divisione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza  17 luglio 2014, n. 16376

Fatto e diritto

Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Osserva in fatto

Con citazione del 22/6/1999 la società Vast di Ardavast Serapian, premesso di avere acquistato qualche mese prima da C.G. la quota del 50% di comproprietà di un complesso immobiliare in pessimo stato di manutenzione e in larga misura privo di copertura, in (…) (nel comune di (omissis) ), conveniva in giudizio C.M. , altra comproprietaria al 50%, e chiedeva lo scioglimento della comunione e l’attribuzione a sé dell’intero bene.
Nel giudizi si costituiva C.M. che esercitava il retratto successorio per asserita violazione del diritto di prelazione, deduceva la divisibilità del bene e chiedeva la divisione previa formazione delle quote, in subordine l’attribuzione a sé dell’intero.
Il giudice del primo grado, rilevato che:
– le domande fondate sulla presunta violazione della prelazione ereditaria erano state abbandonate;
– che il compendio immobiliare non era giuridicamente divisibile per le limitazioni imposte dallo strumento urbanistico;
con sentenza del 23/10/2003 assegnava l’intero compendio immobiliare alla società attrice, comparando, da un lato, l’interesse di questa desunto dal rilevante impegno finanziario già sopportato per l’acquisto del 50% e, dall’altro, il disinteresse della C. desumibile dallo stato di totale abbandono in cui versava l’immobile già al momento dell’acquisto dal parte dell’attrice e dalla lontananza dai luoghi dell’attrice per ragioni di lavoro, la quale, ambasciatrice italiana nell’Azerbaijan, viveva all’estero.
C.M. proponeva appello sostenendo:
– che l’impossibilità di scioglimento della comunione derivava dalla necessità di conservare all’immobile (in precedenza destinato a ristorante) la destinazione pubblica e che la conservazione di tale destinazione poteva essere garantita da essa appellante;
– che il bene, diversamente da quanto ritenuto dal CTU, sarebbe divisibile;
– che la circostanza che l’attrice avesse effettuato un investimento rilevante non poteva costituire un criterio preferenziale per l’attribuzione del bene.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 30/4/2012 rigettava l’appello di C.M. rilevando:
– che la molto remota destinazione del bene a ristorante, tenuto conto che il bene da lungo tempo altro non era che un manufatto in precarie condizioni per la totale assenza di manutenzione, non costituiva un vincolo per lo scioglimento della comunione;
– che dovevano essere condivise le osservazioni del CTU sull’impossibilità giuridica di suddividere il bene in quanto le norme di attuazione del Piano del Parco di Portofino consentivano solo interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, mentre il frazionamento non era consentito costituendo ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 31 lett. d legge 431/1978, mentre un’ipotesi alternativa di frazionamento avrebbe comportato un conguaglio di entità abnorme;
– che non meritava censura la decisione di attribuire l’intero compendio all’attrice in quanto il giudice di primo grado correttamente aveva posto a confronto, da un lato, l’interesse della società attrice valorizzando l’obiettivo della società che aveva effettuato un investimento rilevante allo scopo di utilizzare direttamente il bene e, dall’altro, lo scarso interesse dimostrato dall’altra comproprietaria la quale abitava all’estero in ragione delle cariche diplomatiche ricoperte, non avrebbe potuto ritrasferirsi in Italia in tempi brevi e si era disinteressata del bene non effettuandovi alcuna manutenzione, per cui diveniva incomprensibile l’attuale manifestazione di interesse.
C.M. ha proposto ricorso affidato a due motivi.
La società Vast di Ardavast Serapian & C s.a.s. ha resistito con controricorso.
C.G. è rimasta intimata.

Osserva in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 9 comma 3 delle NTA del Piano del Parco di Porto fino, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione.
La ricorrente sostiene che siccome l’art. 9 comma 3 delle NTA del Parco Naturale di Portofino imponeva di conservare all’immobile la destinazione non abitativa e di uso pubblico ovvero l’ultima destinazione avuta, l’immobile non avrebbe potuto essere assegnato alla società attrice che aveva dichiarato di volerlo utilizzare ad uso residenziale, ma doveva essere assegnato ad essa ricorrente che aveva dichiarato di volerlo destinare ad un uso non residenziale.
1.1 Occorre premettere che non è in contestazione l’applicazione dell’art. 729 c.c. secondo il quale le porzioni eguali devono di preferenza assegnate mediante estrazione a sorte, ma sono in contestazione solo i criteri di scelta con i quali sia il giudice del primo grado che quello del secondo grado hanno ritenuto di assegnare l’intero alla società odierna contro ricorrente.
Con questo primo motivo, come detto, la ricorrente contesta una asserita preclusione all’assegnazione alla società attrice derivante dal suo intendimento di destinare l’immobile a residenza, mentre identica preclusione non si verificava per la ricorrente che, invece, avrebbe destinato l’immobile ad uso non residenziale, come già in precedenza era destinato e in conformità 9 comma 3 delle NTA del Piano del Parco di Porto fino.
In sostanza la ricorrente assume che sul compendio immobiliare sarebbero ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente nell’osservanza dei limiti dettati dall’art. 9, comma 3, lettera a) della NTA che prescrive la conservazione della destinazione di uso attuale; siccome la società Vast aveva manifestato l’intendimento di destinare l’immobile a residenza, la ricorrente avrebbe dovuto esserle preferita perché aveva invece dichiarato la sua volontà di conservarne destinazione non residenziale.
Il motivo è infondato in quanto secondo la sufficiente e logica motivazione dei giudici sia di primo che di secondo grado, al fine di decidere a quale tra i due comproprietari aventi eguali quote debba essere assegnato l’intero è assorbente rilevare che, da un lato, la società attrice ha manifestato un interesse concreto sull’immobile, erogando, per l’acquisto della metà significative risorse finanziare e, dall’altro, C.M. ha dimostrato un disinteresse prolungato negli anni, omettendone la manutenzione, tanto che il manufatto si è ridotto in precarie condizioni ed attualmente essa neppure si risiede in Italia, ma all’estero per ragioni di lavoro.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano eguali e non soccorra quindi l’unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente “avente diritto alla quota maggiore”), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente al quale assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass. 19/3/2003 n. 4013; Cass. 13/5/2010 n. 11641).
Orbene la circostanza che la società possa realizzare residenze (come avrebbe dichiarato) o che non le possa realizzare per ipotetici impedimenti costituiti dalle norme urbanistiche, non è determinante per far ritenere intrinsecamente illogico o insufficiente il ragionamento che ha condotto il giudice del merito ad assegnare l’intero alla società e non all’altra comproprietaria, posto che il ragionamento è fondato sul corretto rilievo dell’interesse prevalente dell’una rispetto all’altra comproprietaria, interesse che non può dirsi scemato solo per il fatto che l’immobile debba, eventualmente, essere poi destinato ad un uso diverso dalla residenza.
Ove il Collegio non dovesse condividere queste considerazioni, occorre ancora rilevare che la Corte di Appello ha ulteriormente motivato osservando che non può essere ravvisata una destinazione “attuale” dell’immobile, posto che l’immobile attualmente è solo un rudere.
Questa motivazione, pure condivisibile (e neppure specificamente censurata), destituisce di fondamento anche la tesi dell’irrealizzabilità dell’intento (che la ricorrente attribuisce a Vast) di destinare l’immobile a residenza, posto che mancherebbe, una “destinazione attuale ostativa” (salvo eventualmente altri vincoli).
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. e il vizio di motivazione.
La ricorrente sostiene:
– che la Corte di Appello non poteva ritenere esauriente e convincente la motivazione del Tribunale laddove si affermava che era incomprensibile l’interesse di C.M. al bene in ragione delle cariche diplomatiche ricoperte che le avrebbero fatto tenere deboli legami con l’immobile; la deduzione non sarebbe supportata dal alcun elemento obiettivo e frutto di convincimenti del tutto personali;
– che la lontananza dall’Italia era temporanea ed era prossima al ritorno;
– che lo stato di abbandono doveva imputarsi ad entrambi i proprietari e comunque non era di ostacolo alla richiesta di assegnazione;
– che il degrado era da imputarsi alla circostanza che l’immobile era stato affittato con contratto venticinquennale;
– che neppure la società attrice, proprietaria dal 1999 aveva eseguito interventi di manutenzione.
2.1 Il motivo è manifestamente infondato perché oppone all’articolata e ragionata motivazione dei giudici del merito obiezioni irrilevanti.
Ed infatti:
– la circostanza che l’appellante non fosse residente in Italia non è neppure contestata, né rileva che possa farvi rientro in un prossimo futuro;
– la circostanza che l’immobile fosse locato non esclude che un proprietario che manifesti interesse debba impedire che il suo immobile si riduca ad un rudere;
– la circostanza che la società Vast dal momento dell’acquisto della sua quota non abbia eseguito gli interventi la cui omissione è addebitata alla C. , non rileva perché, a quanto emerge dalla sentenza, l’immobile era già degradato al momento dell’acquisto della quota da parte di Vast, la quale, dopo appena cinque mesi dall’acquisto della quota chiedeva l’assegnazione del bene e, stante l’opposizione di C.M. , il mancato intervento manutentivo trova giustificazione non nel disinteresse, ma nella pendenza del processo.
3. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato manifestamente infondato”.
Il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite che non hanno depositato memorie.
Questo collegio condivide e fa proprie le argomentazioni della relazione e le relative conclusioni; pertanto il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza; le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente C.M. a pagare alla controricorrente Vast di Ardavast Serapian & C s.a.s. le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi.

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