenziato che Gr.Gi. , cl. XXX, collaborava, in stretto contatto con lo zio, Gr.An. , nell’attività svolta da quest’ultimo e dai cugini, gr.gi. , cl. XXX, e Gr.Ro. . Il linguaggio criptico utilizzato dal ricorrente con il cugino R. , in occasione dell’incontro avvenuto il 27 settembre 2012; le preoccupazioni dimostrate in ordine alle modalità con le quali il contatto doveva avvenire, con la massima segretezza e cercando, in tutti i modi, di evitare che i protagonisti dell’incontro, G. e Gr. , potessero essere osservati, possono spiegarsi solo ritenendo che egli fosse a conoscenza dell’intera vicenda e soprattutto dell’illiceità dell’oggetto dell’incontro.

1.2. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, occorre osservare come le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, siano insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, per quanto riguarda Gr.Gi. , cl. XXX, alla gravità dei fatti e alla spregiudicatezza con la quale è stata gestita l’intera vicenda.

Per quanto attiene al primo e al secondo motivo del ricorso presentato da gr.gi. , cl. XXX, vanno richiamate le considerazioni svolte al paragrafo 1. In relazione alla posizione processuale del ricorrente, la Corte d’appello, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha, in primo luogo, evidenziato come non sia dato comprendere, se non nell’ottica dell’agevolazione, ad ogni costo,della ditta favorita, la decisione di rinnovare un contratto che veniva a scadenza dopo circa due anni mentre nelle more era intervenuta la normativa che stabiliva la preclusione al rinnovo, tra l’altro, in favore di una ditta colpita da interdittiva antimafia. Appare dunque chiaro il timore, da parte degli amministratori, di dover bandire una nuova gara e di non poter più affidare alla ‘New Splash’ il detto incarico. In merito alla consapevolezza dell’illecito, da parte del ricorrente, la Corte d’appello ha sottolineato come gr.gi. , cl. XXX, non fosse affatto il rappresentante formale dell’impresa ma partecipasse attivamente alla vita di quest’ultima, con una presenza fattiva e determinante negli affari della società. Numerose sono infatti le conversazioni telefoniche intercettate, da cui emerge come egli si interessasse costantemente dell’andamento delle procedure. Appare dunque davvero poco plausibile che egli non fosse a conoscenza dell’intera vicenda né si comprende, anche in ragione della carica che ricopriva, il motivo per il quale il padre avrebbe dovuto tenerlo all’oscuro del proprio illecito agire, esponendolo, tra l’altro, a gravi rischi. È dunque del tutto inverosimile che il ricorrente non fosse a conoscenza di operazioni così importanti per la società e che fosse semplicemente l’ignaro firmatario di atti e documenti.

2.1. Per quanto attiene all’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, la Corte d’appello ha evidenziato, oltre al ruolo centrale dell’imputato, gli elementi sulla base dei quali è stato ravvisato il collegamento con il clan B. e, in particolare, la conversazione n. 5487 del 7 gennaio 2013, nell’ambito della quale, a proposito dei servizi di pulizia, l’interlocutore di Gr. disse che ne avrebbe parlato con un soggetto identificato in B.C. : motivazione che, anche sotto questo profilo, è del tutto immeritevole di censura.

Analoghe considerazioni attengono al primo motivo del ricorso presentato da D.F.P. . Al riguardo, la Corte d’appello ha sottolineato come il ricorrente, in qualità di gestore del Consorzio ‘Co.lo.coop.’, abbia stipulato, per il tramite di Gr.An. , un accordo con G.G. , Presidente della commissione per l’aggiudicazione della gara di appalto, per l’affidamento del servizio di pulizia delle strutture dell’ASL di XXXXXXX, per la durata di tre anni e per un importo complessivo di 27 milioni di Euro, al fine di far aggiudicare la gara alla propria ditta. Tale accordo, che prevedeva il versamento prima di 200.000 Euro e poi di altri 200.000, pur non avendo sortito i propri effetti perché il G. decise di aderire ad altre proposte, influì comunque sulla regolare procedura di gara, ingenerando nel pubblico ufficiale la determinazione di ricercare le modalità per attribuire falsi punteggi e di pilotare in una direzione, piuttosto che in un’altra, l’esito della gara stessa. Né appare sostenibile la tesi secondo la quale il G. avesse ab origine deciso di far sì che la gara venisse aggiudicata alla spa ‘Derichebourgh Multiservizi’, perché in senso contrario depongono le modalità con le quali egli gestì l’intera fase di espletamento della procedura di affidamento dell’appalto e i contatti e le informazioni fornite ai rappresentanti sia dell’una che dell’altra ditta nonché il ruolo predominante del Consigliere regionale P.A. , che, cambiando strategia in corso di gara, non appoggiò più la ‘Colocoop’ ma la Derichebourgh.

L’apparato argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia dunque in un impianto esplicativo razionale, esente da aporie e da incongruenze logiche e del tutto idoneo ad esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione.

3.1. Per quanto concerne la censura inerente alle circostanze attenuanti generiche, vanno richiamate le considerazioni espresse al paragrafo 1.2.

3.2. Per quanto attiene alla questione relativa all’applicabilità dell’art. 114 cod. pen., la Corte d’appello ha sottolineato, con motivazione del tutto immune da censure, il ruolo tutt’altro che marginale svolto dal ricorrente, essendo numerosi i contatti avuti con Gr.An. ed effettiva e concreta la sua partecipazione all’iter amministrativo.

3.3. Per quanto attiene alla questione inerente alla sussistenza di un danno risarcibile, sollevata nel ricorso di D.F.P. , occorre osservare come la Corte territoriale abbia evidenziato che l’alterazione della libera concorrenza, attraverso l’attribuzione di punteggi fasulli, ha arrecato danno sia ai partecipanti, in quanto è stato leso il diritto alla par condicio degli stessi, sia alla pubblica amministrazione, essendo stato alterato il confronto delle offerte, con aggiudicazione della gara a un soggetto che non era da considerarsi il miglior offerente. Trattasi di motivazione immeritevole di censura e dunque pienamente idonea a superare lo scrutinio di legittimità.

Per quanto attiene al primo motivo del ricorso presentato da Gr.Ro. ,occorre, anche in questo caso, richiamare le considerazioni di cui al paragrafo 1. La Corte d’appello ha infatti evidenziato come il ricorrente cooperasse attivamente alla vita dell’impresa, tanto da succedere al fratello Giuseppe, cl. ‘76, nella rappresentanza dell’azienda. Egli seguì tutta la vicenda legata alla partecipazione alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto alla ‘Co.lo.coop’, fino all’esclusione di quest’ultima impresa, onde appare davvero semplicistico – sottolinea il giudice di secondo grado – pensare che egli, pienamente inserito nella compagine sociale, fosse soltanto un burattino nelle mani del padre, inconsapevole di tutto ciò che di illecito accadeva intorno a lui e posto a conoscenza solo delle attività lecite della società.

4.1. Per quanto attiene alle censure inerenti all’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, si rinvia alle considerazioni di cui al paragrafo 2.1.

4.2. Per quanto inerisce alle censure relative alle circostanze attenuanti generiche, si richiamano le considerazioni espresse al paragrafo 1.2..

4.3. Per quanto concerne la questione relativa all’applicabilità dell’art. 114 cod. pen., la Corte territoriale, attraverso il rinvio alle considerazioni formulate in relazione alla posizione processuale di Gr.Gi. , cl. XXX, ha evidenziato come del ruolo marginale svolto dall’imputato si sia tenuto conto nella determinazione della pena – base.

In ordine a tutti i profili appena menzionati, va rilevato come ci si trovi di fronte ad un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

Per quanto attiene al primo e al secondo motivo del ricorso di G.G. , occorre evidenziare come la Corte d’appello abbia sottolineato la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle conversazioni captate, in particolare di quelle intercettate in data 19/9/2012 e 23/9/2012, da cui emerge che l’imputato, parlando con uno straniero,armato,mostrò la sua disponibilità a fornire informazioni sulla gara,dicendo di aver effettuato pressioni sugli altri commissari e di aver assegnato un punteggio altissimo alla ‘Co.lo.coop’. G. – evidenzia la Corte d’appello – era pienamente a conoscenza dei legami dello straniero con Gr.An. e la conferma che egli era perfettamente al corrente delle connotazioni dell’intero sistema è fornita dalla conversazione nella quale l’imputato lamenta che P.A. aveva fatto il doppio gioco, appoggiando prima la ditta sponsorizzata dal clan B. e poi quella dei C. . Trattasi, come si vede, di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l’itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. Per quanto concerne, in particolare, la questione inerente alla configurabilità del tentativo e non del reato consumato di turbativa d’asta, la Corte d’appello ha correttamente evidenziato che il reato di turbata libertà degli incanti si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo necessario soltanto che il normale svolgimento di quest’ultima venga alterato. Nel caso di specie, l’accordo stipulato con Gr. , relativamente al versamento prima di Euro 200.000 e poi di altri Euro 200.000 – sottolinea il giudice a quo, come in precedenza abbiamo avuto modo di vedere -, ha influito sulla regolare procedura della gara, orientando il pubblico ufficiale verso la ricerca di modalità per attribuire falsi punteggi e l’instradamento dell’esito della gara in una direzione piuttosto che in un’altra. A nulla rileva – specifica la Corte territoriale – che, poi, di fatto, vi sia stata un’inversione di tendenza e che, in virtù di ulteriori meccanismi fraudolenti, ad aggiudicarsi la gara sia stata una ditta diversa da quella con la quale era intercorso l’accordo. Di qui la conclusione, del tutto corretta, sotto il profilo squisitamente giuridico, secondo la quale il reato di cui all’art. 353 cod. pen. deve ritenersi pienamente consumato.

Per quanto concerne il reato di corruzione, la Corte d’appello ha evidenziato la significazione probatoria dei contenuti del colloquio captato in data 17/9/2012, durante il quale il G., parlando con L.L., amministratore della Derichebourgh, gli rappresentò, rassicurandolo, che i membri della commissione non sarebbero stati di ostacolo all’aggiudicazione della gara alla società, essendo da lui controllabili e pilotabili, e gli chiese la regolarizzazione della domestica.

5.1. Per quanto attiene alla doglianza inerente alla sussistenza della scriminante di cui all’art. 54, comma 3, cod. pen., il giudice di secondo grado ha evidenziato come sia stato lo stesso G. a rappresentare al suo interlocutore, durante una delle conversazioni intercettate, il cambio di strategia posto in essere dal consigliere regionale P.A. , che aveva scelto di far aggiudicare l’appalto alla ditta sponsorizzata dai c. , attribuendole un maggiore punteggio, quale scelta finalizzata ad evitare gravi conseguenze a Gr.An. .

5.2. In ordine alla censura concernente l’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, la Corte territoriale ha posto in rilievo l’inverosimiglianza della tesi difensiva inerente all’inconsapevolezza, da parte del G. , dei legami tra Gr.An. e il clan B. e tra L.L. e il clan dei c. . Lo stesso G. , nell’interrogatorio di garanzia, ha ammesso che Gr.An. è persona da lui conosciuta come collegata alla criminalità organizzata e, in particolare, al clan B. . G. era dunque ben consapevole dell’apporto che il suo operato poteva fornire alle cosche mafiose e si rendeva perfettamente conto che entrambi gli episodi corruttivi erano destinati ad avvantaggiare i due organismi criminali rappresentati rispettivamente dal Gr. e dal L. .

5.3. In ordine a tutti i profili appena analizzati, l’apparato giustificativo della sentenza impugnata è del tutto congruo ed esauriente. D’altronde, il vizio di manifesta illogicità che,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione implica che il ricorrente dimostri che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e,per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti, sul piano della razionalità. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U., 27-9-1995, Mannino, Rv. 202903).La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può infatti essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che, come nel caso in disamina, il processo formativo del libero convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento derivante da una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un’imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U., Rv. 203767 del 25-11-1995, Facchini). Dedurre infatti vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, che si assume altrettanto o ancor più ragionevole (Sez. U., 19-6-1996, Di Francesco, Rv 205621). In ordine poi alle intercettazioni espletate, è poi appena il caso di rilevare come l’interpretazione dei contenuti delle conversazioni captate e delle espressioni usate dagli interlocutori costituisca questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in esame, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Cass., Sez. 5 n. 47892 del 17-112003, Serino).

5.3. Per quanto attiene alle censure relative al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alle circostanze attenuanti generiche, sono da richiamarsi le argomentazioni espresse al par. 1.2..

I ricorsi vanno dunque rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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