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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 28 gennaio 2015, n. 4158

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. PEZZULLO Ros – rel. Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 157/2012 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 29/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili, avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso come da conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese;
udito il difensore degli imputati, avv.to (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29.1.2013 la Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza emessa dal G.O.T. del Tribunale di Enna, in data 17.5.2011, appellata dal Procuratore Generale di Caltanissetta e dalle parti civili, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Procuratore Generale, laddove dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili del reato di cui all’articolo 595 c.p., previa esclusione della contestata aggravante di cui alla Legge n. 223 del 1990, articolo 30 e Legge n. 47 del 1948, articolo 13, condannandoli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, rimettendo le parti davanti al giudice civile per l’integrale liquidazione, nonche’ al pagamento, sempre in solido tra loro, di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore di dette parti civili che liquidava, per ciascuna di esse, in euro 2.500,00.
1.1. (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati assolti in primo grado dal reato loro ascritto di cui all’articolo 595 c.p., perche’ il fatto non costituisce reato, perche’ nella qualita’, rispettivamente, di conduttrice del programma televisivo “(OMISSIS)”, la prima, e di giornalista televisivo, il secondo, offendevano l’onore e la reputazione di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), addebitando loro, con l’utilizzo del termine “assassini”, l’omicidio del piccolo (OMISSIS) ed apostrofando tutti i predetti con l’epiteto “bastardi” – avendo il primo giudice ritenuto non sufficientemente provato l’elemento soggettivo dei reati loro in concorso contestati e non risultando sufficientemente provata una esatta percezione degli epiteti diffamatori indicati nei capi di imputazione.
1.2 La Corte territoriale, invece, riteneva sussistente – ai soli fini civili- la responsabilita’ del (OMISSIS) e della (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’articolo 595 c.p., avendo le frasi e gli epiteti utilizzati nei confronti dei predetti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – sottoposti a provvedimento cautelare in presenza di un’ipotesi accusatoria ancora tutta da verificare nella sua fondatezza – oltrepassato il limite della continenza nel diritto di critica.
2. Avverso tale sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, lamentando:
– con il primo motivo, i vizi di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), per erronea applicazione della legge penale, con riguardo al mancato riconoscimento in favore degli imputati delle esimenti del diritto di cronaca e di critica e per illogicita’ della motivazione, in ordine a tali aspetti; in particolare-premesso che il resoconto giornalistico deve essere vagliato con la griglia degli elementi fattuali che risultano al momento del servizio, senza che possano essere prese in considerazione le non conferme dell’impostazione accusatoria subentrate parecchio tempo dopo- proprio tenendo conto di tale premessa va letta la vicenda a partire dalla quale (in particolare) il cronista (OMISSIS) ha elaborato il proprio breve intervento, collegandosi con gli studi che ospitavano la trasmissione condotta da (OMISSIS), trasmissione andata in onda con la formula della “diretta” televisiva, lo stesso giorno ((OMISSIS)) dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere nei confronti delle p.o.; i fatti oggetto di commento erano quelli relativi all’omicidio del piccolo (OMISSIS) (rinvenuto il (OMISSIS) con la testa fracassata in un dirupo nei boschi attorno a (OMISSIS), in epoca largamente anteriore alla puntata di (OMISSIS)), per i quali tutte le persone offese erano effettivamente state iscritte nel registro degli indagati, sia per l’efferato omicidio del (OMISSIS), che per l’occultamento del relativo cadavere, oltre che – ancora, e soprattutto – per diversificate e reiterate condotte di violenza sessuale di gruppo che, nell’impostazione degli inquirenti di Enna, avevano costituito precisamente la premessa in cui era maturato il fatto omicida; sin dai giorni antecedenti al (OMISSIS) (ossia – in definitiva – sin dagli albori dell’indagine scaturita dal rinvenimento del corpo martoriato di (OMISSIS)), il minorenne (OMISSIS) (nei confronti del quale, si procedeva separatamente in quanto minorenne) era, infatti, divenuto destinatario di una informazione di garanzia che contemplava espressamente (anche) l’ipotesi di un suo personale coinvolgimento nell’omicidio (volontario) del (OMISSIS); la stampa aveva subito dato risalto a tale notizia, non mancando, peraltro, di evidenziare che, sebbene la contestazione ex articolo 575 c.p. riguardasse formalmente – a quel tempo – il solo minorenne citato, anche altri soggetti (adulti) venivano investigativamente presi in considerazione quali possibili correi di quello che veniva definito come un “assassinio maturato in un contesto di degrado e violenza, di torbidi rapporti che coinvolgevano anche adulti” e pochi giorni dopo, a partire dalla data del (OMISSIS), la responsabilita’ per tali sconcertanti fatti di reato, che avevano fortemente scosso l’intera comunita’ siciliana, per le dinamiche particolarmente brutali e per la tenera eta’ della vittima, era poi stata formalmente posta a carico (anche) di (OMISSIS), come risulta dalle certificazioni ex articolo 335 c.p.p. prodotte, onde anche questa notizia veniva prontamente divulgata da pressoche’ tutti gli organi di informazione; l’ulteriore sviluppo delle indagini, sempre costantemente seguito in ogni suo snodo dai media per l’ampia risonanza del caso, aveva poi condotto, in data 22 febbraio 2006, ad estendere le medesime contestazioni – ivi inclusa quella concernente l’assassinio – anche agli altri maggiorenni ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), interessati da iscrizioni di tenore del tutto coincidente; in data (OMISSIS) veniva, quindi, applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (unitamente ad un coevo provvedimento custodiale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni nei riguardi di (OMISSIS)) che, se da un lato, attingeva per il fatto omicida soltanto il (OMISSIS) (dovendo attenersi – come noto -, nella valutazione delle specifiche condotte e degli eventuali contributi concorsuali, allo stringente parametro – consono alla fase – dell’esistenza di “gravi indizi di colpevolezza”), dall’altro lato affermava chiaramente che piu’ ampia doveva ragionevolmente essere la cerchia dei soggetti implicati nel delitto piu’ grave; alla data della messa in onda della puntata, tutte le parti civili, erano effettivamente indagate, non solo per una brutale violenza sessuale di gruppo, ma anche per l’omicidio del giovane (OMISSIS); in tale contesto, dunque, (OMISSIS), che aveva seguito sin dall’esordio l’inchiesta de qua, aveva potuto ottenere conferma dei dati inerenti alla direzione (oggettivamente) presa dalle indagini, sia interpellando fonti investigative, che all’esito di una conferenza-stampa indetta dagli inquirenti in prossimita’ degli arresti, tanto che, lo stesso giorno della messa in onda del programma per cui e’ processo, anche un’altra prestigiosa testata di informazione ((OMISSIS)) e’ uscita con il seguente titolo: “Cinque arresti per l’omicidio (OMISSIS). Ragazzino ucciso da una banda di pedofili”; i rilievi svolti dalla Corte territoriale circa la sovrapposizione compiuta dal (OMISSIS) tra responsabilita’ penali “certe” ed acclarate, e (quelle che dovevano essere qualificate come mere) “possibilistiche” ipotesi investigative, e’ esclusa dal fatto che il (OMISSIS) si e’ allineato alle contestazioni formulate all’indirizzo degli indagati, anche in concomitanza (e a complemento) della esecuzione – lo stesso giorno – di una ordinanza di custodia cautelare; nessuno spettatore, neppure il piu’ sprovveduto o “profano” della procedura penale, messo a parte di tale specifico sviluppo dell’inchiesta, puo’ avere tratto la conclusione che le responsabilita’ riferite alle attuali parti civili godessero del rango di evidenze, gia’ allora, storicamente (o giudizialmente) accertate, perche’ tutti sanno che ai provvedimenti cautelari fanno seguito (a tacere delle impugnazioni de libertate) le sentenze, cui sole spetta il compito, all’esito dei tre gradi di giudizio, di stabilire l’innocenza o la colpevolezza “e, quindi, era in se’ che le accuse dovessero essere verificate nella loro fondatezza, non essendo la colpevolezza degli indagati acquisita come fatto certo; inoltre, in materia di diffamazione il requisito della continenza deve intendersi non travalicato ogniqualvolta il contenuto ed il tenore delle affermazioni asseritamente lesive siano proporzionati all’oggettiva gravita’ dei fatti storici rappresentati e all’interesse sociale degli stessi; la Corte di legittimita’, invero, dovra’ stabilire nell’esercizio della sua funzione tipicamente nomofilattica, se, a fronte di tale sostrato oggettivo (non contestato, in pronuncia) e tenuto conto della professata “delicatezza della funzione di informazione che il programma si prefiggeva di perseguire” se per il (OMISSIS) nel riferirsi agli arrestati con l’epiteto di “assassini” – oppure se il significato sotteso a tale termine – costituisca gratuita offensivita’, da straripare dall’alveo della cronaca e della critica, non soffermandosi peraltro il giudice d’appello sulla tesi della non corrispondenza al vero dell’epiteto, bensi’ sulla non continenza; l’attribuzione del termine “assassini” risulta del tutto collimante con lo specifico fatto posto a premessa del riferimento operato ed era lecito parlare di assassini con riguardo a chi si assumeva portasse la responsabilita’ dell’uccisione del piccolo (OMISSIS); d’altra parte la pertinenza dell’affermazione alle coordinate fattuali di riferimento permetteva ampiamente il ricorso ad una semantica dura e d’effetto; analoghe considerazioni perfettamente consequenziali vanno effettuate con riguardo alle espressioni, proferite dal (OMISSIS), “mostro” e “branco di pedofili”, sussistendo un intimo collegamento tra dette qualifiche ed il fatto di cronaca narrato; per quanto concerne, poi, l’intervento della conduttrice (OMISSIS) dagli studi di “(OMISSIS)”, la stessa, dopo aver ricordato l’intenzione di don (OMISSIS) di intervenire a sostegno dei genitori di (OMISSIS) per “sostenere una comunita’ ferita e lacerata”, si e’ espressa nei seguenti termini: “bene, come ho gia’ detto, noi continueremo a seguire il processo a questi cinque bastardi – il direttore di (OMISSIS) non vuol
e che lo dica – ma e’ l’unica cosa carina che mi viene da dire”; la Corte territoriale ha ridotto il proprio giudizio di censura alla considerazione che l’espressione “bastardo” avrebbe ex se un carattere ingiurioso, con piena consapevolezza di cio’ da parte della (OMISSIS), (incautamente) palesata dall’ammissione di un ritenuto dissenso da parte del direttore del programma, ma tale impostazione sconta, tuttavia, il dato della “parcellizzazione” di un attributo (la cui oggettiva asprezza non e’ qui in contestazione), esponendosi la motivazione ad una violazione del noto principio per cui “le espressioni intrinsecamente ingiuriose devono essere contestualizzate, ossia valutate in rapporto al contesto spazio-temporale nel quale sono state proferite”; la (OMISSIS), invero, non si e’ autonomamente resa partecipe della raccolta, della elaborazione e della divulgazione delle notizie, ma agendo dalla posizione di semplice conduttrice, ha assistito alla ricostruzione effettuata da qualificati professionisti dell’informazione recependo – come del resto gli spettatori – i dettagli dei crimini ascritti a carico degli indagati; l’espressione utilizzata dalla (OMISSIS), letta con razionali criteri d’interpretazione (attenti alle coordinate di riferimento), scaturiva direttamente dalle peculiarita’ degli eventi (appena prima) descritti (da altri); si e’, pertanto, nell’esercizio, non gia’ di una contumelia appositamente indirizzata a colpire l’individualita’ dei signori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (finalita’ rispetto alla quale, alcun interesse poteva logicamente avere la (OMISSIS)), bensi’ di una critica, certo vigorosa, ma tipicamente e per sua stessa natura, incentrata sulla “categoria” cui si riteneva – allora – che gli indagati per l’uccisione di (OMISSIS) potessero essere ascritti;
– con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) per l’inosservanza di norme processuali, con riferimento all’attribuzione al Tribunale di Enna della competenza territoriale a conoscere dei reati contestati; invero all’udienza del 15 gennaio 2008 innanzi al Tribunale di Enna, in sede di questioni preliminari, la difesa tempestivamente eccepiva l’incompetenza per territorio dell’autorita’ procedente, erroneamente investita del procedimento in (pretesa) applicazione della norma “eccezionale” di cui alla Legge n. 223 del 1990, articolo 30, comma 5, a mente del quale “per i reati di cui al comma 4 il foro competente e’ determinato dal luogo di residenza della persona offesa”, ma l’interpretazione piu’ lineare di tali commi induce a ritenere che le previsioni in esse contenute possano avere entrambe effetto unicamente nei confronti dei soggetti menzionati nel comma di apertura, che si individuano nel “concessionario” o nella persona “delegata al controllo”; da cio’ consegue che non potendosi, pertanto, fare riferimento al foro di residenza della persona offesa, la competenza era da ritenersi, in base al dettato di cui all’articolo 8 c.p.p., in relazione al luogo in cui si era realizzata la prima diffusione, individuabile in (OMISSIS), e, quindi, in capo al Tribunale di Monza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non meritano accoglimento.
1. Va in ordine logico innanzitutto esaminata la doglianza relativa all’incompetenza territoriale del Tribunale di Enna, giudice del primo grado di giudizio, non potendo nei confronti degli imputati valere il disposto di cui alla seconda parte della Legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 30, comma 5, secondo cui, per i reati di cui al comma 4, il foro competente e’ determinato dal luogo di residenza della persona offesa. Tale doglianza e’ infondata, non ritenendosi condivisibile l’interpretazione secondo la quale le norme speciali di cui alla Legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 30, valgono esclusivamente, come discende dal combinato disposto del comma 1 e 4 della predetta disposizione, con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione (Sez. 2, n. 34717 del 23/04/2008), sicche’ non rivestendo gli imputati alcuna di tali qualita’ non potrebbe operare la previsione di cui al medesimo articolo 30, comma 5.
1.1. Giova in proposito richiamare l’interpretazione che si ritiene meglio aderente alla ratio ed alla collocazione della disposizione in commento, secondo la quale, in tema di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando la Legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 30, comma 5, e cioe’ con riferimento al luogo di residenza della parte lesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione. Ed invero, la citata disposizione, nello stabilire tale competenza, menziona i “reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato”, indipendentemente dalla persona che li abbia commessi e l’espressione ulteriore contenuta nella norma, e cioe’ “si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dalla Legge 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 13”, riguarda il trattamento sanzionatorio, non gia’ il comportamento che costituisce il reato, sanzionato diversamente a seconda della qualifica della persona che lo abbia attuato. Ne segue che, quando nella suddetta Legge n. 223 del 1990, comma 5 si richiamano, ai fini della determinazione della competenza sulla base del luogo di residenza della persona offesa, i reati di cui al comma 4, questi comprendono anche la diffamazione consistente nell’attribuzione di un fatto determinato che sia stata commessa da persona non rientrante tra quelle indicate nel comma 1 che, atteso il richiamo contenuto nella Legge n. 47 del 1948, articolo 21, comma 5, dovra’ essere quindi giudicata dal tribunale nel cui circondario risiede la persona offesa (Sez. 1, 13/01/2000, n. 269; Sez. 1, 13/12/1996 n. 6793).
1.2. Tale interpretazione del comma 5 – che senza necessita’ di ricorrere ad un’operazione “estensiva” – predilige il carattere “generale” e non peculiare della disposizione, tenendo conto, oltre che del dato testuale – secondo cui, come detto, il richiamo al comma 4 (“Per i reati di cui al comma 4…”) e’ ai reati indicati in tale comma (“Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato…”) e non certo alle pene che, invece, sono specificamente rivolte ai soggetti indicati nel comma 1 – del fatto che la previsione della competenza territoriale e’ collocata in un articolo che si occupa in generale delle “disposizioni penali” e non di disposizioni penali rivolte al concessionario privato o alla concessionaria pubblica, ovvero alla persona da loro delegata, non legittimando, quindi, neppure per tale versante un’interpretazione restrittiva della norma.
Sotto il profilo logico, l’interpretazione indicata senz’altro evita l’anomalia che di uno stesso fatto rispondano avanti a giudici diversi l’autore di esso e chi e’ tenuto al controllo sulla trasmissione e non e’ disgiunta dall’esigenza di un collegamento immediato con il giudice competente, con il luogo di residenza della p.o., piuttosto che con il luogo di “diffusione del programma” ai sensi dell’articolo 8 c.p.p., come sostenuto dai ricorrenti, non immediatamente ricavabile.
D’altra parte, gia’ con altra pronuncia di questa Corte (Sez. 1, 27.2.1996, n. 1291) e’ stato segnalato come, a parte isolate decisioni, l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ e’ nel senso che in tema di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando la Legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 30, comma 5 e cioe’ con riferimento al foro di residenza della parte lesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione (Cassazione penale, sez. 1, 13/01/2000 n. 269).
2. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Va premesso che non ha costituito oggetto di contestazione quanto evidenziato nella premessa della sentenza impugnata secondo cui, il giornalista (OMISSIS), collegato con la trasmissione televisiva “(OMISSIS)”, nel commentare l’emissione del provvedimento custodiale nei confronti delle p.o., in relazione omicidio del piccolo (OMISSIS), mentre scorrevano le immagini di (OMISSIS) in manette, pronunciava le frasi “il guardiamo in faccia gli assassini di (OMISSIS), sono loro che hanno violentato (OMISSIS) …..eccoli gli assassini…….un branco di pedofili …. (OMISSIS) appunto il mostro, l’assassino davanti alle telecamere piangeva…”, mentre la (OMISSIS), conduttrice della trasmissione (OMISSIS), chiuso il collegamento con (OMISSIS), affermava che “noi continueremo a seguire il processo a questi cinque bastardi, il direttore di (OMISSIS) non vuole che lo dica, ma e’ runica cosa carina che mi vien da dire”.
Tanto premesso si osserva che i ricorrenti hanno invocato la configurabilita’ nella fattispecie in esame delle esimenti del diritto di cronaca e di critica, tenuto conto del contesto e della gravita’ dei fatti oggetto di commento da parte degli imputati, ma tale deduzione non puo’ essere condivisa.
2.1. Giova innanzitutto richiamare i principi frequentemente affermati da questa Corte, secondo cui in tema di diffamazione a mezzo stampa, condizioni indispensabili per il corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica sono:
a) la verita’ del fatto che, ai fini del riconoscimento dell’efficacia esimente della cronaca giudiziaria, ai sensi dell’articolo 51 c.p., si traduce nel fatto che la notizia propalata rispecchi il contenuto del provvedimento giudiziario, non gia’ nel senso della verifica del contenuto della stessa accusa perche’, altrimenti, il lavoro del giornalista verrebbe a sovrapporsi a quello della polizia giudiziaria e della magistratura, quanto piuttosto della corrispondenza della narrazione al progetto accusatorio dell’attivita’ d’indagine e degli accertamenti compiuti dalla magistratura al momento in cui la notizia viene diffusa (Sez. 5, 11/05/2012 n. 39503), mentre ai fini del riconoscimento del diritto di critica, la verita’ del fatto costituisce il presupposto delle espressioni di critica, in quanto – fermo restando che la realta’ puo’ essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono percio’ stesso rivelare divergenze anche marcate – non puo’ essere consentito attribuire a un soggetto specifici comportamenti dallo stesso non tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; qualora il fatto risulti obiettivamente falso, la possibilita’ di applicare la scriminante, sotto il profilo putativo ai sensi dell’articolo 59 c.p., presuppone che il giornalista abbia assolto all’onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e che l’errore circa la verita’ del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque, di colpa non scusabile, come nel caso in cui il fatto non sia stato sottoposto alle opportune verifiche e ai doverosi controlli;
b) l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti;
c) la continenza, che deve ritenersi superata quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica; la verifica circa l’adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone l’accertamento della verita’ del fatto riportato e la proporzionalita’ dei termini adoperati in rapporto all’esigenza di evidenziare la gravita’ dell’accaduto, quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico; con la precisazione che, pur essendo consentita una polemica anche intensa su temi di rilievo sociale e politico, esula, comunque, dalla critica il gratuito attacco morale alla persona (cfr. ex plurimis, Sez. 1A, 04/07/2008, n. 35646).
2.2. Alla stregua di tali principi si ritiene che appare corretta la valutazione della Corte territoriale circa il mancato rispetto da parte degli imputati del limite della continenza, circostanza questa ritenuta assorbente dai giudici d’appello, sulla base di quanto evidenziato piu’ volte da questa Corte, secondo cui tale limite e’ superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Il riconoscimento del diritto di critica tollera giudizi anche aspri sull’operato del destinatario delle espressioni, purche’ gli stessi colpiscano quest’ultimo con riguardo a modalita’ di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce, ma non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualita’ o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata (ex plurimis, Sez. 5, 04/12/2013, n. 9091). Va solo per inciso evidenziato che anche sotto il profilo della verita’ del fatto la Corte territoriale avrebbe potuto svolgere valutazioni in proposito, atteso che gli stessi ricorrenti hanno evidenziato che l’ordinanza custodiale attingeva per il fatto omicidiario soltanto il (OMISSIS).
2.3. In relazione al requisito della continenza, deve, invero, evidenziarsi come la reputazione del soggetto coinvolto in indagini e accertamenti penali non e’ tutelata rispetto all’indicazione di fatti e alla espressione di giudizi critici, a condizione che questi siano in correlazione con l’andamento del procedimento; rientra cioe’ nell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagine e atti censori, provenienti dalla pubblica autorita’, ma non e’ consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attivita’ di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tale attivita’ (Sez. 5, 27/10/2010, n. 3674).
In particolare, in tema di cronaca giudiziaria relativa alla delicata fase delle indagini preliminari, e’ doveroso – proprio in ragione della fluidita’ ed incertezza ontologica del contenuto delle investigazioni – un racconto, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di innocenza dell’imputato (ed a fortiori dell’indagato) sino a sentenza definitiva (Sez. 5, 11/05/2012, n. 39503).
Se, infatti, il cronista non e’ certamente tenuto a verificare la fondatezza dell’accusa (dovendo, piuttosto, controllarne rigorosamente i termini di formulazione), parimenti non puo’ indulgere ad alcuna preconcetta opzione di responsabilita’, rendendo una ricostruzione in chiave colpevolista. Se, di certo, non gli si puo’ impedire di avere, al riguardo, un’opinione da manifestare, non gli e’ pero’ consentito rappresentare la vicenda in termini diversi da cio’ che e’ realmente, ossia un mero progetto di accusa attorno ad ipotesi d’illecito e di penale responsabilita’, che resta pero’ da verificare.
2.4. La circostanza, poi, che nei confronti della persona sottoposta ad indagini sia stata specificamente emessa un’ordinanza custodiale, senz’altro non attenua la cautela che deve essere osservata nella propalazione della notizia, pur sempre trattandosi di uno sviluppo delle indagini preliminari che va monitorato e verificato nel tempo, senza ingenerare nell’ascoltatore il convincimento appunto della colpevolezza dell’indagato (arg. ex Sez. 5, Sentenza n. 45910 del 04/10/2005 Ud la corte d’appello ha infatti (dep. 19/12/2005) Rv. 233039; conforme Sez. 5, Sentenza n. 6062 del 04/04/1995 Ud. (dep. 25/05/1995) Rv. 201762).
2.4 Nel caso di specie l’utilizzo della parola “assassini” rivolta dal (OMISSIS) nei confronti degli indagati sottoposti a misura custodiale (peraltro, tranne uno, non per il fatto omicidiario), senza alcuna specificazione del fatto che le indagini erano ancora in corso e che l’impianto accusatorio doveva ricevere ulteriori vagli, contiene un giudizio di disvalore nei confronti delle p.o. che si e’ tradotta in un’aggressione verbale incontrollata nei confronti delle medesime.
Il termine “assassino”, senza ulteriori specificazioni, suscita disprezzo della dimensione morale del destinatario e contiene in se’ una “definitivita’” di giudizio, che senz’altro mal si concilia con la cautela di non effettuare premature ricostruzioni, analisi e giudizi, nella fase delle indagini, indipendentemente dagli esiti di essa, e di non indulgere in narrazioni e valutazioni in chiave “colpevolista”.
2.4. In tale contesto, pertanto, si presenta corretta la conclusione cui e’ pervenuta la Corte territoriale secondo cui nel narrare i fatti oggetto di un’attivita’ di accertamento giudiziario ancora in itinere, il cronista ed il conduttore televisivo devono astenersi dal riferire particolari ed espressioni che non siano strettamente necessari a riferire la notizia, possibilmente avvertendo il pubblico che la colpevolezza dell’indagato non e’ ancora acquisita come fatto certo, essendo vietato in ogni caso l’uso di espressioni che gettino grave discredito rispetto alle persone fatte oggetto di provvedimenti custodiali.
2.5. Analogamente l’espressione “bastardi” rivolta dalla (OMISSIS) nei confronti delle p.o., nel contesto sopra precisato, con la consapevolezza che tale espressione poteva ritenersi in se’ offensiva, come dimostrato da quanto dalla stessa dichiarato (“il direttore di (OMISSIS) non vuole che lo dica, ma e’ l’unica cosa carina che mi vien da dire”) integra il delitto di cui all’articolo 595 c.p..
Giova richiamare in proposito quanto affermato in una recente pronuncia di questa Corte, peraltro gia’ indicata dai giudici d’appello (Sez. 5, 29/09/2011, n. 42935), secondo cui la parola “bastardo”, originariamente destinata a indicare persona nata da unione illegittima, senza connotazione necessariamente spregiativa (si pensi allo storico personaggio di (OMISSIS), chiamato dai suoi contemporanei “(OMISSIS)” in segno di rispetto), ha assunto nel linguaggio moderno un significato decisamente offensivo, analogo a quello di “mascalzone” e nella fattispecie in esame, proprio in considerazione del contesto di dichiarato disprezzo in cui e’ stata pronunciata ha assunto ancor piu’ la valenza di gratuito attacco morale nei confronti delle p.o..
3. I ricorsi pertanto vanno rigettati e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonche’ in solido al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida complessivamente in euro 3000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ in solido al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida complessivamente in euro 3000,00, oltre accessori di legge

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