Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 5 novembre 2013, n. 24750
In fatto e in diritto
Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione: “1. – La sentenza impugnata (Corte di Appello di Roma 18/01/2012, non notificata), in riforma della sentenza di primo grado, accertava la responsabilità della T. , ai sensi dell’art. 2051 c.c., con riferimento ai danni subiti dall’odierno ricorrente alla propria autovettura, in seguito all’incendio sviluppatosi a partire dal motociclo della prima in un’autorimessa condominiale. La Corte territoriale, ritenendo accertato il nesso eziologico tra l’incendio del motociclo e i danni subiti dall’autovettura dall’odierno ricorrente, evidenziava come la T. non aveva fornito nessuna prova del caso fortuito, idonea a escludere la sua responsabilità. Allo stesso tempo, escludeva la responsabilità, sempre in riferimento all’art. 2051 c.c., del Condominio, poiché, accertato che l’incendio si era sviluppato a partire dal motociclo e da esso si era propagato ai vicini veicoli, doveva escludersi la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa del condominio, ossia l’autorimessa, e il danno verificatosi. Di conseguenza, condannava l’odierno ricorrente al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio, a favore del Condominio e di Reale Mutua Assicurazioni s.p.a..
2. – Ricorre per cassazione F..R. con due motivi di ricorso; nessun intimato ha svolto attività difensiva in questa sede.
3. – Col I motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 2051 e 2697 c.c., nonché artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., su un punto decisivo della controversia. L’errore di diritto sussisterebbe nella parte in cui la Corte territoriale esclude la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa del Condominio, ossia l’autorimessa, ed il danno verificatosi, e di qui la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. quale custode dell’area, avendo attribuito una portata assoluta ad un fatto sconosciuto e non provato, ossia l’origine dell’incendio. La Corte avrebbe omesso di motivare sull’origine dell’incendio, non risultando affatto dimostrato che l’incendio sia scaturito per ragioni intrinseche al motociclo, accertamento, che ove provato, avrebbe certamente liberato il condominio dal vincolo di responsabilità. – Col li motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., relativamente all’erronea determinazione delle spese dei due gradi di giudizio. In particolare la Corte territoriale avrebbe: a) condannato l’odierno ricorrente al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio anche nei confronti di Reale Mutua S.p.A., rimasta però contumace nel primo grado di giudizio; b) condannato il solo R. al rimborso delle spese di II grado a favore del Condominio e di Reale Mutua S.p.a., e non anche la T. , rimasta totalmente soccombente nel giudizio di appello; c) applicato in modo inesatto il principio della liquidazione e compensazione delle spese, non avendo tenuto conto che la situazione controversa e di difficile soluzione del caso avrebbe dovuto portare alla compensazione delle spese; d) avrebbe determinato le spese con un criterio forfetario e non proporzionato all’effettiva e reale attività svolta dalle parti e alle spese da esse sostenute, manifestando al contrario una “ingiustificata e malcelata volontà punitiva” nei confronti dell’allora appellante principale.
4. – Il primo motivo di ricorso è privo di pregio. Con la censura in esame, il ricorrente si limita a proporre un diversa ricostruzione delle responsabilità dell’evento dannoso in causa rispetto a quello accertato dal Giudice di merito. In tal modo il ricorrente non sembra tener conto dell’orientamento di questa S. C. secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) ha carattere oggettivo e pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza; il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito. Sia l’accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni (quali il dispiegarsi dei vari fattori causali, la ricerca dell’effettivo antecedente dell’evento dannoso, l’indagine sulla condotta del danneggiante e del danneggiato, le modalità di causazione del danno, ecc), che come tali sono riservati al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 472/2003; n. 238/2008). Rispetto alla censura in esame, se da un lato il giudice ha ritenuto provato il nesso eziologico tra il motoveicolo della T. e l’incendio subito dal veicolo del ricorrente odierno, non altrettanto può dirsi di quello esistente tra detto incendio e il condominio quale custode dell’autorimessa. Ed infatti, il giudice, ha dato perfettamente atto nella motivazione di tale scelta, la quale non è affatto omessa sul punto come invece sostenuto dal ricorrente. Al riguardo è da precisare che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 6288/2011).
Rispetto alla ricostruzione del giudice di merito, il ricorrente si limita invece a fornire una propria e personale ricostruzione delle responsabilità dell’evento di causa.
4.1 – Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato, limitatamente alla doglianza di cui alla lett. a). Secondo la giurisprudenza di questa S.C., la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 17432/2011). E quindi condivisibile la censura alla statuizione del Giudice di merito nella parte in cui condanna il ricorrente al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio a favore di Reale Mutua Assicurazioni S.p.a., rimasta invece contumace nel primo grado di giudizio. – Le altre doglianze formulate col medesimo motivo sono invece prive di pregio. Con riferimento alla mancata condanna della T. alle spese del secondo grado di giudizio, deve precisarsi che in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del Giudice di merito, insindacabile in questa sede, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste, neanche per minima parte, a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 13229/2011). Limitatamente alla doglianza in esame, il giudice ha correttamente esercitato i suoi poteri in tema di individuazione della parte soccombente, considerando che era stato il solo R. ad azionare la pretesa risarcitoria nei confronti del Condominio e di Reale Mutua. Quanto alla mancata compensazione delle spese di lite, si deve ribadire che la valutazione dell’opportunità di compensare le spese di lite, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e come tale insindacabile in questa sede (Cass. n. 16012/2002; n. 264/2006; n. 13428/2007). Quanto all’eccessiva quantificazione delle spese rispetto all’attività difensiva svolta dalle parti, si deve precisare che la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. n. 14542/2011). Nel caso in esame, la sinteticità della doglianza, in cui si da conto solo dell’eccessiva quantificazione delle spese di giudizio rapportate al risarcimento ottenuto all’esito dello stesso, non consente di compiere tale verifica e di ritenere fondata la censura.
5. – Si propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e l’accoglimento della censura di cui al punto 4.1 – a), respinto ogni altro mezzo. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al profilo accolto, e, decidendo nel merito, va eliminata la condanna del R. alle spese del giudizio di primo grado liquidate in favore di Reale Mutua S.p.a. (complessivi Euro 2500,00 di cui Euro 150,00 per esborsi e Euro 750,00 per diritti), confermando nel resto la sentenza d’appello”.
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte. Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere essendo accolto limitatamente alla censura di cui al punto 4.1, ogni altra censura respinta.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto va eliminata la condanna del R. alle spese del giudizio di primo grado liquidate in favore di Reale Mutua S.p.a.. (complessivi Euro 2500,00 di cui Euro 150,00 per esborsi e Euro 750,00 per diritti), confermando nel resto la sentenza d’appello.
Tenuto conto dell’accoglimento di solo un aspetto limitato del ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Accoglie in parte il secondo motivo (punto 3.a.) del ricorso, respinta ogni altra censura. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, elimina la condanna del R. alle spese del giudizio di primo grado in favore della Reale Mutua S.p.a., confermando nel resto la sentenza d’appello. Compensa le spese.
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