La richiesta di risarcimento che la vittima d’un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile a pena di improponibilita’ della domanda giudiziale, prevista dall’articolo 145 cod. ass., e’ idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perche’ l’assicuratore possa accertare le responsabilita’, stimare il danno e formulare l’offerta. Ne consegue che e’ irrilevante, ai lini della proponibilita’ della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o piu’ dei contenuti richiesti dall’articolo 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui ai lini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 30 settembre 2016, n. 19354
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2314/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) PLC, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 602/2014 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 29/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente, si riporta ai motivi;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore della resistente, si riporta ai motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale di Savona 29.4.2014 n. 602, con la quale e’ stata dichiarata improponibile la domanda di risarcimento del danno proposta dall’odierna ricorrente, per inesatto assolvimento dell’onere di cui all’articolo 145 cod. ass..
Il Tribunale ha ritenuto la domanda improponibile in quanto nella richiesta stragiudiziale di risarcimento, che ogni danneggiato ha l’onere di inviare all’assicuratore del responsabile, mancava la dichiarazione di non avere diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, prescritta dall’articolo 148 cod. ass..
2. con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta – Ira l’altro – la violazione dell’articolo 145 cod. ass.. Deduce che l’assicuratore convenuto aveva offerto, prima del giudizio, una somma di denaro a ristoro del danno nella misura da lui ritenuta congrua. Tale circostanza denotava che la richiesta stragiudiziale aveva raggiunto il suo scopo, sicche’ l’assicuratore non poteva, una volta introdotto il giudizio, invocarne l’incompletezza.
3. Il motivo appare fondato.
Il Tribunale ha infiniti nella sostanza ritenuto che qualsiasi minimo scostamento tra i contenuti della richiesta stragiudiziale concretamente inviata all’assicuratore del responsabile d’un sinistro stradale, e i contenuti prescritti dall’articolo 148 cod. ass., renda di per se’ la suddetta richiesta inefficace, e il successivo giudizio improponibile.
Non e’ cosi’.
La richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui all’articolo 145 cod. ass., in tanto puo’ dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere l’assicurazione di fare il proprio lavoro: accertare le responsabilita’, stimare il danno, formulare l’offerta.
Nel caso di specie il Tribunale non ha rilevato altra manchevolezza, nella richiesta di cui si discorre, che la mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 142 cod. ass.. Tale mancanza, tuttavia, non impedisce affatto all’assicuratore di adempiere ai suddetti obblighi. Se, infatti, il terzo danneggiato ha diritto a prestazioni assicurative da parte dell’assicuratore sociale, ed omette di dichiararlo all’assicuratore del responsabile del sinistro stradale, l’unica conseguenza di tale omissione e’ che quest’ultimo non potra’ essere esposto all’azione di surroga ione dell’assicuratore sociale, mentre il danneggiato rispondera’ nei confronti dell’ente gestore dell’assicurazione sociale del pregiudizio al suo diritto di surrogazione.
Il sistema di cui all’articolo 142 cod. ass. e’ dunque in se’ conchiuso e disciplinato integralmente dalla legge, con la conseguenza che l’omissione della dichiarazione di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno ne’ recando pregiudizio alcuno all’assicuratore, non impedisce la formulazione dell’offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale.
Il Tribunale, in definitiva, ha compiuto una falsa applicazione dell’articolo 145 cod. ass., dichiarando improponibile la domanda in un caso in cui mancavano i presupposti di legge per farlo.
4. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
2. La societa’ (OMISSIS) Ltd. company ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla (OMISSIS) nella propria memoria.
4. Nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., la (OMISSIS), dopo avere sostanzialmente trascritto (quasi) ad litteram i medesimi concetti gia’ esposti nelle pp. 32-35 del proprio controricorso, formula tre assunti cosi’ sintetizzabili:
(a) l’interpretazione proposta nella relazione preliminare snatura la ratio dell’articolo 145 cod. ass., che e’ quella di favorire gli accordi transattivi stragiudiziali ed evitare il ricorso al contenzioso;
(b) la lettera della legge e’ chiara nel prevedere che l’onere di richiesta stragiudiziale di risarcimento, di cui all’articolo 145 cod. ass., non puo’ dirsi assolto se la suddetta richiesta non contenga la dichiarazione di cui all’articolo 142 cod. ass., anche quando il danneggiato non abbia diritto a prestazioni previdenziali di sorta;
(c) nel caso di specie, la richiesta era incompleta sia perche’ non corredata dalla dichiarazione di cui all’articolo 142 cod. ass., sia perche’ non corredata del modulo approvato dall’Ivass di cui all’articolo 143 cod. ass..
5. Tutti e tre i suddetti argomenti sono speciosi.
Lo e’ il primo, in quanto proprio il rilievo – corretto – secondo cui la richiesta stragiudiziale di risarcimento ha lo scopo di favorire le conciliazioni stragiudiziali, vieta l’adozione di interpretazioni che favorirebbero capziosita’ e cavillosita’.
La collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (articolo 1175 c.c.) e buona fede (articolo 1375 c.c., certamente applicabile ai rapporti obbligatori scaturenti dalla legge, e non solo a quelli scaturenti dal contratto), e certamente non sarebbe coerente con tali obiettivi una interpretazione – quale e’ quella propugnata dalla societa’ (OMISSIS) – per effetto della quale, ad esempio, l’omessa allegazione alla richiesta di risarcimento della denuncia dei redditi renderebbe improponibile anche la domanda di chi non abbia patito o non chieda alcun risarcimento per la perdita della capacita’ di lavoro e guadagno.
5.1. Meno condivisibile ancora e’ il secondo egli argomenti spesi dalla (OMISSIS) nella propria memoria, che potremmo definire l’argomento dell'”a prescindere”: ovvero la domanda giudiziale di risarcimento del danno e’ sempre improponibile se non preceduta da una richiesta stragiudiziale corredata dalla dichiarazione di cui all’articolo 142 cod. ass., “a prescindere” dalla circostanza che la vittima avesse o non avesse diritto a prestazioni previdenziali od assicurative pubbliche.
Il nostro intero ordinamento civile e’ infatti permeato – per dirla con autorevole dottrina – da un “assetto teleologico delle forme”, in virtu’ del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullita’ od invalidita’ e’ predicabile quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. Sono arcinote espressioni di questo principio, ad esempio, in campo sostanziale gli articoli 1420 e 1424 c.c., ed in campo processuale l’articolo 156 c.p.c., comma 3.
Ne consegue che anche il combinato disposto degli articoli 145 e 148 cod. ass. va interpretato alla luce del principio della validita’ degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e per quanto detto e’ sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilita’ e stimare il danno. Di tale principio, peraltro, mostra freudianamente di essere consapevole la stessa (OMISSIS), la’ dove ammette che la legge impone alle parti “la completa discovery dei dati utili alla valutazione della responsabilita’ (.. e alla quantificazione del danno”, implicitamente ammettendo che i dati inutili non vanno comunicati.
5.2. Non pertinente, infine, e’ il terzo argomento speso dalla (OMISSIS), secondo cui nel caso di specie la domanda era improponibile per mancanza della denuncia di sinistro scritta sul modulo di cui all’articolo 143 cod. ass..
Tale deduzione non e’ pertinente per due ragioni:
a) in rito, perche’ il Tribunale di Savona ha dichiarato improponibile la domanda sul presupposto che alla richiesta stragiudiziale di risarcimento non fosse allegata la dichiarazione di cui all’articolo 142 cod. ass. (p. 2, 2 capoverso, della sentenza impugnata): sicche’ la questione della avvenuta allegazione o meno della denuncia di sinistro e’ nuova ed estranea alla ratio deddendi della sentenza impugnata;
b) nel merito, perche’ la (OMISSIS) mostra di confondere la richiesta di risarcimento che il danneggiato deve inviare all’assicuratore del responsabile, di cui all’articolo 145 cod. ass., con la denuncia di sinistro che il danneggiato deve inviare al proprio assicuratore, di cui all’articolo 143 cod. ass., la quale rileva solo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore; non e’ richiamata tra i documenti di cui all’articolo 148 cod. ass.; e comunque era inconcepibile nel nostro caso, in cui la vittima era un pedone, e dunque non aveva alcun assicuratore della responsabilita’ civile cui inviare la suddetta richiesta.
6. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Savona, il quale nel riesaminare il caso si atterra’ al seguente principio di diritto:
La richiesta di risarcimento che la vittima d’un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile a pena di improponibilita’ della domanda giudiziale, prevista dall’articolo 145 cod. ass., e’ idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perche’ l’assicuratore possa accertare le responsabilita’, stimare il danno e formulare l’offerta. Ne consegue che e’ irrilevante, ai lini della proponibilita’ della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o piu’ dei contenuti richiesti dall’articolo 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui ai lini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore.
7. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidare dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:
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