Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 29 settembre 2016, n. 19337

Si alla revoca del permesso di soggiorno del cittadino tunisino che ha precedenti penali e non dimostra una stabile inserimento socio-lavorativo, anche se è regolarmente sposato e convivente con un’italiana

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 29 settembre 2016, n. 19337

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6111/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona dei Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1841/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta al ricorso ed alla memoria.

FATTO E DIRITTO

In ordine al ricorso recante il numero di R.G. 6111 del 2014 e’ stata depositata la seguente relazione:
” (OMISSIS), cittadino tunisino, vedeva il suo permesso di soggiorno per motivi familiari relativi al matrimonio con cittadina italiana revocato dalla Questura di Forli’, con provvedimento dell’8.5.2012, in ragione dei precedenti penali e della mancanza di elementi tali da dimostrare un inserimento socio-lavorativo stabile del ricorrente.
(OMISSIS) proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Porli per l’annullamento del provvedimento del Questore. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda del ricorrente. Il Tribunale, in reiezione del ricorso, confermava il provvedimento gravato, sostenendo che la presenza di (OMISSIS) sul territorio nazionale costituisse una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e che, pertanto, il provvedimento del Questore fosse conforme al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 4, comma 3, e articolo 5, commi 5 e 5 bis.
(OMISSIS) reclamava la decisione del Giudice di primo grado innanzi alla Corte d’appello di Bologna. Il gravame veniva respinto e, per l’effetto, la prima decisione giudiziale confermata (provvedimento RG. n. 570 del 2013, dell’11 ottobre 2013).
In particolare, la Corte territoriale fondava il suo convincimento sulle seguenti considerazioni:
– i motivi di impugnazione erano inidonei a superare le ragioni per le quali il Tribunale aveva respinto il ricorso;
– il ricorrente si e’ reso responsabile di diversi fatti criminosi, sia prima che dopo il suo matrimonio con cittadina italiana, contratto nel 2008, con la conseguente messa in pericolo della tranquillita’ e della sicurezza pubblica c privata;
– contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, anche alla luce dei precedenti penali di (OMISSIS), non poteva sostenersi che questi si fosse inserito stabilmente e pacificamente nel tessuto sociale;
– il lavoro volontario prestato dal ricorrente a favore di un’associazione non e’ sufficiente a ritenere normalizzata la condotta dello straniero, poiche’ esso e’ stato iniziato solo recentissimamente ed e’, quindi, inidoneo a confermare la stabilita’ del percorso riabilitativo asseritamente intrapreso;
– la promessa scritta, peraltro non confermata con le modalita’ proprie dell’escussione testimoniale, di un terzo di assumere lo straniero una volta in regola col permesso di soggiorno non soccorre in favore della tesi del ricorrente, poiche’ essa e’ circostanza irrilevante a dimostrare la volonta’ di riabilitazione dello straniero.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:
1. (articolo 360, comma 1, n. 3) violazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera c), articolo 13, comma 1, articolo 28, comma 2; Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, articolo 28, comma 1, lettera b); Decreto del Presidente della Repubblica n. 1656 del 1956, articolo 1, commi 1 e 2, lettera a), e comunque falsa applicazione della normative in materia di tutela dell’unita’ familiare riguardo a cittadino extracomunitario coniuge e convivente di Cittadino italiano, per avere la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione la normativa prevista a tutela dell’unita’ familiare del cittadino straniero convivente con il coniuge cittadino italiano; in particolare, si duole il ricorrente del fatto che il suo matrimonio con cittadina italiana obbligherebbe al rilascio del permesso di soggiorno, con il corollario del divieto di revoca del medesimo.
2. (articolo 360, comma 1, n. 5) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, per avere omesso di prendere in considerazione la convivenza tra (OMISSIS) e la moglie, cittadina italiana.
3. (articolo 360, comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 4, comma 3, e articolo 5, commi 5 e 5 bis, nonche’ Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera c), articolo 13, comma 1, articolo 28, comma 2; Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, articolo 28, comma 1, lettera b); Decreto del Presidente della Repubblica n. 1656 del 1956, articolo 1, commi 1 e 2, lettera a), per avere la Corte territoriale respinto il reclamo nonostante abbia escluso l’esistenza di motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, e per non avere ricondotto la posizione di (OMISSIS) a nessuna delle categorie previste alla L. n. 1423 del 1956, articolo 1, e per aver sostenuto la pericolosita’ del ricorrente in modo generico e svincolato da qualsivoglia dato normativo, senza tener conto degli elementi positivi dedotti dal ricorrente e acquisiti all’istruttoria, quali, oltre il matrimonio con cittadina italiana, il suo prestare opera di volontariato presso la (OMISSIS) Onlus di (OMISSIS).
Il Ministero dell’Interno ha notificato e depositato controricorso, chiedendo la reiezione dell’impugnazione principale.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della contiguita’ logica delle censure. Entrambe le doglianze sono manifestamente in fondate in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la Corte territoriale abbia preso in considerazione l’esistenza de) vincolo matrimoniale tra (OMISSIS) e la signora (OMISSIS). La lagnanza secondo cui il Questore non avrebbe comunque potuto adottare il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno perche’, essendo il ricorrente sposato con una cittadina italiana, egli poteva essere espulso unicamente in base ad un provvedimento del Ministro dell’Interno ex articolo 13, comma 1, T.U.I. e’ destituita di ogni fondamento in punto di diritto, essendo nella specie stato adottato un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno in precedenza rilasciato per il matrimonio con cittadina italiana, di competenza esclusiva del Questore Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 5 commi 2 e 5 bis. La Corte d’Appello, in ordine agli altri profili di censura ha puntualmente considerato la condizione coniugale del cittadino straniero ed ha fornito una sintetica ma esaustiva valutazione concreta della sua pericolosita’ sociale, tenendo conto degli indici normativi applicabili e della effettiva natura dei reati oltre che della loro collocazione temporale e reiterazione. Solo a fini di completezza deve evidenziarsi che proprio in virtu’ del divieto di espulsione dovuto al matrimonio con la cittadina italiana e’ stato rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare revocato per la sopravvenuta pericolosita’ sociale.
Il terzo motivo e’ articolato in un coacervo di sub-censure, in gran parte ripetitive di quelle articolate nei primi due motivi, e aventi ad oggetto il giudizio di pericolosita’ sociale formulato nei confronti del cittadino straniero da parte della Corte d’appello; di conseguenza, tenuto conto dell’assoluta mancanza di rilievo della dedotta inespellibilita’ di (OMISSIS) in ragione del matrimonio contratto con cittadina italiana, nessuna di tali doglianze e’ condivisibile. Tanto doverosamente premesso, vale precisare che:
– ben puo’ il Giudice del gravame confermare la decisione impugnata pur emendando il percorso argomentativo logico-giuridico offerto dal primo Giudice;
– non costituisce motivo di nullita’ della sentenza impugnata il fatto che la Corte territoriale non abbia fatto riferimento espresso alle categorie indicate nella L. n. 1423 del 1956, articolo 1, e dalla L. n. 575 del 1965, articolo 1, dal momento che le condotte criminose ritenute indicative della pericolosita’ sociale, sono state enucleate in concreto e senza automatismi. Deve aggiungersi che il criterio di pericolosita’ nella specie non riguarda esclusivamente l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche come indicato nel Decreto Legislativo n. 30 del 2007, articolo 20, applicabile nella specie, anche la pubblica sicurezza. Al riguardo si richiama Cass. civ. n. 12071 del 2013, ove si e’ affermato che la verifica della pericolosita’ sociale costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell’Unione Europea; l’assenza di tale ostacolo deve, pertanto, essere valutata dall’autorita’ competente per il rilascio del titolo, ovvero per il mantenimento di quello preesistente, ma non per procedere automaticamente all’allontanamento in violazione dei criteri di attribuzione di tale specifica funzione previsti dalla norma.
Il motivo, quindi, e’ manifestamente infondato.
Conseguentemente, qualora si condividano le suesposte considerazioni, si converra’ sulla reiezione del ricorso”.
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c., contenente le seguenti osservazioni critiche in ordine al progetto di decisione sopra illustrato:
1) Nella relazione non e’ stata tenuta in considerazione la posizione giuridica del cittadino straniero il quale e’ coniuge convivente di una cittadina italiana.
L’assunto secondo il Collegio non e’ condivisibile. La convivenza coniugale e’ stata ritenuta condizione insufficiente a fondare, come indicato nel ricorso, un divieto di revoca del permesso di soggiorno pressoche’ assoluto. La condizione soggettiva della convivenza coniugale con cittadina italiana non esclude il potere amministrativo di procedere alla revoca del titolo di soggiorno in presenza della condizione di pericolosita’ sociale secondo il paradigma normativo applicabile alla fattispecie ed impone al giudice del merito di verificare in concreto la sussistenza di tale condizione impeditiva del rinnovo. (Cass. 18553 del 2014).
2) Nella relazione (cosi’ come nel provvedimento impugnato) non e’ stato correttamente applicato il parametro normativo relativo alla pericolosita’ sociale. Nella fattispecie esso va ricondotto esclusivamente a motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. La norma di riferimento e’ il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 5 bis, come modificata dal Decreto Legislativo n. 5 del 2007, articolo 2. Il giudice relatore ha erroneamente applicato il Decreto Legislativo n. 30 del 2007, articolo 20, comma 1, trascurando quanto prescritto dall’articolo 23 del medesimo testo normativo, secondo il quale le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu’ favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani.
Anche tale assunto non puo’ essere condiviso ma la relazione deve essere integrato e corretta come segue.
In primo luogo deve essere individuato il quadro normativo applicabile.
Il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 28 comma 2, nella versione tuttora vigente stabilisce: “Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, falle salve quelle piu’ favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione. 2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle piu’ favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1656 del 1965, che regolava le condizioni alle quali doveva essere rilasciato, rinnovato o revocato il permesso di soggiorno per i familiari di cittadini italiani e’ stato abrogato per effetto del Decreto Legislativo n. 30 del 2007, articolo 25, comma 2. (“2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il Decreto Legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54. 3. Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 30, comma 4, e’ abrogalo).
La disposizione transitoria sopraindicata e’ coerente con l’articolo 23, del medesimo Decreto Legislativo citato anche dalla parte ricorrente nella memoria. Tale norma stabilisce: “Le disposizioni del presente decreto legislativo ove piu’ favorevoli, si applicano ai familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”. Il ricorrente contesta l’interpretazione adottata da questa Corte con la pronuncia n. 12071 del 2013 secondo la quale ai fini dell’accertamento delle condizioni di legge per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato al coniuge straniero di cittadina italiana, deve verificarsi la sussistenza dei requisiti che giustificano Decreto Legislativo n. 30 del 2007, ex articolo 20, la misura dell’allontanamento del cittadino dell’Unione o del suo familiare (quest’ultima categoria, pacificamente, ex articoli 23 e 25, sopra citati ricomprende il familiare di cittadino italiano). Secondo la parte ricorrente la clausola di salvaguardia, contenuta nel Decreto Legislativo n. 30 del 2007, articolo 23, impone l’applicazione, nella specie, del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, in quanto contenente una configurazione della pericolosita’ sociale piu’ restrittiva (motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato) e conseguentemente piu’ favorevole al cittadino straniero, familiare, in quanto coniuge, del cittadino italiano.
Si deve pertanto stabilire se le condizioni di rinnovo (e quelle impeditive) del permesso di soggiorno per motivi familiari contenute nel Decreto Legislativo n. 30 del 2007 siano meno favorevoli di quelle omologhe contenute nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998, considerando omologhe quelle che disciplinano la medesima fattispecie. La comparazione puo’ essere svolta soltanto con il citato articolo 5, comma 5 bis, che detta la disciplina normativa generale delle condizioni di rilascio e rinnovo (anche impeditive) del permesso di soggiorno.
Le condizioni di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sono regolate nel Decreto Legislativo n. 30 del 2007, dall’articolo 20. Al riguardo, deve rilevarsi che l’articolo 13, nel prevedere il diritto al mantenimento del titolo di soggiorno, stabilisce che la verifica delle condizioni del rinnovo deve essere svolta quando sussistono ragionevoli dubbi sulla persistenza delle condizioni di legge ed al terzo comma, pone delle condizioni limitative al potere amministrativo di allontanamento, precisando pero’ espressamente che rimangono ferme “le disposizioni concernenti l’allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.
La lettura coordinata della norma sul mantenimento del titolo di soggiorno (articolo 13) che pone come limite non superabile i motivi di ordine e sicurezza pubblica al fine di conservare il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno e di quella riguardante le cause di allontanamento coattivo (articolo 20), consente di affermare che, nel sistema del Decreto Legislativo n. 30 del 2007, specificamente applicabile ai familiari stranieri dei cittadini italiani, esiste un complesso normativo che contiene condizioni impeditive del rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari. Come gia’ rilevato nell’ordinanza n. 12701 del 2013, tali condizioni coincidono con quelle che possono portare all’adozione di un provvedimento coattivo di allontanamento, dotato di una disciplina normativa autonoma (anche sotto il profilo della verifica giurisdizionale) rispetto a quella generale relativa all’espulsione e al successivo accompagnamento coattivo (o al trattenimento a fini di differimento del rimpatrio). Ne consegue l’irragionevolezza di una ricostruzione del sistema che richiedesse per impedire il rinnovo del permesso di soggiorno requisiti addirittura piu’ restrittivi di quelli applicabili incontestatamente per disporre direttamente l’allontanamento coattivo Decreto Legislativo n. 30 del 2007, ex articolo 20.
La comparazione tra il sistema disegnato dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, e quello sopra illustrato, contenuto nel Decreto Legislativo n. 30 del 2007, non conduce alla conclusione prospettata dal ricorrente, ove si svolga un’esegesi puntuale delle norme. Al riguardo il confronto tra il paradigma dei “motivi imperativi di pubblica sicurezza” contenuto nel Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 20, e quello desumibile dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 5 bis, evidenzia come le prescrizioni normative sono largamente sovrapponibili. Nel primo testo normativa, ferma la necessita’ di uno scrutinio concreto ed attuale che costituisce principio generale in ordine all’adozione di misure coercitive limitative dell’ingresso, soggiorno o circolazione dei cittadini stranieri, le condanne per delitti contro l’incolumita’ della persona (come la rapina) possono essere valutati al fine di riscontrare positive condizioni ostative di ordine e sicurezza pubblica, rientrando addirittura nella piu’ definita categoria dei motivi imperativi di sicurezza pubblica.
Nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 5 bis, al fine di valutare la pericolosita’ dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato “si tiene conto anche di eventuali condanne per i reali previsti dall’articolo 380 c.p.p., commi 1 e 2, e articolo 407, comma 2, lettera a), ovvero peri reati di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, 5 ter. Il permesso di soggiorno e’ rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all’articolo 29, comma 1 ter. Il delitto di rapina (continuata) di cui si e’ reso responsabile il ricorrente, secondo quanto accertato insindacabilmente dalla Corte d’Appello, rientra sia nelle fattispecie incriminartici sintomatiche della pericolosita’ sociale intesa come motivi imperativi di pubblica sicurezza (Decreto Legislativo n. 30 del 2007, articolo 20) che in quelle contenute nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 5 bis, essendo contenuto nell’elencazione degli articoli 380 e 407 c.p.p.. Pertanto, pur non potendosi desumere meccanicisticamente che la responsabilita’ penale per questa tipologia di reati sia sufficiente di per se’ a configurare un profilo soggettivo di pericolosita’ sociale, deve, tuttavia, rilevarsi che la Corte d’Appello ha svolto un accertamento in concreto, collegando anche diacronicamente le condotte delittuose accertate, comprensive anche della rapina continuata, ed e’ pervenuta alla finale conclusione della pericolosita’ sociale. Il riferimento normativo alla “sicurezza dello Stato” contenuto nel citato articolo 5, comma 5 bis, deve essere interpretato in correlazione con le fattispecie incriminatrici sintomatiche desumibili dagli articoli 380 e 407 c.p.p., al fine di pervenire ad una nozione coerente con quella relativa alla sicurezza pubblica contenuta nel Decreto Legislativo n. 30 del 2007, articolo 20. Tali fattispecie non riguardano soltanto reati che attentano alla sicurezza dello Stato inteso come territorio, istituzioni ed ordinamento ma anche alla sicurezza collettiva di tutti coloro che vivono all’interno di esso. I delitti contro l’incolumita’ fisica, in quanto previsti nell’elenco riportato sia nel Decreto Legislativo n. 30 del 2007, articolo 20, che nell’articolo 5, comma 5 bis, del Testo Unico sull’immigrazione, possono essere indicativi di un profilo di pericolosita’ sociale, alla luce di un’indagine concreta e condotta caso per caso come nella specie.
Deve, al riguardo, aggiungersi che la formula contenuta nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 4, comma 3, (disposizione relativa alle condizioni impeditive dell’ingresso) e’ testualmente conforme a quella dell’articolo 5. Quanto al richiamo, contenuto nella memoria di parte ricorrente, all’articolo 13, comma 2 lettera c), riguardante i requisiti per l’espulsione dovuta a “pericolosita’ sociale”, deve osservarsi che la norma riguarda esclusivamente i presupposti per procedere all’espulsione amministrativa ed al primo comma a quella disposta dal Ministro dell’Interno (avente regime e requisiti autonomi e non estensibili ad altre ipotesi espulsive). La diversita’ di regime giuridico anche in ordine alla “pericolosita’ sociale” si giustifica, pertanto, del tutto ragionevolmente, sulla base della non omogeneita’ dei requisiti relativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nella specie per motivi familiari) e all’accertamento delle cause di espulsione dello straniero. La titolarita’ del permesso di soggiorno consente l’esercizio di un ampio spettro di diritti, anche sociali, all’interno del nostro ordinamento e, di conseguenza, giustifica un maggior rigore nella verifica del rispetto delle regole di convivenza civile specie in correlazione con la violazione di norme penali. L’annullamento di un provvedimento espulsivo pone, invece, il cittadino straniero non automaticamente in condizioni di richiedere ed ottenere un titolo di soggiorno, evitandogli con certezza soltanto il rimpatrio verso il suo paese di origine.
In conclusione, la valutazione della “pericolosita’ sociale” del cittadino straniero in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nel Decreto Legislativo n. 30 del 2007, articolo 20, potendo, di conseguenza, essere desunta anche dalla commissione di reati che possono colpire o mettere in pericolo l’integrita’ fisica come la rapina. La valutazione deve, tuttavia, essere svolta in concreto alla luce del profilo complessivo della condotta del richiedente, mediante un esame della tipologia e dell’entita’ delle condotte delittuose, della loro continuita’ o sviluppo diacronico, ferma la necessita’ che almeno una di esse sia riconducibile alle ipotesi normativamente descritte nel Decreto Legislativo n. 30 del 2007, articolo 20, peraltro del tutto omologhe a quelle descritte nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 5 bis, regolante, come gia’ rilevato, le condizioni di legge per il rilascio ed il rinnovo, in generale di un titolo di soggiorno anche per motivi diversi da quelli volti a salvaguardare l’unita’ familiare.
In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le difficolta’ di ricostruzione del quadro normativo e delle disposizioni applicabili giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.

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