Legittima la notifica della cartella relativa a verbale di contestazione di infrazione al codice della strada se effettuata dal concessionario
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 14 giugno 2017, n. 14837
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30051-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), Agente della Riscossione per la Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), COMUNE DI GAGLIANICO;
– intimati –
avverso la sentenza n. R.G. 1494/2012 del TRIBUNALE di BIELLA, depositata il 28/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. D’ASCOLI PASQUALE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il giudice di pace di Biella con sentenza n. 112/12 del 21 febbraio 2012 accoglieva l’opposizione a cartella di pagamento proposta dall’odierno intimato, relativa a verbale di contestazione di infrazione al codice della strada.
Riteneva che la notifica della cartella era inesistente in quanto effettuata dal concessionario e non dai soggetti a cio’ legittimati, senza compilare la relata di notifica e senza indicare il responsabile del procedimento.
(OMISSIS) spa proponeva appello, al quale aderiva il comune di Gaglianico. Il tribunale di Biella con sentenza resa il 28 maggio 2014 ha rigettato l’appello. Ha ritenuto che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica N. 602 del 1973, articolo 26, come novellato nel 1999 dal D.Lgs n. 46, le notifiche della cartella esattoriale possano essere eseguite non piu’ dall’esattore, ma necessariamente dagli ufficiali della riscossione ovvero, previa convenzione tra comune e concessionario (da messi comunali o agenti della polizia municipale.
Ha dichiarato inammissibili i motivi di doglianza “proposti dagli appellati”, non fatti oggetto di appello incidentale.
(OMISSIS) ha impugnato questa sentenza con due motivi di ricorso notificato a mezzo PEC il 27 novembre 2014.
L’opponente e’ rimasto intimato e anche il comune di Gaglianico non ha svolto difese.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, formulando proposta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
2) Il tribunale ha disatteso l’appello sulla base di due considerazioni: a) impossibilita’ di stabilire se la notifica fosse effettivamente inesistente, come ritenuto dal giudice di pace, perche’ non depositata nel fascicolo di parte. b) Inesistenza della notifica, a prescindere dal rilievo di cui sopra, perche’ eseguita direttamente dall’esattore.
Nei due motivi, che devono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, parte ricorrente espone: 1) che la esistenza materiale della notifica era documentata in atti, nei quali si trovava pinzata dentro il fascicolo, e comunque era desumibile dal fatto stesso che era stata proposta l’opposizione contro la cartella. 2) ritualita’ della notificazione a mezzo di raccomandata inviata direttamente dall’Agente della Riscossione, con richiamo della giurisprudenza di legittimita’.
Il ricorso e’ fondato.
La effettuazione materiale della notificazione era indiscussa in atti, giacche’ l’odierno intimato aveva proposto opposizione alla cartella proprio in seguito al ricevimento dell’atto, al quale si era opposto deducendo che la notifica era affetta da vizi insanabili.
Ai fini dell’esame dell’impugnazione era sufficiente quindi, come il tribunale ha comunque fatto, dopo aver svolto il rilievo sulla non presenza in atti del fascicolo, pronunciarsi sulla questione di diritto sollevata: stabilire cioe’ se fosse valida la notificazione effettuata direttamente dal concessionario con le forme della notifica a mezzo posta.
Su questo decisivo profilo controverso, la sentenza impugnata presenta i vizi lamentati da parte ricorrente.
Contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Biella, la notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della L. n. 689 del 1981 (e successive modificazioni), disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 12, puo’ essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. (Cass n. 12351 del 15/06/2016).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la seconda parte del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, comma 1, prevede una modalita’ di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessita’ di un’apposita relata, visto che e’ l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato articolo 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario e’ obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass. 6395/2014; 4567/15; 20918/16).
Va aggiunto che le Sezioni Unite (SU 149916/16) hanno di recente ricondotto all’ipotesi di nullita’ della notificazione, di cui deve essere ordinato il rinnovo, ogni ipotesi di vizio che non sia riconducibile a un’assenza materiale dell’attivita’ o a una provenienza del tutto avulsa dai poteri notificatori di soggetti cui l’attivita’ di notificazione sia in astratto riferibile.
3) Ne consegue l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al tribunale di Biella in diversa composizione, per l’esame di eventuali questioni residue.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Biella in diversa composizione, che provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
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