Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 22 febbraio 2016, n. 3386
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 1294-2015 proposto da:
(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SASU, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
e contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha chiesto visto l’articolo 380 ter c.p.c. che la Corte di Cassazione in camera di consiglio accolga il ricorso ed indichi la competenza del Tribunale di Ragusa;
avverso l’ordinanza n. 3174/2012 R.G. del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata il 10/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto quanto segue:
p.1. (OMISSIS) ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.r.l. (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.a.s.u. ed avverso la ordinanza riservata depositata il 10 dicembre 2014 e comunicata in pari data con cui il Tribunale di Ragusa, investito del procedimento civile iscritto al R.G. n. 3174/2012, promosso dalla odierna ricorrente nei confronti della (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 702 – bis c.p.c. e nel quale la medesima aveva chiamato in garanzia la (OMISSIS) S.a.s.u., ha dichiarato, in accoglimento dell’eccezione della convenuta (cui, costituendosi, la terza chiamata aveva aderito), la propria incompetenza per territorio ritenendo competente il Tribunale di Lucca, giusta una clausola contrattuale derogatoria della competenza contenuta nel regolamento negoziale intercorso tra la qui ricorrente e la (OMISSIS).
p.2. All’istanza di regolamento ha resistito soltanto la terza chiamata;
p.3. Prestandosi il ricorso alla trattazione con il procedimento di cui all’articolo 380-ter c.p.c., veniva fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne veniva fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
p.4. La resistente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
p.1. In via preliminare il Collegio rileva che parte ricorrente ha depositato come copia autentica del provvedimento impugnato quella di cui ha ricevuto comunicazione – ai sensi del Decreto Legislativo n. 179 del 2012, articolo 16, comma 4, convertito con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012 dalla Cancelleria del Tribunale di Ragusa – tramite posta elettronica certificata.
Ai sensi del primo inciso dell’articolo 16-bis, comma 9-bis, dello stesso Decreto Legge (comma aggiunto dalla Legge n. 114 del 2014, articolo 52, comma 1, poi cosi’ modificato dalla Legge n. 132 del 2015, articolo 19, comma 1, ma non sul punto):
“Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche’ dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformita’ all’originale”.
La produzione della detta copia trasmessa in allegato dalla cancelleria ragusana deve, dunque, di per se’ reputarsi equivalente all’originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui e’ stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione.
Peraltro, in calce al provvedimento cosi’ prodotto il difensore della ricorrente, Avvocato (OMISSIS), ha apposto con modulo adesivo da lui firmato attestazione secondo cui il provvedimento stesso “e’ copia conforme all’originale telematico/analogico scansionato ai sensi della Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 52. (OMISSIS)”.
Ove tale attestazione si fosse inteso effettuarla ai sensi del secondo inciso del citato articolo 16, comma 9-bis (secondo cui: “Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita’ telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita’ delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”) e per gli effetti del terzo inciso (secondo cui: “Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformita’ a norma del presente comma, equivalgono all’originale”), se ne sarebbe dovuto rilevare l’irritualita’: infatti, il detto difensore non ha provveduto ad estrarre con modalita’ telematica la copia dal fascicolo informatico, ma ha resto l’attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, che essa si era estratta dal detto fascicolo, ma da parte del cancelliere.
Tuttavia, la rilevata irrituale attestazione e’ del tutto priva di rilievo, giacche’, come s’e’ detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria ragusana equivale all’originale e, dunque, puo’ considerarsi una copia autentica.
Il ricorso e’, dunque, procedibile ed appare anche tempestivo dato che risulta notificato il 9 gennaio 2015 e, quindi, nel trentesimo giorno dalla comunicazione a mezzo PEC del 10 dicembre 2014.
p.2. Sempre in via preliminare il Collegio rileva che non e’ fondata l’eccezione della resistente di difetto di autosufficienza del ricorso per mancata indicazione dei documenti di trasporto sui quali e’ presente la clausola ritenuta derogatoria della competenza: e’ sufficiente rilevare che a pagina 6 si dichiara di produrre tali documenti come “doc. 10”.
p.2. Con il ricorso proposto, (OMISSIS) ha dedotto che il Tribunale di Ragusa avrebbe erroneamente dichiarato la propria incompetenza muovendo dalla considerazione che le parti, con apposita clausola contrattuale, avevano dichiarato di voler derogare alla competenza del Tribunale adito prevedendo che le eventuali controversie che fossero scaturite nell’ambito dei loro rapporti negoziali sarebbero state devolute al Tribunale di Lucca.
Secondo la ricorrente la clausola sulla quale si e’ fondata la decisione, inserita tra le condizioni generali di contratto riportate in calce ai documenti di trasporto emessi in relazione alle fatture di vendita, non poteva ritenersi vincolante nei suoi confronti atteso che, quantunque avesse natura vessatoria, non era stata specificamente approvata, mentre non era condivisibile la tesi espressa dal Tribunale di Ragusa nel senso di ritenere superflua la specifica approvazione nel presupposto che, siccome tale formalita’ non sarebbe stata richiesta per la validita’ di un’eventuale clausola compromissoria, l’assimilabilita’ ad essa di una clausola derogativa della competenza esigerebbe identico regime.
p.3. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento e la declaratoria della competenza del Tribunale di Ragusa, cosi’ motivando le sue conclusioni:
“La tesi svolta dal ricorrente e’ meritevole di accoglimento. Dall’esame della documentazione allegata al ricorso emerge che la clausola contrattuale da cui scaturisce la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Ragusa e’ inserita tra le condizioni generali di contratto dattiloscritte in calce ai documenti di trasporto predisposti dalla societa’ venditrice (OMISSIS) che sono stati sottoscritti dall’acquirente ed odierno ricorrente, peraltro con firma illeggibile, al momento della ricezione della merce. Cio’ premesso, deve ritenersi che la predetta clausola non potesse ritenersi efficace. Ed, invero, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 21816/2009; Cass. n. 2077/2005) la clausola derogativa della competenza territoriale inserita nelle condizioni generali di contratto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., integra una clausola vessatoria, comportando l’alterazione del sinallagma contrattuale, per la previsione di un foro esclusivo a favore del solo predisponente (v. anche Cass. 22.3.2006 n. 6314). Come tale e’, quindi, necessario che la stessa sia specificamente approvata per iscritto, con sottoscrizione distinta da quella di approvazione delle condizioni generali di contratto. Orbene, poiche’ nel caso di specie il contratto non e’ stato redatto per iscritto e considerato che le condizioni generali di vendita sono state inserite nel solo documento di trasporto e non sono state specificamente approvate, deve ritenersi che la clausola recante la deroga alla competenza non potesse ritenersi efficace. Ne’ puo’ assumere rilievo la circostanza che i documenti di trasporto siano stati sottoscritti per conto della societa’ acquirente. Va, infatti, considerato per un verso, che tale sottoscrizione precede la indicazione delle condizioni generali di vendita che non sono in alcun modo richiamate nel testo del documento di trasporto, e, per altro verso, che detta sottoscrizione, peraltro apposta con sigla illeggibile, non e’ riconducibile al legale rappresentante della societa’ acquirente ovvero ad un suo delegato. Deve, pertanto, ritenersi che il provvedimento impugnato sia illegittimo.”.
p.4. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni del Pubblico Ministero.
Esse non sono in alcun modo efficacemente criticate dalla resistente nella sua memoria.
Infatti:
a) del tutto priva di pertinenza e’ l’evocazione del principio di diritto affermato da Cass. (ord.) n. 12708 del 2014 (e gia’ da Cass. n. 18525 del 2007, nonche’ da Cass. n. 17797 del 2005), giacche’ tali decisioni si riferiscono all’ipotesi in cui per il contratto non sia prescritta la forma scritta e, nel sottolineare che l’obbligo di specifica approvazione scritta in tal caso si concreta nella sottoscrizione apposta dopo il richiamo della sola clausola, esigono pur sempre che la sottoscrizione sia apposta appunto dopo tale richiamo, il che nel caso di specie non e’ avvenuto, dato che la sottoscrizione risulta apposta prima e del tutto infondatamente parte resistente, mostrando di non comprendere il significato della necessita’ di specifica approvazione reputa di attribuire valore alla circostanza che la sottoscrizione sia stata apposta dopo una dicitura “Firma del destinatario che comporta l’accettazione delle condizioni di vendita riportate in calce”;
b) l’ultima considerazione ora fatta e’ sufficiente a replicare al secondo rilievo della memoria, dove appunto si pretende di sostenere che quella sottoscrizione sarebbe stata idonea, in quanto gli articoli 1341 e 1342 si limiterebbero ad imporre una specifica approvazione, ma non una specifica approvazione “dopo” la clausola da approvare: in ogni caso il Collegio, per sottolineare l’infondatezza della prospettazione, rinvia al principio di diritto di cui a Cass. (ord.) n. 19042 del 2006: “In tema di contratti per adesione le caratteristiche che deve avere l’approvazione aggiuntiva della clausola vessatoria rispetto a quella del contratto sono la “specificita’” e la “separatezza”, che si relazionano alla sottoscrizione del contratto e vanno apprezzate in rapporto ad essa. Ne consegue che rispetta tali caratteristiche un modulo nel quale sono riportate le condizioni generali e fra queste una clausola determinativa di un foro esclusivo, seguite immediatamente dalla sottoscrizione dopo la dicitura “firma”, collocata all’interno di una sorta di riquadro ed all’inizio di esso e seguita, sempre all’interno del riquadro, da indicazioni a stampa delle generalita’ e dell’indirizzo del sottoscrittore, corrispondentemente riempite, seguite a loro volta da una dicitura concernente l’approvazione specifica delle clausole vessatorie con indicazione del loro contenuto e fra queste di quella sul foro con l’indicazione “foro competente esclusivo”, alle quali segue la seconda sottoscrizione. Infatti, la circostanza che l’approvazione sia compresa nell’ambito del suddetto riquadro non esclude la specificita’ dell’approvazione, tenuto conto che non incide affatto sulla riferibilita’ della sottoscrizione all’approvazione e non svolge nemmeno alcun rilievo contrario al richiamo dell’attenzione del sottoscrittore alla percezione del significato della clausola vessatoria, specie in ragione del fatto che le diciture relative alla generalita’ siano – come nella specie – ben distinte da quelle concernenti le clausole vessatorie e scritte con caratteri del tutto diversi”. Inoltre, il rilievo del “dopo” si coglie, ex multis, in Cass. n. 10825 del 2002 e n. 14454 del 2000);
c) poiche’ la sottoscrizione di cui si discute e’ irrilevante, irrilevanti sono le considerazioni svolte dalla memoria sul rilievo del Pubblico Ministero circa l’illeggibilita’ della sottoscrizione stessa.
p.5. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Ragusa, dinanzi al quale il giudizio andra’ riassunto.
p.6. Le spese seguono la soccombenza sia a carico della resistente che dell’intimata e si liquidano ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ragusa. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna parte resistente e parte intimata alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in euro tremila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge ed oltre l’importo del contributo unificato se corrisposto.
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