Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 luglio 2016, n. 13818

Ai fini dell’ammissibilità della domanda ultratardiva, il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall’art. 92 l.f., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 6 luglio 2016, n. 13818

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9869-2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale notarile;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO del 11/02/2015, depositata il 10/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), difensore del controricorrente, che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ.:
“Con decreto in data 10 marzo 2015, il Tribunale di Firenze, ha accolto l’opposizione allo stato passivo di (OMISSIS) SpA in A.S. proposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, nonostante la sua proposizione oltre tre anni dopo il decreto ministeriale di messa in A.S., atteso che il ritardo nella richiesta d’insinuazione non sarebbe dovuto a causa imputabile all’ente pubblico.
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso (OMISSIS) SpA in A.S., con atto notificato il 7 aprile 2015, sulla base di un unico motivo articolato su tre profili di violazione di legge: articolo 101 L.F., L. n. 205 del 2000, articolo 9, articolo 170 c.p.c., comma 4.
L’A.S. resiste con controricorso.
Il ricorso appare manifestamente infondato, giacche’:
a) Con riguardo all’accertamento della non imputabilita’ del ritardo del creditore supertardivo, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4310 del 2012) ha affermato il principio di diritto secondo cui “Ai fini dell’ammissibilita’ della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell’articolo 101, u.c. legge fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall’articolo 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore;
peraltro, il curatore ha facolta’ di provare, ai fini dell’inammissibilita’ della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto.”;
b) l’accertamento compiuto dal giudice di merito e’ un accertamento in fatto caratterizzato dall’esclusione (o dall’affermazione) dell’avvenuta notizia del fallimento o della dichiarazione di insolvenza della societa’ debitrice, ricevuta dalla parte del rapporto giuridico di credito/debito;
c) il ragionamento giudiziale sul tema puo’ certamente – in astratto – violare un principio di diritto e, quindi, essere, sotto tale profilo, censurabile da parte del ricorrente che intenda dimostrare l’avvenuta conoscenza del fallimento/insolvenza della debitrice, ma tale error iuris deve riguardare lo specifico accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito;
d) nella specie, la ricorrente A.S. intende mostrare che la conoscenza da parte dell’ente pubblico sarebbe avvenuta, ipso iure, per mezzo delle scansioni del processo amministrativo e delle sue vicende, sull’implicito – ma non condivisibile presupposto che i1 difensore della parte (pubblica) abbia sicuramente comunicato al proprio cliente l’oggetto di una istanza di fissazione dell’udienza, nell’ambito di un giudizio pendente da anni presso il Consiglio di Stato, ed in pericolo di perenzione ultraquinquennale;
e) tuttavia, pur non escludendosi le deduzioni sugli effetti giuridici delle osservazioni della ricorrente rispetto alla parte avversaria in quel giudizio, con tali osservazioni non si da’ automaticamente dimostrazione dell’avvenuta comunicazione di quelle dichiarazioni (compiute dall’A.S.) alla parte sostanziale del rapporto (ossia alla Provincia), poiche’ l’accertamento della notizia del fallimento/insolvenza non puo’ essere ottenuto per effetto di un atto processuale che non sia comunicato direttamente alla parte, ove non soccorra la dimostrazione (quand’anche data per via presuntiva) che il difensore di questa non abbia – per dovere o per opportunita’ – compiuto quella comunicazione al dominus del rapporto;
f) tale deduzione (e censura) non vien svolta in questa sede onde il ricorso si palesa, in parte, inammissibile, ed in parte, manifestamente infondato.
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. e articolo 375 c.p.c., n. 5″.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse osservazioni critiche solo nel corso della discussione orale, da parte della difesa della ricorrente;
che, tuttavia, tali osservazioni non appaiono idonee a far mutare il convincimento del Collegio, poiche’ tali deduzioni – ancora una volta – sono del tutto interne alle gia’ esplicitate ragioni di inammissibilita’/infondatezza delle deduzioni svolte con il ricorso per cassazione (e sopra illustrate nella Relazione del Consigliere incaricato);
che, percio’, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto;
che, alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, che si liquidano come da dispositivo, e al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte,
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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