Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 22 settembre 2015, n. 38435
Fatto e diritto
Con sentenza 17.5.2013,emessa a conclusione di rito abbreviato , il tribunale di Palermo ha assolto L.C. G. dal reato di tentata violenza privata per insussistenza del fatto e dal reato ex art. 600 quater c.p. per carenza probatoria sulla sussistenza dell’elemento psicologico. Con sentenza 9.1.2015, la corte di appello di Palermo in riforma della predetta sentenza , impugnata dal procuratore generale, ha condannato L.C. G. alla pena di 1 anno di reclusione , essendo stato ritenuto responsabile dei predetti reati, uniti dal vincolo della continuazione ,
a. per aver compiuto atti idonei diretti a costringere L.I. G. a proseguire la relazione extra coniugale, minacciandola di pubblicare su internet alcune foto che le aveva scattato in pose erotiche,
b. . per essersi procurato e comunque per aver detenuto , all’interno della propria abitazione, 137 file di video e foto di contenuto pornografico alcuni dei quali erano di contenuto palesemente pedopornografico , memorizzati all’interno di un computer, e di due hard disk posti nella sua abitazione.
Nell’interesse dell’imputato è stato presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. vizio di motivazione in riferimento al reato ex art. 600 quater c.p. : la corte di appello, senza prendere in considerazioni gli argomenti difensivi, ha ritenuto che la realizzazione del delitto avvenga anche con la semplice visione di immagini pedopornografiche scaricate da un sito internet, poiché anche per un tempo limitato le immagini erano state nella disponibilità dell’utente. La corte non ha quindi tenuto conto della considerazione del consulente del P.M. , secondo cui il L.C. solo dopo aver scaricato il file e visionato le immagini , inserite in un vasto contenuto pornografico, poteva valutare quali trattenere e quali cancellare dal suo archivio. Va tenuto conto che l’imputato deteneva 137 file contenenti 6.300 tra filmati e fotografie e che i file di chiaro contenuto pedopornografico risultano essere solo 12 , mentre risulta la cancellazione di altro materiale presumibilmente pedopornografico. La corte ha ritenuto che anche per questo materiale sussiste la consumazione del reato, senza tener conto dell’assoluta mancanza dell’elemento psicologico da parte dell’utente , che solo dopo aver scaricato e aperto il file può discernere se mantenerlo in archivio o eliminarlo.
In favore della tesi difensiva risulta la volontà manifestata dall’utente del computer di essersi disfatto dei file pedopornografici e di averli cancellati, elimini nati.
Non vi è prova se la cancellazione sia avvenuta in epoca di molto successiva allo scaricarsi dei file sul computer e quindi dopo una più o meno prolungata detenzione oppure se la cancellazione sia avvenuta contestualmente alla percezione delle immagini e alla loro classificazione come non volute .
Né sussistono elementi tecnici per poter affermare che il L.C. avesse scaricato immagini da siti internet dal nome chiaramente allusivo oppure avesse connessioni a siti pedopornografici di notevole durata e a carattere non casuale. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, soltanto ove ciò risulti non si può parlare di detenzione accidentale ( Cass. sez. 2 n. 36024 del 26.6.2012 Sulla scorta di queste risultanze probatorie è del tutto verosimile che il L.C. – cultore del materiale pornografico – abbia scaricato accidentalmente alcuni file dal contenuto pedopornografico o presumibilmente pedopornografico e una volta resosene conto, li abbia eliminati . Alcuni file possono esser sfuggiti all’occhio vigile dell’imputato di fronte alla mole immensa di materiale pornografico che deteneva in archivio (6.300 file).
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 62 n. 6, 133, 56 -610 c.p. la corte non ha riconosciuto l’attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. pur risultando agli atti che l’imputato ha proceduto,in data 12.11.2011 a risarcire il danno alla L.I. che ha rilasciato una quietanza. La corte , nel determinare la pena , ha disconosciuto qualsiasi volontà di resipiscenza, evidenziando una personalità fortemente negativa e partendo da una pena base altissima per il reato più grave ex artt.56 e 610 c.p. Secondo il ricorrente , è insostenibile il disconoscimento della volontà di resipiscenza dopo il risarcimento del danno derivante dal reato ritenuto più grave.
Il ricorso non merita accoglimento.
La tesi difensiva si basa su dati fattuali che sono smentiti dalle risultanze processuali e dalla loro
razionale valutazione , compiuta dalla corte di merito, in quanto risulta che
a. il consulente tecnico F. ha accertato la presenza nel personal computer del L.C. di materiale pedopornografico che era stato cancellato , nonché di un file in cui appare una giovane ragazza di età inferiore ai 18 anni, ripresa durante la consumazione di un rapporto sessuale;
b. il medesimo consulente, in uno dei due hard disk posseduti dal ricorrente, ha rilevato la presenza di 15 film di contenuto pedopornografico, in quanto interpretati da giovani di età “probabilmente” inferiore ai diciotto anni; nell’altro ha rilevato la presenza di 15 film e filmati a carattere pornografico e tra questi vi era quello contrassegnato 29XXX il cui titolo indicava come protagonisti di atti sessuali “minorenni in fregola”.
Correttamente la corte di appello ha rilevato che l’esigua quantità di questo materiale pedopornografico non ha rilevanza agli effetti della consumazione del reato, in quanto la fattispecie incrimintarice è realizzata con la semplice acquisizione e disponibilità per un tempo anche limitato alla sola visione delle immagini provenienti dall’impiego illecito di minori. Il numero di file a contenuto pedopomografico scaricati e salvati nel computer dell’imputato , esclude ogni connotazione di accidentalità e dimostra la volontà di procurarsi e detenere tale materiale, di illecita produzione e diffusione (sez. 3 n. 41067 del 20.9.2007, rv 238079)
Tale valutazione è pienamente conforme al consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui nel reato di detenzione di materiale pornografico l’elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l’elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori (sez. 3,n. 41067 del 20/09/2007 Rv. 238079 ; conf sez. 3 n. 639 del 6.10.2010, Rv 249117). Va anche rilevato che la condotta di chi detenga consapevolmente materiale pedopornografico, dopo esserselo procurato , configura un’ipotesi di reato commissivo permanente, la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale anche in tempi diversi e si protrae per tutto il tempo in cui permane in capo all’agente la disponibilità del materiale. (sez.3,n.22043 del 21/04/2010, Rv. 247635). Nel caso di specie la permanenza si è protratta fino al sequestro del materiale effettuato all’esito delle perquisizione domiciliare, compiuta dopo la denuncia della L.I..
E’ infondata anche la censura sul trattamento sanzionatorio.
Dal p.v. di udienza 16.5.2012 del giudizio di primo grado , risulta che il risarcimento del danno alla persona offesa è stato indicato dal L.C. quale condizione per l’ammissione al rito abbreviato e in tal senso ha provveduto il primo giudice. In secondo grado, esaurita la rilevanza di questa condotta di carattere patrimoniale, funzionale esclusivamente a sviluppi procedurali, la corte di appello ha ritenuto , con valutazione del tutto insindacabile, l’assenza di alcuna volontà di resipiscenza e ha considerato le modalità delle condotte criminose come indicative di una personalità meritevole di un giudizio fortemente negativo . Alla luce dei criteri ex art. 133 co. 1 e 2 c.p., il giudice di merito ha quindi determinato l’entità della pena , all’esito di un insindacabile esercizio del suo potere discrezionale.
Quanto alla richiesta di applicazione del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p., introdotto dall’art. 1 co. 1 lett. m) L. 28.4.2015 n. 67), formulata verbalmente dal difensore a conclusione dell’odierna udienza, va premesso che questa corte aderisce all’orientamento interpretativo indicato dalla sentenza sez. 3 n. 15449 dell’8.4.2015 Rv 263308 (conf sez.4, n. 22381 del 17/04/2015, Rv. 263496), secondo cui l’istituto è applicabile, a norma dell’art. 2 co. 4 c.p., nel giudizio di legittimità, in base al riconoscimento della sua natura sostanziale .
Va anche rilevata la condivisibile affermazione che nel giudizio di legittimità , la corte deve preventivamente verificare la sussistenza in astratto delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto procedendo, in caso di valutazione positiva, all’annullamento della sentenza impugnata , con rinvio al giudice di merito affinchè valuti se dichiarare o meno la non punibilità.
Questa analisi va effettuata necessariamente attraverso l’esame di quanto emerso nel corso del giudizio di merito sul punto , con particolare riguardo alla presenza nella motivazione della sentenza impugnata di una valutazione minimalista del fatto contestato. Pertanto, qualora il giudice di merito abbia pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto , in sede di legittimità non può che essere esclusa l’applicabilità dell’istituto suddetto .
Nel caso in esame questa corte, a prescindere dal carattere informale delle richiesta del difensore, deve escludere la configurabilità dei presupposti per la sua accettazione , reputando rilevanti non solo l’irrogazione di una pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma anche il riferimento , nella giustificazione della quantificazione del trattamento sanzionatorio, alle ” modalità delle condotte criminose” che, unitamente alla assenza di volontà di resipiscenza, legittimano , secondo la corte, un giudizio fortemente negativo sulla personalità del L.C….
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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