Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 29 settembre 2016, n. 19331

Non valido l’atto impositivo senza un contraddittorio in merito alle verifiche fatte dalla guardia di finanza presso la sede del contribuente

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 29 settembre 2016, n. 19331

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15894/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7604/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 27/11/2014, depositata il 15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. Con il primo motivo di ricorso si deduca la “violazione e falsa applicazione della L. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, comma 5, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. affermato l’invalidita’ dell’avviso di accertamento notificato in data 18.11.2010, mentre era ancora in corso la verifica fiscale presso la sede della societa’ contribuente relativa all’anno 2007 (chiusa in data 26.11.2010) – e dunque prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna al contribuente del relativo p.v.c., previsto dall’articolo 12, comma 7, St. Contr. – trascurando che, in realta’, l’avviso in contestazione non doveva ritenersi scaturito da una verifica, bensi’ “da una segnalazione”, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 54, comma 5, “trasmessa nel corso” della suddetta verifica relativa all’anno 2007, in base alla quale, peraltro, era stata fatta richiesta di documentazione al contribuente, percio’ realizzandosi, in concreto, il contraddittorio procedimentale presidiato dal menzionato articolo 12.
2. In subordine, con il secondo mezzo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, per non avere la C.T.R. nemmeno dato conto che “l’accertamento risultava conseguire a una segnalazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 54, comma 5”.
3. Il terzo motivo censura la “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 5, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, con riguardo alla ulteriore ragione di illegittimita’ dell’avviso di accertamento riscontrata dal giudice d’appello, per essere “la verifica fiscale iniziata il 4.5.2010 e conclusa con la redazione del p.v.c. in data 26.11.2010, quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni lavorativi fissato dalla legge”.
4. Il quarto mezzo pone infine una questione di “nullita’ per carenza della motivazione in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 547 del 1992, articolo 1, comma 2, e articolo 36, comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, dichiaratamente sollevata “per scrupolo difensivo”, nonostante la “inammissibilita’ (per difetto di interesse) dell’impugnazione” in quanto proposta contro le giuridicamente irrilevanti alle “azioni sul merito” della lite rese ad abundantiam ed “in carenza di potere”, avendo la C.T.R. gia’ “rilevato un motivo di nullita’ formale dell’atto”.
5. Al di la’ delle ragioni di inammissibilita’ segnalate dalla stessa ricorrente, quest’ultimo motivo appare infondato, poiche’ la concretezza dei passaggi motivazionali sul merito della vicenda rende la sentenza impugnata esente dalla censura di “apparenza” della motivazione, tale da comportarne la radicale nullita’.
6. Anche i primi due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, appaiono manifestamente infondati.
7. Innanzitutto, la sentenza d’appello menziona espressamente la deduzione difensiva dell’amministrazione, per cui il recupero sarebbe stato operato sulla base di “una segnalazione”, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 54, comma 5″; tuttavia, i giudici d’appello hanno evidentemente valorizzato la circostanza – pacifica – che si trattava di segnalazione trasmessa proprio “nel corso” della verifica fiscale in fase di svolgimento presso la sede del contribuente, e prima che venisse chiuso il relativo p.v.c., senza alcuna indicazione di eventuali ragioni di urgenza.
8. Al riguardo, questa Corte ha chiarito; a) che “la L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, non prevede alcuna distinzione, nemmeno in via interpretativa, tra verbale di chiusura di operazioni di controllo o di mero accesso istantaneo finalizzato ad acquisire documentazione e pertanto risulta arbitrario applicare il termine di 60 giorni distinguendo a seconda del tipo di operazione svolta dall’Ufficio” (Cass. Sez. 5, n. 15624/14); b) che la redazione di un verbale e’ sempre necessaria, “anche in caso di mera acquisizione di documentazione”, alla luce del chiaro disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 52, comma 6, per cui “di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia” (Cass. Sez. 5, n. 20770/13); c) che una volta redatto il verbale, va in ogni caso rispettato l’obbligo di emanare l’avviso solo dopo sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso o di ispezione, salvo casi di particolare e motivata urgenza (Cass. s.u. 18184/13; Cass. sez. 5, nn. 15624/14 e 9424/14).
9. Ed invero, a far tempo dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 181 84/1 3 – ripresa e confermata dalla recente sentenza S.U. n. 24823/15 – si e’ definitivamente consolidato l’orientamento per cui la L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, “deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del temine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attivita’, di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni’ (ed “indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali: cfr.: Cass. 15010114, 9424114, 5374114, 2593/14, 20770/13, 10381111”, come si ha cura di precisare in Cass. s.u. n. 24823/15) – “determina di per se’, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimita’ dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiche’ detto termine e’ posto a (garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed e’ diretto al migliore e piu’ efficace esercizio della potesta’ impositiva”; con la precisazione che “il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensi’ nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativi dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio” (ex multis, da ultimo, Cass. nn. 7897/16, 7601/16, 7218/16, 5365/15, 14287/14, 1563/14, 25118/14, 25759/14).
10. In ogni caso, trattandosi nella specie di IVA, va sottolineato che le stesse S.U. n. 24823/15, nel confermare la rilevanza del dato testuale cogente dell’articolo 12, comma 7, cit. (“l’avviso di accertamento non puo’ essere emanato prima della scadenza del predetto termine”) – giustificato dalle peculiarita’ di verifiche “caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli”, che richiedono il bilanciamento di un contraddittorio finalizzato a “correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendale” – hanno concluso che per i “tributi armonizzati”, soggetti al diritto dell’Unione (come l’IVA), la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidita’ dell’atto anche in mancanza di una specifica disposizione di legge che lo preveda, sia pure a condizione che “in giudizio il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere”, e che esse, con riferimento al momento del mancato contraddittorio, non si rivelino pretestuose, secondo i canoni di correttezza, buona fede e lealta’ processuale, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale.
11. Il rigetto del primo motivo rende superfluo l’esame del terzo, la cui fondatezza – poiche’, effettivamente, “in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, ne’ (invalidita’ degli atti compiuti o (inutilizzabilita’ delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni e’ stata prevista dal legislatore” (v. Cass. n. 966/16) – non scalfisce l’invalidita’ dell’atto impositivo, che resta confermata dal rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso.
12. Il ricorso va dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Cotte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 7.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimb. forf. 15%, Iva e Cap come per legge.

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