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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 6 febbraio 2015, n. 5643

Ritenuto in fatto

 
1. Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza in data 17.4.2014, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza emessa del locale G.I.P. in data 29.10.2013, con la quale era stata applicata a V.M. la misura della custodia in carcere, per i delitti di cui all’art. 416 c.p. e 4 L. 146/2006, per essersi associato, tra gli altri, con M.L. ed H.P.A. e con altri soggetti in corso di identificazione, al fine di commettere più reati contro la persona ed in particolare delitti di tratta di persone, sequestro di persona e sottrazione e trattenimento di minore all’estero, con le aggravanti di essere il V. capo e promotore dell’associazione, dell’utilizzo di armi per le pubbliche vie, e dell’avere commesso il fatto avvalendosi del contributo di un gruppo criminale impegnato in attività criminali in più di uno Stato (in Italia, a Palermo, Sciacca e Marsala, ed all’estero in (OMISSIS) ) e di cui dall’art. 605 c.p. perché privava, in concorso, tra gli altri, con la M. e l’H. della libertà personale un bambino di nazionalità norvegese in corso di identificazione, prelevandolo in Tunisia, trasportandolo illegalmente in Italia e da lì spostandolo nuovamente all’estero, presumibilmente in Norvegia, con l’aggravante di cui all’art. 4 l. 16 maggio 2006 n. 146.
2. In sintesi, il quadro indiziario a carico dell’indagato viene così descritto:
– nel corso di altro procedimento riguardante l’incendio di un hotel, a seguito dell’attività di intercettazione effettuata anche sull’utenza telefonica in uso a M.L. , compagna del proprietario della struttura e titolare di un’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto, tramite un’agenzia denominata (OMISSIS) , emergeva che la predetta aveva fornito un concreto contributo, mettendo a disposizione le proprie imbarcazioni, gli skipper di fiducia ed altri strumenti logistici, per l’organizzazione e la concreta esecuzione del rapimento e del trasporto clandestino di minori dal Nord Africa verso Paesi Europei; in particolare, nel corso delle conversazioni telefoniche intercettate il 5 e il 6 ottobre 2012, la M. , accennava ai propri interlocutori di aver partecipato al rapimento di un bambino che era stato sottratto alla madre norvegese dal padre di origine africana, che si era trasferito col bimbo in XXXXXXX; il riascolto delle telefonate (già intercettate) della M. e la successiva attività investigativa, anche di intercettazione, consentiva di accertare l’esistenza di un’organizzazione criminale specializzata in sequestri di bimbi, a loro volta sottratti da uno dei genitori separati e trasportati all’estero contro la volontà dell’altro genitore;
– il V. risultava rivestire il ruolo, se non di comando, di organizzatore e di direzione di tale organizzazione, dedita al prelievo forzoso di minori ali1 estero, avvalendosi della ABP World, organizzazione da lui diretta;
– l’attività di intercettazione permetteva di registrare una conversazione (del 28.10.2012), nel corso della quale uno dei coindagati, H.P.A. , esplicitamente affermava che la menzionata ABP World commetteva azioni criminali, con il silente avallo dei governi di Svezia e Norvegia; inoltre, la M. in sede di interrogatorio di garanzia evidenziava di aver sempre saputo di partecipare alla realizzazione delle finalità di un’organizzazione paragovenativa;
– dalle intercettazioni emergeva che gli indagati pianificavano viaggi per l’apprensione forzata di bambini e adulti, usando armi e strumenti che consentivano l’immobilizzazione di persone ed il V. veniva costantemente informato degli sviluppi dei preparativi e delle spese occorrenti, fissando, poi, il prezzo “finale” dell’operazione, individuando i margini di guadagno, nonché gli esiti di ogni azione di “recupero”, come in occasione dell’arresto dei complici H. e B. in XXXXXXX;
2.1. Per quanto concerne il reato di sequestro di persona di cui al capo b), nel corso delle conversazioni telefoniche intercettate il 5 e il 6 ottobre 2012, la M. , in particolare, accennava ai propri interlocutori di aver partecipato al rapimento di un bambino che era stato sottratto alla madre svedese dal padre di origine africana, che si era trasferito col bimbo in XXXXXXX e tali elementi andavano valutati in uno al contenuto delle conversazioni dei giorni precedenti, che davano appunto conto dei preparativi di tale operazione.
2.2 In base alle predette emergenze il Tribunale concludeva in merito alla ricorrenza della gravità indiziaria circa l’esistenza di una struttura con stabile predisposizione di mezzi e persone, idonea al raggiungimento dello scopo della consumazione di una serie indeterminata di reati rientranti in un prestabilito programma criminoso, anche solo genericamente definito, capace di svolgere l’attività illecita presa di mira, nel caso di specie, rappresentata dalla realizzazione di una serie non determinati di sequestri di persone (minori), sicché non poteva essere condivisa la tesi della difesa del V. , secondo cui l’ABP World Group era finalizzata ad un mero supporto “morale” e logistico in favore di uno dei genitori che si recavano in paesi, quali la XXXXXXX (ma anche (OMISSIS) ), per riprendere e portare con sé i figli sottratti dal coniuge. Infatti, l’organizzazione diretta dal ricorrente eseguiva veri e proprio ‘blitz’ di carattere paramilitare, finalizzati a riportare nei paesi di origine i bambini sottratti da uno dei genitori; ciò attraverso la organizzazione di incursioni veloci e clandestine (mediante imbarcazioni capaci di raggiungere la velocità di 40-50 nodi procurate dalla M. e che salpavano dai porti siciliani di (OMISSIS) ) e mediante uso di armi da fuoco o altri strumenti idonei a vincere con la forza e la violenza ogni possibile ostacolo che poteva sorgere.
3.Avverso l’ordinanza predetta il V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamenta:
– con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 605 c.p. e all’art. 273, comma 1 bis, c.p.p. nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, atteso che con riguardo al reato ipotizzato al capo b) gli unici indizi che il Tribunale indica a fondamento della propria motivazione riguardano la presunta clandestinità di un viaggio che due persone, presumibilmente un genitore ed un bambino, oltre ad H. ed allo skipper Ba. , avrebbero fatto dalla XXXXXXX in XXXXXXX ed il fatto che l’indagata M. in una conversazione con un’amica usi il termine “rapimento”, ma risulta evidente come gli estremi del reato di sequestro di persona non possono essere integrati da un mero trasporto clandestino, senza che vi sia riferimento alcuno ad una condotta limitativa della libertà personale; riguardo, invece, alla conversazione intercettata il 6 ottobre 2012, e riportata nell’ordinanza, la M. si limita a dire, durante una conversazione con un’amica, che “… capito, che marito ha rapito bambino portato a Tunisia… e quindi.., e noi abbiamo diciamo rapito pure…” senza, tuttavia, descrivere con quali modalità il bambino sia stato ripreso dalla madre; a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale del Riesame, la mera operazione di trasporto di un bambino, peraltro non ancora identificato, cui farebbe riferimento la M. nelle conversazioni intercettate il 5 e 6 ottobre 2012, definendola come “rapimento…” non è in alcun modo sufficiente a ritenere integrata la ricorrenza dei gravi indizi in ordine al reato di sequestro di persona, non indicandosi, peraltro, chi avrebbe agito in XXXXXXX, se sia stata usata violenza, minaccia o inganno, se sia stata limitata la libertà fisica di movimento della vittima; inoltre, lo scenario di riferimento di cui al capo e) vale anche per quello in contestazione al capo b) ed in ogni caso la fattispecie in esame configurerebbe gli estremi del delitto di cui all’art. 574 c.p.;
-con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, atteso che la fattispecie del reato associativo, comunque, non può prescindere da un accordo finalizzato alla commissioni di reati, che nella originaria indicazione erano quelli di tratta di persone, di sequestro di persona e sottrazione e trattenimento di minore all’estero, reati questi, ad eccezione dell’episodio di sequestro, dei quali non vi è traccia; unico reato fine in considerazione è quello di sequestro di persona, per il quale nessuna condotta è stata posta in essere che possa configurarsi come sequestro di persona e tanto basta ad evidenziare, da un lato, la falsa applicazione della legge penale e, dall’altro, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di reità per il reato di associazione per delinquere in contestazione; è invero illogico ritenere che le condotte e i comportamenti che non abbiano superato la soglia della punibilità, anche solo a titolo di tentativo, siano poi ritenute in grado di poter configurare il reato associativo; inoltre, dagli atti di indagine emerge che tra i presunti associati (V. , H. , M. , A. , C. e Ba. ) non vi è un vincolo associativo tendenzialmente permanente o stabile, ma piuttosto una collaborazione episodica finalizzata a singole attività che, come indicato nella stessa ordinanza che si impugna, il più delle volte non sono state idonee ed adeguate a realizzare i presunti obiettivi criminosi; in ogni caso, la ABP World è un’associazione straniera, con sede in XXXXXXXX e, pertanto, anche ammesso che si tratti di una organizzazione criminale, il reato di associazione per delinquere previsto dall’art. 416 c.p. non sarebbe stato commesso in Italia; infine, il Tribunale del Riesame ha confermato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 4 L. 146/2006 non correttamente, atteso che tale speciale aggravante della transnazionalità è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione a delinquere e se il V. è stato ritenuto stabilmente inserito nella ABP World, considerata un’organizzazione criminale, allo stesso non può contemporaneamente essere attribuito anche il reato di associazione a delinquere.

Considerato in diritto

 
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Giova ribadire, innanzitutto, che l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne1 alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità e segnatamente: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. Sez. 6, sent. n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). In particolare, il controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
2. Così delimitato l’ambito di intervento della Corte di Cassazione, va detto f anche che il vizio di motivazione ricorre allorquando l’iter argomentativo che ha condotto alla decisione si dimostri incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore e della necessaria coerenza e consequenzialità logica, non già quando il giudice ha valutato gli elementi probatori in difformità alla ricostruzione dei fatti proposta dalla parte, alla quale non è consentito trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato in un giudizio di merito.
3. Orbene, alla stregua dei predetti principi, questa Corte non riscontra, né il vizio motivazionale, né quello di violazione di legge nell’ordinanza impugnata.
4. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, relativo alla insussistenza della gravità indiziaria in ordine al sequestro di minore di cui al capo b), si osserva che tale doglianza è infondata.
Ed invero, il Tribunale del riesame ha compiutamente riportato le emergenze delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, ricavando da esse, con percorso argomentativo privo di vizi, la ricorrenza di un grave quadro indiziario e in ordine al delitto di cui all’art. 605 c.p. a carico dell’indagato, pianificato con compiuta distribuzione dei ruoli tra tutti i partecipanti, avendo l’H. chiesto alla M. di procurare l’imbarcazione con lo skipper che avrebbe portato il bambino rapito dalla XXXXXXX all’Italia, skipper poi identificato in Ba.An. (cfr. conversazione del 26.9.2012, nel corso della quale l’H. chiedeva alla M. rassicurazioni circa la conoscenza da parte dello skipper delle modalità con le quali la Guardia Costiera tunisina effettuava i controlli sulle imbarcazioni in uscita dai porti della Tunisia, sottolineando l’importanza della informazione, poiché ci sarebbero potute essere delle complicazioni qualora il personale di Guardia Costiera avesse deciso di controllare l’imbarcazione, dovendo essere dichiarate solo due persone – lo skipper e l’H. – a cui seguiva la conversazione della M. con il Ba. , concordando la partenza entro il sabato successivo) ed avendo il V. , specificamente, contribuito a fornire i soldi da corrispondere alla M. , provvedendo personalmente, così come la moglie, presso l’aeroporto di Palermo al cambio delle corone norvegesi in Euro, costituenti il corrispettivo richiesto dalla predetta per il noleggio dell’imbarcazione con lo skipper per il viaggio verso la XXXXXXX (cfr. conversazioni del 28.9.2012 e accertamenti di P.G.). Inoltre, il Tribunale argomenta logicamente che trattavasi del trasporto di un bambino dal fatto che il giorno 1 ottobre 2012 veniva intercettata una conversazione telefonica, nel corso della quale H.P.A. chiedeva a M.L. di assicurarsi che a bordo dell’imbarcazione scelta per il trasporto del minore in Tunisia vi fossero 4 giubbotti di salvataggio, richiedendone espressamente uno per un bambino.
Il Tribunale, inoltre, ha argomentato logicamente in merito all’avvenuto compimento dell’operazione, essendo inequivoco il tenore della conversazione del 3 ottobre 2012, nella quale l’H.P.A. informava la M. del loro prossimo arrivo a (OMISSIS) (località balneare della XXXXXXX) ed il giorno dopo il predetto indagato confermava alla M. che il lavoro era andato a buon fine, come si ricava altresì anche dagli sms del 5.10.2012. Infine, emblematiche appaiono in proposito le conversazioni intercettate il 5 e il 6 ottobre 2012, nel corso delle quali la M. , in particolare, accennava ai propri interlocutori di aver partecipato al rapimento di un bambino che era stato sottratto alla madre svedese dal padre di origine africana, che si era trasferito col bimbo in XXXXXXX.
4.1. Tanto precisato, occorre verificare se il Tribunale del riesame, nel valutare gli elementi innanzi indicati quale espressione di un grave quadro indiziario, in ordine al delitto di sequestro di persona sia incorso in vizi, dovendo, piuttosto, come sostenuto dal ricorrente, essere ricondotti al diverso reato di cui all’art. 574 c.p.. Alla stregua dei principi più volte affermati da questa Corte deve concludersi che sulla base degli elementi fattuali considerati non risulta affetta da violazione di legge o da illogicità la valutazione operata dai giudici di merito. Ed invero, il delitto di sequestro di persona si può configurare anche nell’ipotesi di sottrazione di un minore ed il fatto di averlo sottratto alle persone esercenti la potestà genitoriale integra sicuramente il delitto di sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.), ma ciò non esclude affatto che ricorra anche il delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.). Le due norme non sono tra loro alternative, né l’una assorbe l’altra; possono, pertanto, concorrere perché i due delitti tutelano beni giuridici e diritti soggettivi diversi, ossia la libertà fisica nel caso del sequestro di persona e il diritto dell’affidatario dell’incapace a mantenere il bambino sotto la propria custodia per quanto riguarda il delitto di sottrazione di persone incapaci (Sez. V, 04/11/2010, n. 6220).
Il reato di cui all’art. 605 c.p. intende tutelare la libertà fisica e di locomozione (Sez. 5, 15 novembre 1999 – 4 febbraio 2000, n. 5443), oppure quella di restare in un posto determinato senza essere illegittimamente rimosso, di ciascuna persona, senza alcuna distinzione tra persone capaci o meno e non vi può essere alcun dubbio che soggetto passivo del reato in discussione possa essere anche una persona giuridicamente incapace di agire e di far valere i propri diritti: si pensi oltre all’infans, all’amens, al portatore di handicap motori o intellettivi, e, comunque, a tutti i soggetti che per qualsivoglia ragione non siano in grado da soli di manifestare ed affermare la propria volontà e di tutelare i loro diritti fondamentali (Cass., 24 novembre 1993, Nicora). Come pure non può sussistere dubbio che nel concetto di privazione di libertà rientri sia il trattenimento della vittima contro la sua volontà in un determinato posto, sia la amotio della persona da un posto nel quale intendeva trattenersi. Entrambe le condotte, infatti, ledono la libertà fisica della vittima che costituisce l’oggetto di tutela del delitto di cui all’art. 605 c.p..
La verità è che la libertà fisica del minore e, quindi, anche quella del neonato, è garantita dai genitori e/o dalle persone alle quali venga affidata la loro cura e custodia; sono tali persone, infatti, che hanno il diritto di stabilire dove il neonato possa stare e con chi, e fino a che punto, possa allontanarsi dalla casa ove abiti o da un luogo di degenza o comunque di ricovero. Nel momento in cui non vi sia il consenso delle persone alle quali sia affidata la custodia del minore, che non abbia la capacità di agire o di manifestare il proprio dissenso rispetto ad azioni di altre persone, si deve ritenere un implicito dissenso del minore ad essere rimosso dal luogo ove lo hanno riposto le persone che lo hanno in custodia o ad essere trattenuto in un luogo diverso da quello prescelto dai genitori. Insomma è la condotta illegittima di privazione della libertà fisica del minore che integra il delitto di cui all’art. 605 c.p. (Sez. V, 04/11/2010, n. 6220).
Tanto precisato, dunque, si osserva che nella fattispecie in esame trattandosi di sottrazione di un minore con modalità clandestine contro la volontà, all’evidenza, del genitore affidatario, resta integrata la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all’art. 605 c.p..
4.2. Va, poi, evidenziato che correttamente il Tribunale non ha utilizzato lo stesso parametro valutativo del delitto di cui al capo c)(. avendo ritenuto che in quella ipotesi, a differenza di quella del reato sub b), non vi fossero gli elementi neppure per ravvisare un tentativo punibile, a differenza di quanto con evidenza emerso appunto per l’episodio sub b), ed in tale valutazione non si riscontrano vizi.
5. Infondato si presenta,altresì, il secondo motivo di ricorso circa l’insussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all’art. 416 c.p.. Invero, il Tribunale ha compiutamente enunciato, senza vizi motivazionali e senza incorrere in violazione di legge, gli elementi dai quali è desumibile l’esistenza dell’associazione di cui all’art. 416 c.p., sul modello richiesto dalla giurisprudenza, ossia il vincolo associativo, tendenzialmente stabile, o permanente, tra tre o più soggetti, destinato a durare, anche dopo la realizzazione di ciascun delitto programmato; l’indeterminatezza del programma criminoso a fronte, invece, del vincolo occasionale tra più persone, circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati, tipico, invece, del concorso di persone nel reato; l’esistenza di una stabile struttura, risultante dall’organizzazione di uomini e mezzi, funzionale a realizzare gli obiettivi criminosi programmati (Sez. I, 10/01/2014, n. 9284).
Contrariamente, infatti, a quanto dedotto dal ricorrente, il tribunale, dopo aver individuato i vari partecipanti all’associazione in questione (oltre al V. , M.L. , H.P.A. ed altri), ha in sostanza ritenuto la sussistenza e la “stabilità” della struttura, in considerazione, altresì, dei contatti continui e molteplici nel tempo, come da monitoraggio eseguito, tra i sodali, volti a “pianificare” le operazioni e della chiara distribuzione dei ruoli, in relazione alla quale al V. andava riconosciuta una posizione di preminenza, tenuto conto del fatto che veniva costantemente informato di quanto accadeva, e del “collegamento” di copertura con l’ABP da lui diretta. D’altra parte l’esecuzione di veri e propri “blitz” finalizzati a riportare nei paesi di origine i bambini sottratti a uno dei genitori implica appunto un’ organizzazione di uomini e mezzi, funzionale a realizzare gli obiettivi criminosi programmati che non pare logicamente individuabile come occasionale.
In merito poi alla realizzazione dei reati- fine la ricorrenza dei gravi indizi per il reato sub b) supera le censure mosse dal ricorrente con riguardo a tale profilo.
5.1. Infondata si presenta la deduzione relativa all’incompetenza territoriale del giudice italiano a conoscere della vicenda in questione essendo l’ABP una organizzazione straniera con sede in Norvegia. Ed invero, come si evince chiaramente, la base operativa dell’organizzazione risulta essere la Sicilia da lì risultando organizzate le varie operazioni volte al “sequestro” dei minori.
5.2. Inammissibile si presenta, altresì, la doglianza relativa alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 4 L. 146/2006, dovendo in proposito richiamarsi i principi più volte affermati da questa Corte, secondo i quali in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse, sia al riesame, che al ricorso per cassazione quando, con essi, l’indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità, in particolare non potendo il giudice dell’impugnazione cautelare statuire circa la configurabilità o meno di una circostanza aggravante, salvo che da quest’ultima dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura.
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.

 
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.

 

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