L’art. 96, comma 2, c.p.c. riguarda ipotesi tipiche (ipoteca giudiziale), alle quali non è riconducibile l’ipoteca ex art. 77, d.P.R. n. 602/1973 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 16 novembre 2016, n. 23367
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25350/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, societa’ con socio unico, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1573/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI dell’8/10/2014, depositata il 13/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. – (OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) S.p.A. affinche’ – previa declaratoria di illegittimita’ della iscrizione ipotecaria disposta in data (OMISSIS) per mancato pagamento della somma di Euro 5.982,47, in quanto “insussistenti il ruolo e il credito tributario e per non essere state osservate le formalita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973” – fosse condannata “al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura di Euro 12.506,13 o altra di giustizia, nonche’ al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., per avere agito senza la normale prudenza, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad Euro 50.000,00”, oltre spese di giudizio.
1.1. – Nel contraddittorio con la (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS) sp.A., l’adito Tribunale di Bari, dato atto della avvenuta cancellazione dell’ipoteca, dichiaro’ cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale e rigetto’ la domanda di risarcimento danni.
2. – La decisione di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte di appello di Bari, che, con sentenza del 13 ottobre 2014, rigettava il gravame proposto dal (OMISSIS).
3. – Avverso tale sentenza ricorre (OMISSIS), affidando le sorti dell’impugnazione a sei motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A. e poi (OMISSIS) S.p.A.).
4. – Con il primo meuo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e articolo 97 Cost., nonche’ della L. n. 212 del 2002.
Con esso si lamenta che la sentenza impugnata, nonostante che nel corso dell’intero giudizio siano state allegate le ragioni di illegittimita’ della condotta della convenuta, abbia affermato come “non proposta “l’azione generale di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2043 c.c.””, limitandosi ad esaminare i motivi di appello (rispettivamente, secondo, terzo e quarto) con cui veniva contestata la statuizione di primo grado sulla mancata prova della “componente risarcitoria riferita ai costi sopportati per i giudizi”, nonche’ lamentata la “mancata considerazione dell’articolo 96 c.p.c.” e contestato “il rigetto della mai proposta domanda non patrimoniale”.
5. – Con il secondo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., adducendosi che quanto dedotto con il primo motivo integra anche la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo il giudice del (gravame ritenuto proposta la “domanda generale” ex articolo 2043 c.c..
5.1. – I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono inammissibili, mancando essi di cogliere l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte territoriale, interpretando le domande della parte (cfr. pp. 2/7 del ricorso in cui e’ trascritto l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), ha correlato la domanda risarcitoria per responsabilita’ aquiliana ex articolo 2043 c.c., al preteso ristoro del danno patrimoniale, individuato dall’attore nelle spese giudiziali sostenute in altri giudizi, tributari ed amministrativi (questi ultimi, segnatamente, volti a conseguire l’annullamento del fermo amministrativo dei beni), per far valere le proprie ragioni contro l’amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione. Cio’ posto, il giudice di appello ha, quindi, affermato, in termini assorbenti (dello stesso giudizio sull’an della responsabilita’), la non configurabilita’ di un danno patrimoniale risarcibile, evidenziando che la pretesa, “in quanto collegata alla correttezza e congruita’ della iniziativa giudiziaria assunta dall’opponente, e in quanto gia’ oggetto di valutazione nelle sede propria, non puo’ essere riesaminata in diverso ambito, quale oggetto di autonoma azione di risarcimento danni”.
Inoltre, la Corte di merito ha ascritto la domanda di danni per responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., comma 2 (per aver la (OMISSIS) “agito senza la normale prudenza”: cfr. conclusioni della citazione a p. 7 del ricorso) alla domanda principale svolta nel giudizio sottoposto alla sua cognizione, ossia quella sulla illegittimita’ della iscrizione ipotecaria del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77, con richiesta di relativa cancellazione.
Tale distinta domanda e’ stata ritenuta non meritevole di accoglimento.
Dunque, la decisione della Corte territoriale si palesa, anzitutto, correttamente aderente alla prospettazione delle domande di parte, sulle quali ha compiutamente pronunciato.
Inoltre, il giudice di appello ha fatto buon governo dei principi della materia, posto che, per un verso, il fatto materiale costitutivo della responsabilita’ ex articolo 96 c.p.c. e cioe’ la esistenza o inesistenza del diritto vantato ed il modo in cui e’ stato esercitato, costituisce l’oggetto della domanda principale (cosi’ Cass., sez. un., 23 mago 2011, n. 6597, in motivazione); per altro verso, lo stesso articolo 96 c.p.c., nel regolare tutti i casi di responsabilita’ risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone con carattere di specialita’ rispetto all’articolo 2043 c.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilita’, e non detta tanto una regola sulla competenza, ma disciplina piuttosto un fenomeno endoprocessuale, prevedendo che la domanda e’ proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l’insorgenza della predetta responsabilita’ (tra le altre, Cass., 24 luglio 2007, n. 16308; Cass., 3 mago 2010, n. 5069; Cass., sez. un., 3 giugno 2013, n. 13899).
Pertanto, le doglianze di parte ricorrente non attingono l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, omettendo, altresi’, qualsivoglia diretta censura avverso le specifiche ragioni addotte dalla Corte territoriale a sostegno della statuizione di rigetto della pretesa di risarcimento del danno patrimoniale.
6. – Con il terzo mezzo e’ prospettato “omesso esame del fatto decisivo della controversia e discusso in giudizio che, in relazione iscrizione ipotecaria effettuata Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77, il ricorrente ha dovuto affrontare le spese di un giudizio civile”.
6.1. – Il motivo e’ manifestamente inammissibile, anche a prescindere dalla non piana intelligibilita’ della prospettazione.
E’ assorbente rilevare, infatti, che (al di la’ del fatto stesso che – come gia’ evidenziato sub § 5.1. che precede – la domanda di risarcimento del danno patrimoniale ex articolo 2043 c.c., era stata proposta in relazione soltanto alle spese “sostenute” nei pregressi giudizi tributari e amministrativi) il giudizio civile cui fa riferimento il (OMISSIS) e’ il presente giudizio civile, sorto per la declaratoria di illegittimita’ dell’iscrizione ipotecaria, la’ dove in seno a tale processo opera la disciplina di cui agli articoli 91 c.p.c. e segg., sulla regolamentazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
7. – Con il quarto mezzo e’ dedotto, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame del fatto decisivo della controversia e discusso in giudizio che, in relazione al giudizio amministrativo proposto contro il fermo dell’autoveicolo, era stato dichiarato il difetto di giurisdizione”.
7.1. – Il motivo e’ inammissibile per le assorbenti ragioni gia’ evidenziate sub § 5.1., in sede dello scrutinio dei primi due motivi, cui si rinvia.
8. – Con il quinto mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., articolo 96 c.p.c., Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2, articoli 77 e 86, articolo 97 Cost., “nonche’ dei principi rinvenienti dalla Carta dei diritti fondamentali (articoli 47, 48, 41) e dallo Statuto del contribuente (articoli 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12)
Si deduce che sia l’ipoteca iscritta del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77, sia “il fermo dell’autovettura in data 31.3.2003” – entrambi intervenuti prima delle modifiche recate del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19 – siano “attivita’ cautelari” compiute “in situazione di assoluta carenza di potere” e, pertanto, tali da legittimare il risarcimento del danno, invece escluso dalla Corte di appello.
Inoltre, si assume che la domanda di danni per responsabilita’ aggravata intentata proprio sul presupposto della palese illegittimita’ dell’iscrizione di ipoteca, che del fermo amministrativo del veicolo, in quanto “strumenti cautelati preordinati all’espropriazione forzata esattoriale”, erano state correttamente proposte dinanzi al giudice ordinario, non esistendo, peraltro, “nessun altro “giudice investito della causa” dinanzi al quale la domanda risarcitoria ex articolo 96 c.p.c., poteva essere proposta”.
Ed ancora si argomenta sulla equiparazione della ipoteca iscritta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, alla “ipoteca giudiziale”, cio’ che, invece, il giudice di appello avrebbe erroneamente negato.
8.1. – Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.
8.1.1. – E’ inammissibile la’ dove nuovamente (sembra) censura(re) – invero, alla stregua di deduzioni non del tutto chiare – il mancato accoglimento della domanda risarcitoria ex articolo 2043 c.c., a tal riguardo valendo le osservazioni gia’ spese sub § 5.1., cui si rinvia.
8.1.2. – E, inoltre, inammissibile, la’ dove introduce la questione del risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c., in conseguenza anche della illegittimita’ del fermo amministrativo del veicolo, posto che – come gia’ evidenziato sub § 5.1., cui si rinvia – la predetta specifica domanda risarcitoria proposta con fatto di citazione e’ da ritenersi correlata esclusivamente al pregiudizio derivante dalla illegittimita’ della iscrizione ipotecaria.
8.1.3. – E, poi, infondato la’ dove postula la equiparazione tra ipoteca iscritta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77 e l’ipoteca giudiziale, che e’ ipotesi tipizzata ai fini del risarcimento ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 2.
Infatti, ribaditi i principi piu’ generali, rammentati sub § 5.1. che precede, sulla portata dell’articolo 96 c.p.c., occorre altresi’ puntualizzare, alla stregua di orientamento espresso da questa Corte in piu’ di un’occasione (Cass., 1 marzo 2012, n. 3232; Cass., 7 marzo 2016, n. 4464), che l’iscrizione di ipoteca, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta (ipoteca che, inoltre, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria: cfr. Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667), non e’ riconducibile all’ipoteca giudiziale disciplinata dall’articolo 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto si fonda su di un provvedimento amministrativo.
9. – Con il sesto mezzo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., posto che, una volta riformata la statuizione sul rigetto della domanda risarcitoria, “non potra’ che conseguire la condanna alle spese dell’intero giudizio”.
9.1. – Il motivo e’ inammissibile, giacche’ difetta del presupposto su cui e’ incentrato, ossia l’accoglimento delle censure svolte con i motivi che lo precedono.
10. – Sussistendone i presupposti, ai sensi degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso puo’, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;
che la relazione ex articolo 380-bis c.p.c., ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti;
che il ricorrente ha depositato memoria in prossimita’ di detta adunanza;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex articolo 380-bis c.p.c., con le precisazioni di seguito riportate;
che i rilievi critici contenuti nella memoria di parte ricorrente non colgono nel segno;
che, invero, la memoria muove dalla premessa che sia errato il riferimento al rigetto della domanda principale di illegittimita’ dell’iscrizione ipotecaria (su cui era intervenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere); premessa invece erronea, posto che nella relazione il rigetto e’ chiaramente correlato alla domanda di risarcimento danni per responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., comma 2.
che, dunque, il giudice di appello – come esposto nella relazione – si e’ pronunciato sulle domande di danni (patrimoniale ex articolo 2043 c.c. ed ex articolo 96 c.p.c., comma 2) conseguenti a quella iscrizione ipotecaria illegittima, respingendole;
che sulla “non risarcibilita’” del danno patrimoniale nessuna pertinente censura e’ stata mossa;
che, peraltro, come risulta dalla sentenza impugnata, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale era stata rigettata dal giudice di primo grado e sul punto non vi e’ stata impugnazione (ed anzi lo stesso ricorrente aveva dedotto in appello di non averla neppure proposta: cfr. rubrica del motivo di gravame a p. 9 del ricorso);
che, pertanto, sulla generale azione aquiliana (ex articolo 2043 c.c.) non e’ affatto ravvisabile omessa pronuncia, essendo stata oggetto di integrale rigetto per quanto devoluta in appello;
che in relazione alla residua domanda risarcitoria, avanzata ex articolo 96 c.p.c., essa e’ stata correttamente intesa dal giudice di appello come intimamente correlata alla iscrizione ipotecaria illegittima e, dunque, proposta ai sensi del citato articolo 96, comma 2;
che, quindi, e’ corretta la decisione di mancato accoglimento assunta dalla Corte territoriale, posto che l’articolo 96 c.p.c., comma 2, riguarda ipotesi tipiche (ipoteca giudiziale), mentre la ipoteca del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77, non e’ riconducibile all’ipoteca giudiziale (alla quale si riferisce proprio il precedente richiamato in memoria, che dunque non e’ pertinente alla presente fattispecie: Cass. n. 6533/2016);
che anche il precedente richiamato nella discussione orale (Cass., S.U., n. 20426/2016) non e’ pertinente al caso in esame, posto che, pur riferendosi ad ipoteca del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77, esso non riguarda controversia concernente domanda risarcitoria fondata sull’articolo 96 c.p.c., comma 2, bensi’ azione risarcitoria generale (su cui, nella specie, il giudice di appello ha comunque statuito);
che, dunque, il ricorso va rigettato;
che le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore della societa’ controricorrente, in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis
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